Special assessment for street works upheld

30.2004.132Altro tribunale14 feb 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Tribunal of Expropriation dismissed the owners' appeal against the municipality's special assessment for works on the first section of Via U__________. Although the parcel had been sold after the assessment roll was published, the court held that the appellants were still liable because ownership at the publication date controlled. On the merits, the road works—mainly traffic-calming pavement changes and related street improvements—were presumed to confer a particular benefit and in fact improved safety, accessibility and usability for the served properties. The assessment of CHF 1,499.95 therefore remained in force, and the appellants were ordered to pay court costs and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 1, 3, 4 and 5 LCM; special assessment for road works; special benefit and liable owner. A road improvement or traffic-calming works on an existing street generally create a particular benefit for the served properties and thus justify a miglioria contribution, even where the work consists only of improvements to an existing infrastructure (art. 3 cpv. 4 LCM). The special benefit is presumed for street, sidewalk and parking works and is not negated by objections directed merely against the project design. Liability falls on the owner registered in the land register at the date of publication of the assessment roll (art. 5 cpv. 2 LCM); any contractual allocation of future public charges is only inter partes and cannot be invoked against the municipality. Costs follow the outcome (art. 23 LCM; art. 31 LPamm).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.132

Data decisione, Autorità: 14.02.2007, TE

Titolo: imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di un tratto di strada comunale

Incarto n. 30.2004.132 LCM 24/04

Lugano 14 febbraio 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 14 giugno 2004 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 18 maggio 2004 dal Municipio di S__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione del primo tratto di Via U__________,

relativamente al mappale no. 543 RFD di S__________

letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,

richiamato l’inc. no. 30/2000 di questo Tribunale riguardante l’approvazione del progetto definitivo per le opere di moderazione del traffico in Via U__________,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Comune di S__________ ha curato i lavori di sistemazione del primo tratto di Via U__________ consistiti, sostanzialmente, nella posa di un nuovo arredo stradale. Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa con risoluzioni del 3.4.2000 e del 7.10.2002 (MM 35/1999 e 13/2002). Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo con sentenza del 24.11.2000 (inc. no. 30/2000).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha quindi impostato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.8 al 25.9.2003 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1, quali proprietari del mapp. no. 543, sono stati assoggettati ad un contributo di miglioria di fr. 1'499.95. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 18.5.2004. Da ciò il ricorso in esame nel quale si contesta che l’opera abbia procurato un vantaggio particolare al fondo. Con risposta del 14.7.2004 il Comune postula la reiezione del gravame. All’udienza del 20.6.2006 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.

Il Tribunale ha preso atto che il 31.3.2006 la proprietà al mapp. no. 543 è stata ceduta a terzi mediante atto di compravendita (cfr. estratto RF). Il trapasso è qui menzionato per scrupolo di motivazione ma non è decisivo ai fini del giudizio. In effetti posto che a norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal proprietario iscritto come tale a RF alla data di pubblicazione del prospetto e che nel 2003 i ricorrenti erano proprietari della part. no. 543, essi sono soggetti imponibili. Non occorre, peraltro, esaminare i termini dell’atto di compravendita ed il particolare se l’acquirente si sia assunto l’onere di eventuali tributi futuri poiché il debito del contributo è personale e di conseguenza, quand’anche fosse stata inserita nel contratto, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta al Comune in questa sede (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).

3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. L’intervento per il quale sono percepiti i contributi di miglioria interessa Via U__________ fino all’incrocio con Via B__________ – una strada di accesso al nucleo vecchio di S__________ piuttosto trafficata – ed ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei pedoni (cfr. MM35/1999 p. 4). In sunto l’opera eseguita consiste nella posa di una pavimentazione differenziata in selciato laterale, trasversale e centrale finalizzata ad influenzare la percezione che il conducente ha dello spazio libero con effetto moderatore e deterrente alla velocità eccessiva di circolazione (cfr. relazione tecnica; MM 35/1999). Detto questo, occorre rammentare che un vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada poiché si riflette positivamente sulla viabilità sia pedonale che veicolare (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). In concreto oltre a conferire un aspetto esteticamente decoroso alla strada, dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la percorrenza; ovviamente, trattandosi di una strada all’interno del nucleo, il margine di sicurezza che si vuole e si può raggiungere è il massimo consentito compatibilmente con la situazione dei luoghi e le costruzioni esistenti. Le misure di moderazione rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre l’automobilista ad una guida assennata a vantaggio di una maggiore sicurezza sua, degli altri utenti e dei pedoni: è infatti notorio che alla riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico ed un minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale ai pedoni, limita comunque le virtuali situazioni di pericolo. Sotto questo profilo l’opera si traduce dunque in un vantaggio particolare per le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 543 direttamente affacciato su Via U__________. Le contestazioni dei ricorrenti riguardano, essenzialmente, i contenuti del progetto ed in quanto tali non sono pertinenti e non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare; semmai, avrebbero dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di approvazione del progetto medesimo. Ad abundantiam sia detto che l’intervento non ha modificato in alcun modo la funzionalità della strada, limitandosi a pure migliorie ai sensi dell’art. 39a vLstr., motivo per cui non può aver generato alcun aumento del traffico.

La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono carico dei ricorrenti in solido con l’obbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 500.- per ripetibili.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale di espropriazione

La Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

special assessmentroad improvementspecial benefitlandowner liabilitytraffic calmingcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the owners remained liable for the special assessment after selling the parcel in 2006.

Decisione estratta

Yes. Liability depended on ownership at the date of publication of the assessment roll; the appellants were owners then.

Motivazione estratta

Under Art. 5 cpv. 2 LCM the charge is owed by the registered owner when the roll is published. Any contractual allocation of future charges binds only the parties and cannot be invoked against the municipality.

Questione giuridica chiave

Whether the street works conferred a particular benefit justifying the contribution.

Decisione estratta

Yes. The road improvement created a special economic benefit for the served properties, including parcel no. 543.

Motivazione estratta

Road construction or improvement is presumed to confer a special benefit. The works improved accessibility, safety, usability and appearance, and the owners' objections to the project itself should have been raised in the project-approval stage.

Questione giuridica chiave

How costs and judicial fees should be allocated.

Decisione estratta

They were to be borne by the appellants because they lost the case.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under the applicable municipal improvement and administrative procedure rules.

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