AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.147
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.147/AMM
8842/206
Bellinzona
9
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
_________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 aprile 2004
presentato da
RI1
(difeso dalla
DI1,)
contro
la decisione n.
8842/206 del 2 aprile 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 1° settembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 2 aprile 2004, ha inflitto a ______ una multa
di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le
spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 22 novembre 2003 in
territorio di ______:
"alla
guida della vettura ________ circolan[d]o su sedime autostradale si spostava
dalla corsia centrale a quella di sorpasso omettendo di esporre l'indicatore di
direzione e senza prestare la necessaria attenzione per cui un veicolo
sopraggiungente da tergo doveva frenare per evitare il tamponamento. Inoltre
inseriva abusivamente due fari abbaglianti montati sulla cabina e rivolti verso
la parte posteriore del veicolo. Oltre ai due fari citati il veicolo era provvisto
di altri sei fari abbaglianti";
che ________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 27 aprile 2004 in cui postula l'annullamento
della multa;
che nelle sue osservazioni del
1° settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato – in applicazione degli art. 29, 34 cpv.
3, 39 cpv. 1, 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 109 seg., 219 cpv. 1 e 2
OETV – ravvisando quanto segue: "alla guida della vettura ________
circolan[d]o su sedime autostradale si spostava dalla corsia centrale a
quella di sorpasso omettendo di esporre l'indicatore di direzione e senza
prestare la necessaria attenzione per cui un veicolo sopraggiungente da tergo
doveva frenare per evitare il tamponamento. Inoltre inseriva abusivamente due
fari abbaglianti montati sulla cabina e rivolti verso la parte posteriore del
veicolo. Oltre ai due fari citati il veicolo era provvisto di altri sei fari abbaglianti";
che l'insorgente contesta, in
sintesi, di aver commesso qualsivoglia reato, adombrando un erroneo
accertamento dei fatti – e possibili infrazioni alle norme della circolazione –
da parte dell'agente denunciante;
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in
ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che le asserite manovre
scorrette da parte dell'agente denunciante (ricorso, in particolare pag. 3 a
metà) non esimevano in altre parole il multato, intenzionato a cambiare corsia,
dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che
… seguono";
che il multato, nella
fattispecie, ha dichiarato invero nelle sue osservazioni al rapporto di
contravvenzione di avere correttamente segnalato il cambio di corsia, ma non ha
preteso di avere in qualche modo badato al traffico retrostante;
che l'interessato accenna
bensì a tale osservanza nel ricorso (punto 4 in alto), per poi sostenere nondimeno
come circolando a una velocità di 115-120 km/h in condizioni avverse "egli
non poteva … attendersi alla possibilità d'essere raggiunto da altri veicoli"
(punto 4 a metà);
che pur non fruendo le
constatazioni di polizia di una presunzione di veridicità e fedefacenza, le argomentazioni
incoerenti addotte dall'interessato non consentono in definitiva di scostarsi
dagli accertamenti dell'agente denunciante riguardo alla violazione dell'art.
34 cpv. 3 LCS;
che su questo punto il ricorso
è destinato pertanto all'insuccesso;
che riguardo alla segnalazione
della manovra ex art. 39 cpv. 1 LCS e 28 cpv. 1 ONC, così come all'inserimento
abusivo di due fari abbaglianti in violazione dell'art. 41 cpv. 4 LCS, questo
giudice – raffrontando le versioni del multato e dell'agente denunciante – non
dispone per converso di elementi sufficienti a dissipare ogni ragionevole
dubbio in merito alle trasgressioni evocate nella decisione impugnata;
che l'autorità di primo grado
non può essere seguita neppure laddove rimprovera al multato di avere montato
un numero di fari abbaglianti superiore a quello consentito dagli art. 109 seg.
OETV;
che a ragione il ricorrente
sottolinea in proposito la facoltà sancita dall'art. 110 cpv. 1 lett. i OETV di
montare un numero imprecisato di "luci di lavoro, nella misura in cui con
il veicolo sono effettuati lavori che esigono tali luci", così come
l'esito positivo del collaudo del veicolo esperito il 28 novembre 2003 dal
relativo servizio della Sezione della circolazione;
che la decadenza delle
trasgressioni agli art. 29, 39 cpv. 1, 41 cpv. 4 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 109 seg.,
219 cpv. 1 e 2 OETV giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la sanzione
pecuniaria a fr. 200.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere
al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 29, 34 cpv. 3, 39 cpv.
1, 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 28 cpv. 1 ONC; 109 seg., 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ è
inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e
alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale sentenza.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster