AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.15
Data decisione, Autorità:
17.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.15
30.2004.19
TB
Lugano
17 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 24 e del 25
febbraio 2004 di
- RI1
1 rappr. da: RA1
- RI2
contro
le decisioni del 30 gennaio 2004 emanate
da
Cassa CO2
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione di tassazione d'ufficio del 19 novembre 2003 (doc. A3 dell'Inc. n.
30.2004.19) la Cassa __________ ha ripreso l'importo di Fr. 282'814.- (doc. A4
dell' Inc. n. 30.2004.19) come provento da attività lucrativa svolta in modo
dipendente negli anni 2000, 2001 e 2002 da RI1 nei confronti di RI2.
1.2. Su tale
importo, la Cassa ha fissato in Fr. 34'656,65 i contributi AVS/AI/IPG/AD dovuti
da RI2 in qualità di datore di lavoro della precitata persona (doc. A4
dell'Inc. n. 30.2004.19), comunicando pure a quest'ultima, con separata
decisione di uguale data, che il suo contributo era pari a Fr. 17'114,10 (doc.
3 dell'Inc. n.30.2004.15).
1.3. Contro le
opposizioni formulate l'11 dicembre 2003 (doc. 4 dell' Inc. n. 30.2004.15)
dall'assicurato per il tramite della __________ ed il 15 dicembre 2003 dalla
ditta RI2 il 30 gennaio 2004 la Cassa di compensazione ha emanato due distinte
decisioni su opposizione di simile tenore (doc. A1 dell'Inc. n. 30.2004.19 e
doc. F dell'Inc. n. 30.2004.15), con cui ha rigettato entrambe le citate
opposizioni e confermato così lo statuto di dipendente di RI1.
L'amministrazione ha ritenuto che il
collaboratore abbia fatturato unicamente per la società ricorrente, sia stato
retribuito con delle commissioni, non abbia fatturato ai clienti in proprio
nome ed abbia lavorato nell'ufficio messo a disposizione dal committente.
1.4. Contro le
citate decisioni su opposizione, il 24 febbraio 2004 (doc. I dell'Inc. n.
30.2004.15) RI1 per il tramite dello RA1 da una parte, e la ditta RI2 d'altra
parte con atto del 25 febbraio 2004 (doc. I dell'Inc. n. 30.2004.19), hanno
formulato distintamente ricorso chiedendo l'annullamento delle rispettive
decisioni.
In proposito, il collaboratore della società in
esame ha rilevato quanto segue:
"
(…)
- (…)
In
primis siccome il signor RI1 non è mai stato in un rapporto di dipendenza né
nei confronti della __________ né nei confronti della RI2.
Come
egli medesimo scrisse nel suo piano di lavoro autonomo del 22 giugno 1999 e da
quanto si evince dall'accordo 1. febbraio 2000, le persone che fanno capo a lui
sono suoi clienti.
Il
signor RI1 per il traffico da lui controllato, nel senso a lui facente capo
siccome suoi clienti, effettua del _____________ e controlla un settore
particolare: il traffico speciale per congressi.
L'organizzazione
del lavoro e l'impiego del tempo è determinato solo dal signor RI1.
Egli
ne sopporta pure il rischio economico.
In
effetti se una fattura non viene pagata da un cliente suo, ancorché emessa per
esempio dalla RI2, il quantum viene dedotto dal del credere maturato sulle
commissioni realizzate per altri lavori effettuati.
Se
solo l'Istituto delle assicurazioni sociali avesse fatto astrazione della
circostanza che per motivi amministrativi e di pura praticità le fatture
vengono redatte dalla RI2, si sarebbe accorto essere il rischio economico a
carico del ricorrente come pure tutti quei corollari – tanto determinanti per
l'istituto stesso – connessi con il suo lavoro.
La
"commissione" calcolata sull'utile, viene corrisposta unicamente al
50 per cento e ciò proprio perché il signor RI1 fruisce di locali, dell'aiuto
di un fattorino e dell'organizzazione contabile della RI2.
(…)
- Infine,
nella denegatissima ipotesi codesto gravame non venisse accolto, viene
contestata la tassazione d'ufficio contributi paritetici.
Per
conseguire un reddito il signor RI1 ha dovuto sopportare tutta una serie di
spese così come riconosciute dall'ufficio di tassazione. Pertanto determinante
per il calcolo non deve e non può essere il fatturato lordo, ma quanto
stabilito dal succitato ufficio.
Inoltre
dal 1. febbraio 2002 il signor RI1 percepisce una rendita AVS, per cui dovrà
essere dedotta la quota esente. (…).".
Mentre la società si è così pronunciata:
"
(…)
Il Signor RI1 si è presentato quale indipendente,
dichiarando d'aver richiesto, già nel 1999, l'affiliazione come tale presso la
relativa Cassa di Compensazione e d'aver ottenuto dall'Ufficio del Lavoro
l'aiuto finanziario relativo agli oneri sociali obbligatori a carico del
titolare, sotto forma di incentivi per nuove attività indipendenti.
Dall'inizio dell'attività nel gennaio 2000 alla
decisione 19 novembre 2003, trasmessaci in copia, la nostra società poteva
ritenere che il Signor RI1 svolgesse a tutti gli effetti la propria attività
quale indipendente.
Ciò anche perché il Signor RI1 dispone di una
struttura operativa propria, debitamente accettata anche dall'Ufficio Tassazioni
che dal suo reddito di attività indipendente riconosce quale deduzioni spese
per telefono, amministrazione e cancelleria, per auto e rappresentanza, omaggi
alla clientela, ecc.
Egli sostiene in prima persona il rischio "delcredere".
Infatti qualora un suo cliente non pagasse, la perdita risulterebbe interamente
a suo carico.
La clientela è portafoglio del Signor RI1 che
conosce e intrattiene direttamente ogni suo cliente, sostenendo in proprio le
spese di rappresentanza.
Il fatto che la fatturazione avvenga a nome di
RI2 è dovuto unicamente a motivi pratici.
(…)
Nessun elemento poteva indurci a ritenere
necessario procedere a trattenute sul pagamento delle note di debito del Signor
RI1 e tanto meno a presentare conteggi di sorta alla Cassa __________.
(…) in via subordinata riteniamo come gli importi
considerati dalla Cassa __________ quale salario determinante debbano venire in
ogni caso ridotti.
Da essi vanno dedotte le spese sostenute in
proprio dal Signor RI1 proprio per conseguire il reddito imposto.
Il totale di queste spese telefoniche,
amministrative, auto, rappresentanza, ecc. riconosciute dall'autorità fiscale
ammontano a:
2000 Chf. 32'700.00
2001 Chf. 44'634.00
2002 Chf. 46'084.00
Quanto da noi pagato al Signor RI1 doveva coprire
anche questi costi e non può quindi in ogni caso venir considerato quale
retribuzione dell'opera prestata ma semmai rifusione di spese. (…).".
1.5. Con due
distinte risposte di causa del 26 marzo 2004 la Cassa __________, confermando
sostanzialmente le proprie motivazioni, ha proposto di respingere i ricorsi. Da
un lato essa ha evidenziato il rapporto di subordinazione fra i ricorrenti,
come pure che il rischio economico per RI1 è quasi inesistente (doc. IV
dell'Inc. n. 30.2004.15). D'altro lato, il collaboratore ha avuto diritto al
rimborso delle spese, che tuttavia devono essere comprovate. Infine, le
deduzioni ammesse in ambito fiscale non sono vincolanti per la Cassa di
compensazione (doc. III dell'Inc. n. 30.2004.19).
1.6. Con la
risposta di causa l'amministrazione ha prodotto le fatture allestite da RI1
all'attenzione di RI2 (docc. 1-15 dell'Inc. n. 30.2004.19).
1.7. Entrambe le
parti non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V dell'Inc. n.
30.2004.15 e doc. IV dell'Inc. n. 30.2004.19).
Pendente causa questo Tribunale ha richiamato
l'incarto fiscale di RI1 (docc. VI e VII dell'Inc. n. 30.2004.15), dando la
possibilità a quest'ultimo d'esprimersi in merito (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. Il
ricorso presentato il 24 febbraio 2004 da RI1 (Inc. n. 30.2004.15) ed il
ricorso del 25 febbraio 2004 inoltrato da RI2 (Inc. n. 30.2004.19) sono
congiunti a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti
al TCA e 72 CPC, poiché hanno il medesimo oggetto e sono formulati contro delle
decisioni su opposizione di simile tenore.
2.2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si
realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76
consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136
consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9
gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;
DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene
quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16
dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA
del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano
così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in
assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.
4a).
In concreto le riprese si riferiscono a
prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2002, mentre le decisioni (formale e
su opposizione) sono state emanate nel corso del 2003 e del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto
procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche
apportate alla LAVS, per quanto riguarda la qualifica dell'attività svolta
dall'assicurato RI1 per la società ricorrente vanno applicate le norme in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
Ne discende che ogni riferimento alle norme della
LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, fatte salve
indicazioni in senso contrario.
Nel merito
2.3. Questo
Tribunale è chiamato a decidere se gli importi versati dalla società RI2
all'assicurato RI1 nel 2000 (Fr. 65'673.-), nel 2001 (Fr. 122'542.-) e
nell'anno 2002 (Fr. 94'600.-) debbano essere considerati salario derivante da
un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento di
un’attività indipendente.
Da ciò dipende infatti la classificazione di RI2
quale datrice di lavoro del precitato assicurato.
Se la società in questione verrà considerata
datrice di lavoro bisognerà quindi riprendere a titolo di salario gli importi
versati a RI1 sui quali essa dovrà poi pagare i relativi contributi paritetici.
2.4. A norma
dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività
salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede a dipendenza d'altri.
Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In particolare, insolite costruzioni di diritto
civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non
hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve ammettere un'attività dipendente
secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è
subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del
lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica
oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico
del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la
responsabilità.
Questi principi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono
assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi
delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di
stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente.
La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi,
quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri
che militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella
causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag.
172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli
elementi predominanti nel caso concreto (STFA del 18 settembre 2000 nella causa
F.M., H 59/00).
2.5. Secondo la
giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.
2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali
incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986
pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente
quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire
quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306
citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in
questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un
rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo
del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo
caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale
(RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di
attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo
rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un
salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che
la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice
delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;
Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina
63 il TFA ha precisato:
" (…)
Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne
constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être
apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 =
VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une
harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les
cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appreciation fiscale. (…).".
2.6. Il TFA ha
pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato
qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti
un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA;
STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c
= DTF 119 V 165).
Per questi motivi un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
2.7. Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). E'
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il
salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per
un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che
paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera
salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un
lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei
salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n.
4 ad art. 12 LAVS).
2.8. Nel caso in
esame, la Cassa ha proceduto a tassare d'ufficio sia RI2 che RI1 relativamente
ai salari che quest'ultimo ha percepito dalla società negli anni 2000, 2001 e
2002.
L'amministrazione ha affermato che la ricorrente
ha occupato RI1 durante il periodo 2000-2002 come dipendente, per cui sui
salari ad esso corrisposti la ditta insorgente dovrebbe di conseguenza pagare i
relativi contributi sociali.
Quest'ultima sostiene invece di non poter essere
affiliata quale datore di lavoro di questa persona, poiché non vi sarebbe alcun
rapporto di dipendenza fra di essi, ritenuto come tutti gli elementi
caratterizzano RI1 come uno spedizioniere indipendente.
Va preliminarmente rammentato che, di principio,
la Cassa ha rettamente proceduto emanando le decisioni di tassazione d'ufficio
del 19 novembre 2003 nei confronti sia della società ricorrente che del
collaboratore stesso. Infatti, l'amministrazione è tenuta ad emettere una
tassazione d'ufficio quando il datore di lavoro non ha versato i contributi o
se non ne ha versati sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio
dei contributi né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al
caso di specie). Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque
rispettato le norme applicabili in concreto.
2.9. Nel proprio
ricorso del 25 febbraio 2004 RI2 sostiene di non essere datrice di lavoro di
RI1.
A suo dire quest'ultimo, in qualità di
spedizioniere, avrebbe una propria struttura operativa, sopportando così da
solo il rischio di delcredere e le spese di rappresentanza. Egli intratterrebbe
pure direttamente i suoi clienti, conoscendoli di persona poiché essi farebbero
parte del suo portafoglio.
Comunque, la circostanza che tutte le
fatturazioni avvenivano a nome della società – anziché essere RI1 medesimo a
fatturare distintamente ad ogni terzo per il quale lavorava - sarebbe dovuta a
meri motivi pratici.
Inoltre, l'assicurato aveva ottenuto un aiuto
finanziario da parte del Cantone proprio come persona esercitate un'attività
lucrativa di tipo indipendente.
Oltre a ciò, anche il fisco aveva riconosciuto,
quale persona indipendente, la deduzione delle spese per telefono, automobile,
rappresentanza, amministrazione, ecc.
Pertanto, non v'era alcun motivo di dubitare
della qualifica di indipendente del suo collaboratore.
Nel suo ricorso, RI1 ha precisato che, come si
evince dall'accordo del 1° febbraio 2000 (doc. E dell'Inc. n. 30.2004.15), le
persone che fanno capo a lui sono suoi clienti.
Egli sopporterebbe inoltre da solo il rischio
economico legato al suo lavoro di __________. Se un suo cliente non dovesse infatti
pagare alla società ricorrente – poiché essa ha emesso, per conto
dell'assicurato – una fattura, tale importo verrebbe dedotto dal delcredere
maturato sulla commissione sorta per l'esecuzione del relativo lavoro.
La commissione percepita sull'utile del conto
spedizione è stata fissata soltanto al 50%, poiché l'assicurato utilizza i
locali della società, come pure fa capo al personale ed all'organizzazione
contabile della medesima.
Anche RI1 ha chiesto che le spese sostenute gli
vengano riconosciute alla stessa stregua dell'Ufficio tassazioni, per cui
l'importo eventualmente da riprendere andrebbe sostanzialmente ridotto.
L'amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato
che l'assicurato avrebbe lavorato per un unico committente durante gli anni in
esame e quale salario avrebbe percepito delle commissioni che, giusta l'art. 7
lett. g OAVS, rientrano nel salario determinante e sulle quali, quindi, il
datore di lavoro è tenuto a pagare gli oneri sociali.
Inoltre, in qualità di lavoratore dipendente non
si assumeva alcun rischio particolare, quale un rischio d'incasso, né tanto
meno un rischio economico visto che non si addossava le eventuali perdite non
fatturando ai clienti a proprio nome e neppure si assumeva le spese generali,
poiché gli erano rifuse insieme al suo onorario (docc. 1-15 dell'Inc. n.
30.2004.15).
Infine, RI1 lavorava in un ufficio messo a
disposizione proprio dalla società insorgente.
Tutti questi elementi hanno fatto sì che la
domanda d'affiliazione come indipendente venisse respinta dalla Cassa.
2.10. Alla base del
rapporto di collaborazione fra entrambi i ricorrenti v'è un accordo stipulato
il 1° febbraio 2000 (doc. E dell'Inc. n. 30.2004.15), il quale prevede che
"
Il Sig. RI1 appoggia il traffico da lui
controllato (_____________ vario e traffico speciale per congressi) alla RI2
Per quest'appoggio il Sig. RI1. riceverà una
commissione del 50% (cinquanta) dell'utile del conto spedizione, fissato dalla
contabilità, con numerazione separata, con acconti mensili e conguagli
periodici.
Eventuali fatture non pagate verranno considerate
quale STAR DEL CREDERE e quindi detratte dal 50% di spettanza del Sig. RI1.
L'organizzazione delle spedizioni spetta al Sig.
RI1. che disporrà in ufficio di una scrivania, tel/fax.
Per la preparazione delle spedizioni per i
congressi il Sig. RI1. si avverrà dell'aiuto di un fattorino RI2 per 2-4 ore al
giorno.
A parità di condizioni verranno utilizzati i
servizi terrestri/aerei/ marittimi del Gruppo RI2.
L'onere del magazzino presso __________ verrà
fatturato separatamente al cliente che lo utilizza.
Il Sig. RI1. indicherà pure gli importi da
fatturare ai suoi clienti.
Le note spese saranno inviate tempestivamente con
termine di pagamento a 30 gg.
Il Sig. RI1. curerà eventuali solleciti o
contestazioni.
Il Sig. RI1. si dichiara libero da impegni verso
il suo precedente datore di lavoro.
Quest'accordo entra in vigore il 1.02.2000 e
soggetto a un periodo di 3 mesi di prova d'ambo le parti.".
2.11. Giova in
primo luogo rilevare che la dichiarazione (orale) fornita dall'assicurato alla
ditta RI2 di essere un lavoratore di tipo indipendente, accompagnata dalla
decisione dell'Ufficio del lavoro con cui nel 1999 gli sono stati accordati
degli incentivi finanziari per nuove attività indipendenti (doc. D) è, come visto,
irrilevante ai sensi della qualifica dell'attività svolta (cfr. consid. 2.4.).
Importante è infatti solo la natura dell'attività effettuata da RI1 considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro con la ricorrente.
RI1 ha dichiarato nel suo ricorso – e ciò emerge
pure dal citato accordo siglato con la ricorrente il 1° febbraio 2000 - che
nell'attività di appoggiare il traffico da lui controllato alla ditta RI2 egli
riceveva da quest'ultima quale compenso – mediante acconti mensili e conguagli periodici
– una commissione del 50% dell'utile del conto spedizione. Tuttavia, eventuali
fatture rimaste inevase dai suoi clienti a fronte delle sue prestazioni erano
considerate come star delcredere e quindi detratte, dalla ricorrente, dal 50%
di sua spettanza.
Dalle circostanze esposte dall'assicurato e dal
contenuto del predetto accordo emerge dunque, a mente dello scrivente TCA, che
RI1 appoggiava presso la ricorrente e controllava il traffico internazionale di
merci. Per questa sua attività lo stesso riceveva un compenso solo ed
esclusivamente se i suoi clienti – nel senso dei clienti che egli procacciava -
pagavano la ditta – che aveva emesso la fattura nei loro confronti - per il
lavoro che l'interessato in primo luogo, ma anche RI2 aveva loro offerto.
Ciò implica dunque che RI1 si accollava un certo
rischio di perdita.
2.12. Dai documenti
agli atti, in particolare dall'esame dell'incarto fiscale del collaboratore
acquisito dal TCA pendente causa (doc. VII dell'Inc. n. 30.2004.15) come pure
dalle fatture indirizzate da RI1 alla ditta ricorrente per i lavori eseguiti
per suo conto (docc. 1-15 dell'Inc. n. 30.2004.15), emerge chiaramente che
l'attività di ____________ e di controllore di traffico speciale per
congressi esercitata appoggiandosi alla ditta RI2 negli anni 2000-2002
caratterizza l'assicurato come un lavoratore alle dipendenze di quest'ultima.
2.12.1. Dapprima, la
circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante i
tre anni in esame RI1avrebbe pure assunto altri mandati da altri committenti
(doc. 4 dell'Inc. n. 30.2004.15) non è decisiva, nella misura in cui,
come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato
distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va rammentato che un assicurato può essere qualificato quale
dipendente per un'attività ed indipendente per un'altra e può pure trovarsi
simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti
della stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 2.6.).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente
della società ricorrente non mette in discussione lo statuto di indipendente
dell'assicurato per i lavori eseguiti per eventuali altri committenti.
2.12.2. Eccetto il
citato accordo del 1° febbraio 2000 che prevede che RI1 "si dichiara
libero da impegni verso il suo precedente datore di lavoro", ossia
__________, non risulta che la ricorrente abbia impedito al suo collaboratore
di esercitare più mandati con l'imposizione di un divieto di fare concorrenza.
Tuttavia, dalle tavole processuali emerge che RI1
ha praticamente deciso di svolgere le proprie funzioni – in modo quasi
esclusivo - per un unico committente identificato nella ditta insorgente,
poiché convogliava i mandati che i suoi clienti gli affidavano presso le
strutture di RI2 per essere eseguiti dalla stessa.
Parallelamente, esaminando l'incarto fiscale si
può ritenere che egli ha verosimilmente ricevuto incarichi da altra clientela,
ma tali lavori hanno influito in modo contenuto sui suoi introiti lordi annui
(doc. VII dell'Inc. n. 30.2004.15, in particolare la dichiarazione fiscale
2003A).
Infatti, per il 2000 l'assicurato ha comprovato di aver emesso
fatture nei confronti di RI2 per Fr. 65'672.- (docc. 1-5 dell'Inc. n.
30.2004.15), mentre fiscalmente egli ha dichiarato un importo, in qualità di
spedizioniere indipendente, di Fr. 88'676.- (doc. VII dell'Inc. n. 30.2004.15:
tassazione 2001/2002), a cui sono state poi dedotte delle spese per Fr.
32'700.-, ottenendo così un reddito netto di Fr. 55'976.-.
Nell'anno 2001, RI1 ha inviato alla ricorrente delle note
professionali pari a Fr. 122'542.- (docc. 6-11 dell'Inc. n. 30.2004. 15),
mentre l'entrata lorda complessiva dichiarata all'Ufficio tassazioni di
__________ sempre come lavoratore indipendente ammontava a Fr. 99'539,15.
L'assicurato è stato poi tassato su dei ricavi netti fissati, sottratte le
spese, in Fr. 54'905,65 (doc. VII dell'Inc. n. 30.2004.15: tassazione 2003A).
Per l'anno 2002, la Cassa ha prodotto diverse fatture allestite da
RI1 per il lavoro svolto a favore dell'insorgente (docc. 12-15 dell'Inc. n.
30.2004.15), pari ad un ammontare di Fr. 110'000.-, mentre la Cassa ha ripreso
dei salari pari ad un importo di Fr. 94'600.-. Il fatturato annuo totale di
spedizioniere indipendente è di Fr. 115'158,50, per un reddito netto da
attività indipendente stabilito in Fr. 69'074,45 (doc. VII dell'Inc. n.
30.2004.15: dichiarazione 2003A).
Da quanto precede, emerge dunque che per i tre anni in questione,
la maggior parte della cifra d'affari lorda conseguita dall'assicurato è
rappresentata dai versamenti della ricorrente.
Gli eventuali - giacché non giustificati nemmeno fiscalmente -
onorari fatturati dal collaboratore negli anni 2000 e 2002 a terzi
costituiscono invece un apporto contenuto rispetto al suo reddito globale lordo
realizzato come indipendente.
Peraltro, per l'anno 2001 gli onorari fatturati
dall'assicuratoRI1 alla società insorgente (Fr. 122'542.-) sono perfino
superiori alla totalità della cifra d'affari da esso conseguita durante questo
periodo (Fr. 99'539,15), per cui si può dedurre che il medesimo assicurato ha
avuto quale unica committente la ditta in oggetto, elemento questo tipico di
un'attività dipendente.
Da quanto esposto si può pertanto concludere che per il triennio
in discussione RI1 ha fornito la maggioranza – e per l'anno 2001 addirittura la
totalità - delle proprie prestazioni alla società ricorrente (STFA del 16
dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit.,
ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110), ciò che contribuisce a definire il ruolo
dell'assicurato nei confronti della ditta interessata come di tipo dipendente.
Tale conclusione non implica comunque che i suoi rapporti con gli
altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo.
Questo TCA rileva inoltre che gli importi delle riprese eseguite
dalla Cassa a seguito di una verifica della contabilità di RI2 corrispondono –
eccetto per il 2002 - agli ammontari che lo stesso ricorrente ha indicato
all'amministrazione a mezzo delle sue fatture (docc. 1-15 dell'Inc n.
30.2004.15).
Quanto esposto poc'anzi porta la scrivente Corte
a concludere che per gli anni di contribuzione 2000-2002 la dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della ditta in
questione è pertanto evidente.
I succitati compensi percepiti dall'assicurato
come spedizioniere sottolineano conseguentemente che la collaborazione con la
società ricorrente era di tipo esclusivo ed a tal punto intensa che tali
importi costituivano praticamente l'unica sua fonte personale di sostegno.
Il TCA osserva così che anche dal profilo
dell'impiego del tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei
confronti della società ricorrente (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D.
SA, H 279/00), anch'esso elemento caratteristico di un'attività lucrativa di
tipo dipendente.
2.12.3. Non va poi
dimenticato che nell'espletamento della sua attività nell'ambito delle
spedizioni internazionali l'interessato percepiva, come concordato, un importo
mensile sotto forma di acconto.
Periodicamente il collaboratore riceveva poi dei
conguagli.
La regolarità dei versamenti ha fatto quindi sì
che solo la ditta in questione si è assunta un rischio economico, mentre
l'assicurato, non fatturando a terzi le proprie prestazioni poiché esse sono
state fatturate alla ricorrente – che a sua volta ha fatturato le prestazioni
di RI1 e sue ai clienti -, non si è assunto alcun rischio d'incasso avendo
praticamente garantito, alla fine di ogni mese, il versamento di un acconto
sulla retribuzione che gli spettava per i numerosi incarichi che aveva
apportato alla ditta RI2 proprio come un collaboratore dipendente che è
subordinato al suo datore di lavoro.
Si osserva inoltre che le parti hanno pure
pattuito che nel caso in cui i clienti per i quali entrambi i ricorrenti hanno
svolto dei lavori non avessero onorato la società, le relative fatture rimaste
scoperte sarebbero state considerate quale star delcredere e quindi stornate
dal 50% della commissione di spettanza del ricorrente per aver appoggiato sulla
società questi clienti.
Di conseguenza, l'eventualità che la ditta
ricorrente avrebbe potuto non versare al suo collaboratore gli ammontari da
esso fatturati a titolo di commissione, avrebbe posto quest'ultimo nella stessa
posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito con il
proprio datore di lavoro.
Questa circostanza pone RI1 nella condizione di
colui che non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio
economico, nella misura in cui la ricorrente gli versava regolarmente –
mensilmente – un importo a titolo di acconto, alla stessa stregua di un suo
normale dipendente che riceve sempre lo stipendio alla fine di ogni mese.
Questo elemento è tipico di un rapporto di
lavoro.
Non va poi dimenticato che la frequenza e la
consistenza degli importi ricevuti dal collaboratore a titolo di percentuale
sulle sue intermediazioni assumono la connotazione di commissioni che, in virtù
dell'art. 7 lett. g OAVS, rientrano nel salario determinante di una persona che
esercita un'attività di tipo dipendente.
Anche sotto questo profilo si può quindi dedurre
che l'interessato lavorava per l'insorgente in qualità di dipendente.
Da quanto esposto discende che il rischio
economico che il ricorrente sopportava come spedizioniere era praticamente
nullo e di conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente
(Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167
n. 56, ad art. 5 LAVS).
2.12.4. Le prestazioni
fornite da RI1 venivano fatturate dalla ditta insorgente sia che l'assicurato
espletasse un incarico ricevuto direttamente da quest'ultima sia, per questioni
di comodità, che egli lavorasse per conto di suoi clienti (doc. I pag. 6
dell'Inc. n. 30.2004.15).
Quest'ultima situazione si spiega nel senso che
il collaboratore agiva in sostanza come intermediario e procacciatore d'affari
per conto della ricorrente. Egli convogliava presso la società i clienti che
egli stesso contattava, affinché quest'ultima espletasse una parte del lavoro
da loro richiesto (in particolare il trasporto delle merci che i terzi gli
affidavano, grazie ai mezzi terrestri, aerei e marittimi di proprietà del
Gruppo ricorrente), mentre la parte di carattere essenzialmente amministrativo
(organizzazione delle spedizioni, espletamento degli iter burocratici, imballaggio
delle merci, ecc.) veniva curata personalmente dall'assicurato, il quale doveva
prestare particolare attenzione al fatto che, a parità di condizioni, doveva
organizzare i trasporti facendo capo ai servizi offerti dalla società e non da
terzi (cfr. l'accordo del 1° febbraio 2000).
Come detto, destinataria delle sue fatturazioni
era soltanto la società; l'assicurato non ha mai fatturato le proprie
prestazioni ai terzi per i quali ha lavorato appoggiandosi alla ditta
insorgente, tanto che egli era direttamente pagato dalla medesima e non dalle
persone da esso contattate e per le quali anch'egli ha, per lo più, lavorato.
Egli stilava dunque espressamente le proprie
fatture unicamente all'indirizzo della ricorrente. Le note di RI1 che già
riportavano l'importo corrispondente alla sua commissione, non venivano girate,
per un pagamento diretto, ai clienti che egli medesimo si procurava;
destinataria delle stesse era sempre la ditta e quindi solo quest'ultima era
obbligata alle prestazioni nei suoi confronti.
RI1 non si è assunto direttamente e personalmente
alcun rischio economico, nella misura in cui RI2 regolava – in genere -
mensilmente le note che il suo collaboratore le presentava (doc. E dell'Inc. n.
30.2004.15).
La ditta insorgente si è pertanto assunta il
rischio economico, mentre l'assicurato, non agendo a proprio nome e per proprio
conto, non si è assunto particolare rischio.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria
attività l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto asserito da
entrambi gli interessati - alcun rischio particolare legato al suo lavoro e
nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio di
perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg.
27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
2.12.5. Dall'accordo
alla base dei rapporti di lavoro fra i ricorrenti risulta che la società in
oggetto aveva messo a disposizione del suo collaboratore, nei suoi uffici, una
scrivania con allacciamento telefonico e fax affinché egli potesse organizzare
le spedizioni.
Inoltre, per 2-4 ore al giorno, RI1 poteva fare
capo ad un fattorino della società per la preparazione delle spedizioni per i
congressi.
Queste circostanze sono state confermate
dall'interessato, che pure ha precisato di fruire dell'organizzazione contabile
della ditta (doc. I pag. 7 dell'Inc. n. 30.2004.15).
La società ha ribadito invece che l'assicurato
"(…) dispone di una struttura operativa propria (…)" (doc. I
pag. 2 dell'Inc. n. 30.2004.19). Tale asserzione va però riferita ad un altro
contesto di cui si dirà successivamente, ossia alle spese che l'interessato
avrebbe sopportato nell'esercizio della sua professione.
Si deve quindi ritenere che in concreto si è in
presenza di una dipendenza anche dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC
1982 pag. 176; N. 4074 DSD), come per un normale lavoratore dipendente.
L'asserita indipendenza nell'organizzazione dell'attività per
quanto concerne per esempio l'orario e l'esecuzione del lavoro o l'assenza
d'istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni, visto il genere di attività
svolta (spedizioniere) hanno un'incidenza nettamente inferiore rispetto alla
dipendenza strutturale ed economica esistente nei confronti di RI2.
2.13. Sulla scorta
di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano
concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione
sia dal profilo dell'impiego del tempo e del luogo di lavoro come pure, ancor
più, sotto l'aspetto economico.
Essi permettono inoltre di ritenere che RI1 non
ha dovuto sopportare alcun particolare rischio economico, poiché esso è stato
unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.
Di conseguenza, le argomentazioni a favore di
un'attività dipendente sono predominanti rispetto alle ragioni di
affiliare il citato collaboratore come uno spedizioniere indipendente.
La decisione della Cassa che ha qualificato
l'assicurato come un dipendente di RI2 risulta pertanto corretta, per cui i
redditi che egli ha percepito come organizzatore di spedizioni vanno
considerati salario determinante, su cui la datrice di lavoro deve pagare i
relativi contributi sociali in virtù dell'art. 14 LAVS.
Pertanto, su questo aspetto, le decisioni
impugnate devono essere confermate.
2.14. Nell'eventualità
che RI1 fosse qualificato come dipendente, entrambi i ricorrenti hanno chiesto
in via subordinata di potere dedurre dalla ripresa effettuata tutte le spese
generali sostenute dallo stesso per il conseguimento dei suoi redditi (doc. I
punto 7 pag. 7 dell'Inc. n. 30.2004.15). Secondo la società, bisognerebbe in
particolare considerare le spese telefoniche, amministrative, per la vettura e
di rappresentanza che sarebbero state pari a Fr. 32'700.- nel 2000, a Fr.
44'634.- nel 2001 ed a Fr. 46'084.- nel 2002 (doc. I dell'Inc. n. 30.2004.19).
Invocando il riconoscimento di tali spese, gli
insorgenti osservano come le stesse siano state ammesse a livello fiscale, per
cui non condividono la decisione della Cassa __________ di considerare come
salario determinante soltanto le retribuzioni (lorde) versate all'assicurato
anziché dedurre dalle medesime i predetti importi, costituendo essi delle spese
professionali ed ottenendo così il reddito netto conseguito da RI1.
In merito a ciò il TCA osserva che la qualifica a
livello fiscale è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato
alle decisioni dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare
del reddito soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 OAVS per analogia). Spetta
infatti al giudice delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua
disposizione, stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta
da ogni singolo assicurato e la natura giuridica degli importi ritenuti dal
fisco. In effetti, le deduzioni delle spese ammesse dall'autorità fiscale non
sono vincolanti per la Cassa di compensazione (Pratique VSI 1994 pag. 172
consid. 3b; RCC 1990 pag. 45 consid. 4; RCC 1958 pag. 348). Tuttavia, esse
possono essere tenute presenti quando in un singolo caso l'autorità fiscale ha
fissato le spese in base ad un'inchiesta particolare (N. 3005 DSD), ciò che non
è capitato nel caso di specie.
2.15. Per ottenere
il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità
versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che
incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di
lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario
quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese
sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono
considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il
salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità
periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro;
queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2
OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i
salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese
generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono
essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato.
La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa
separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in
considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC
1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid.
2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi amministrativa considera spese generali
rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio); le spese di
rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per il materiale e per il
vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in
cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese
supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono
considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti
che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del
domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il
pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento
professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.),
che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato
(Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT
II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo
delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
2.16. Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate
(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a
fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente
dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;
STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte
devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle
spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa
di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di
compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il
salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata
(Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA;
RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.
140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC
1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a
costatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile
l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le
necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive
difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355,
RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il
contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili
(RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co.
N.J.).
Se le spese generali non vengono indicate
separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese
generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante
deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per
ogni periodo di pagamento del salario;
non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del
versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono
indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il
salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è
applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene
versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve
corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere
adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve
basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
2.17. Come
ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso
sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese
che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse
devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag.
34).
Nel caso concreto, alcune fatture contemplano
cifre tonde, ciò che dimostra che i rimborsi delle spese, corrisposti insieme
agli onorari, avvenivano forfetariamente. Altri importi comprendono addirittura
i centesimi (docc. 1-15 dell'Inc. n. 30.2004.15). In tal caso, potrebbero
invece esserci state delle rifusioni sulla scorta della presentazione di pezze
giustificative.
Va dunque osservato che – verosimilmente - queste
spese venivano regolarmente aggiunte alle singole fatture indirizzate dal
collaboratore alla società RI2 in modo tale che esse gli fossero direttamente
rimborsate insieme alle sue prestazioni.
Questo Tribunale osserva tuttavia che
indipendentemente dalla ragione e natura delle stesse (spese sostenute per
trasferte con proprio veicolo, rappresentanza, telefono, amministrazione), né
al momento della revisione contabile né in sede sia di opposizione che di
ricorso presso questo TCA e nemmeno durante i dieci giorni di tempo concessi ai
ricorrenti per produrre nuove prove, sia la ditta RI1 sia il ricorrente non
hanno saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a comprovare l'entità
delle spese postulate con i ricorsi in esame, ossia che le stesse siano state
effettivamente sostenute dal collaboratore per la sua attività (cfr. consid.
2.15.).
Al proposito si ricorda che questo Tribunale ha
già avuto modo di confermare delle riprese effettuate dalla Cassa di rimborsi
spese forfetari concessi a dei dipendenti (fra le ultime: STCA del 7 giugno
2004 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2004.11; STCA del 21 gennaio 2004 nella
causa A. SA, Inc. n. 30.2003.52; STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA,
Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n.
30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21;
STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla
STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).
In quest'ultima sentenza federale, l’Alta Corte
ha in particolare ricordato che “(…) il risarcimento per le spese concesso
sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente agli
esborsi effettivi, per cui gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni
precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le
relative pezze giustificative” (H 216/96 pag. 3).
2.18. Come
anticipato, secondo questo Tribunale, a nulla vale la motivazione fornita dalla
ricorrente secondo cui le spese che ha rimborsato a RI1 sono deducibili poiché
lo sono pure sul piano fiscale.
Infatti, anche in sede di ricorso i ricorrenti non
hanno prodotto alcun conteggio e pezza giustificativa atti a comprovare i costi
effettivi sostenuti dal lavoratore dipendente.
Ciò che manca, in realtà, sono quindi le prove
concrete che il summenzionato assicurato abbia effettivamente sopportato
delle spese professionali nell'ambito della sua attività per l'insorgente.
Fanno quindi essenzialmente difetto, nel senso
esatto dalla summenzionata giurisprudenza, le fatture relative ad ogni sua
singola spesa. Una giustificazione teorica data dalla società non è pertanto
sufficiente. Per poter ritenere queste spese come non rientranti nel conteggio
del salario determinante di ogni salariato, il datore di lavoro deve in effetti
apportare tutte le necessarie prove e produrre tutti i giustificativi
attestanti dette spese.
Nel caso di specie non vi sono
giustificativi né agli atti né tanto meno nell'incarto fiscale dello stesso
RI1. Infatti, i conti economici presentati da quest'ultimo all'Ufficio di
tassazione contemplano unicamente delle spese indicanti cifre forfetarie, senza
essere corredate da alcun giustificativo (doc. VII dell'Inc. n. 30.2004.15).
Stante quanto precede, a buon diritto s'imponeva
una ripresa salariale per spese generali (trasferte con automobile privata,
telefonate, rappresentanza) – insieme alle riprese per onorari - nei confronti
di RI1 così come individuate dalla Cassa nelle sue tassazioni d'ufficio del 19
novembre 2003.
Anche su questo punto i ricorsi vanno dunque
respinti.
2.19. Infine, il ricorrente ha
evidenziato che dal 1° febbraio 2002 riceve una rendita AVS, per cui chiede che
per il calcolo dei contributi AVS dovuti venga dedotta dal salario determinante
la quota esente.
L'art. 6quater OAVS regola i contributi degli
assicurati che sono ancora attivi dopo il 63° o il 65° anno d'età esercitando
un'attività lucrativa. Il capoverso 1 si riferisce ai dipendenti e recita che
"
I contributi delle persone esercitanti
un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 63 anni, se di sesso o
dei 65 anni, se di sesso sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla
parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16'800 franchi
l'anno.".
Dagli atti fiscali richiamati dal TCA risulta che
nell'anno 2002 RI1, nato il 26 gennaio__________ha compiuto 65 anni e come tale
ha percepito Fr. 18'414.- a titolo di rendita AVS.
Pertanto, il salario determinante dell'assicurato
deve essere fissato sottraendo all'importo ripreso dalla Cassa (Fr. 94'600.-)
la summenzionata quota esente di Fr. 16'800.-.
Di conseguenza, per l'anno 2002 la ripresa va
ridotta ad un ammontare di Fr. 77'800.- e su tale cifra, che ha valore di
salario determinante, RI2 è tenuta a versare i contributi paritetici in virtù
dell'art. 14 LAVS.
2.20. Siccome
questo Tribunale è investito della massima d'ufficio, malgrado questa
contestazione sia stata sollevata soltanto da RI1 gli effetti favorevoli
dell'accoglimento della predetta lagnanza si estendono pure alla società
ricorrente. L'insorgente è così chiamata a pagare meno contributi sociali sulle
riprese effettuate dalla Cassa che vanno dunque corrette in complessivi Fr.
266'014.- per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Ciò comporta che entrambi i ricorsi devono essere
parzialmente accolti. Conseguentemente, la Cassa di compensazione verserà ad
RI1 rappresentato dall'avv. RA1, delle ripetibili ridotte di Fr. 400.- in virtù
dell'art. 61 lett. g LPGA (la giurisprudenza relativa all'art. 85 cpv. 2 lett.
f vLAVS è valida anche per il nuovo articolo della LPGA: SVR 3/2004 AHV Nr. 5
pag. 17; a proposito della relazione fra questi due articoli: SVR 2003 AHV Nr.
13 pag. 33 segg.).
RI2 non può invece essere indennizzata in quanto
non patrocinata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
I ricorsi
sono congiunti.
-
Il ricorso
di RI1 è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte al
considerando 2.19.
2.1. Di
conseguenza, la decisione su opposizione del 30 gennaio 2004 va annullata, con
rinvio dell'incarto alla Cassa __________ per l'emissione di nuova decisione.
2.2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa __________ verserà ad RI1 Fr. 400.- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili ridotte.
- Il ricorso
di RI2 è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte al
considerando 2.19.
3.1. Di
conseguenza, la decisione su opposizione del 30 gennaio 2004 va annullata, con
rinvio dell'incarto alla Cassa __________ per l'emissione di nuova decisione.
3.2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si fa luogo al versamento di ripetibili.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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