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30.2004.145 ΓÇó Speeding case: competence belongs to the public prosecutor
30.2004.145Altro tribunale30 apr 2004Granted
The appellant challenged a departmental speeding decision imposing a fine after an alleged 168 km/h speed in a 120 km/h zone, measured with a police chase vehicle. The Pretura penale held that such conduct, if established, would amount to a grave traffic offence under Art. 90(2) LCStr and therefore fall within the competence of the public prosecutor, not the traffic authority. The appeal was upheld, the challenged decision annulled, and the file transmitted to the Ministero pubblico. No fees or costs were imposed.
Art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 6 e 7 LALCStr; art. 47 cpv. 2 RLALCStr: la competenza materiale a giudicare un eccesso di velocità dipende dalla qualificazione dell’infrazione. Nei casi in cui il superamento del limite, secondo la giurisprudenza federale, integra verosimilmente una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, la cognizione spetta al Ministero pubblico e non all’autorità amministrativa di circolazione. La Sezione della circolazione è competente soltanto per le contravvenzioni non gravi. Se l’autorità amministrativa decide una fattispecie rientrante nella competenza penale, la decisione deve essere annullata e gli atti trasmessi all’autorità competente.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.145
Data decisione, Autorità: 30.04.2004, PRPEN
Incarto n. 30.2004.145/pg 9385/202
Bellinzona 30 aprile 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 26 aprile 2004 presentato da
____________, ____________, (rappresentato dall'avv. ____________ ____________, ____________)
contro
la decisione 16 aprile 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione ____________ 2004, n° /, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 780.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"alla guida del veicolo ____________ ha circolato a velocità eccessiva su un tratto contrassegnato dalla limitazione a 120 km/h.
La velocità accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui controlli di velocità del 10.08.98 è stata di 187 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza: 168 km/h."
Fatti accertati il 18 gennaio 2004 in territorio di ____________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale ____________ ____________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
considerato in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
· i delitti previsti dalla LCStr;
· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr 26.10.1985).
L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la
velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione
grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di
un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
circolato ad una velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando quindi di 48 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta legislazione.
Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite il veicolo inseguitore è o meno corretta.
3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi al Ministero pubblico.
Per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione ____________ 2004 n° __/_, del Dipartimento delle Istituzioni
è annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________, ____________ ____________, ____________, avv. _______ ____________, ____________, Ministero pubblico, ____________
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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