Traffic fine annulled for insufficient proof of violation

30.2003.93Altro tribunale1 lug 2003Granted

Sintesi

The Pretura penale in Bellinzona upheld the admissibility of the appeal brought against a circulation section fine for an alleged unsafe left turn. On the merits, it found the evidence insufficient to prove that the appellant had failed to yield: witness statements and police findings suggested that the trailer had remained stationary on the lane and that the collision resulted from the oncoming driver’s failure to notice it. The fine, costs, and fees imposed by the circulation section were therefore annulled, and no procedural costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 and 90 n. 1 LCS; art. 14 cpv. 1 ONC; burden of proof in traffic-contravention appeals: a left-turn conviction requires proof that the driver failed to yield to oncoming traffic. Where the evidence permits the conclusion that the trailer or vehicle remained stationary on the lane and that the collision was caused by the other road user’s failure to perceive the obstacle, the infringement is not established. If the file leaves reasonable doubt as to an unlawful manoeuvre, the appeal must be upheld and the administrative fine annulled. Cantonal procedural law may allow the decision on the papers; absent a statutory basis, no party indemnity is due to the successful appellant.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.93

Data decisione, Autorità: 01.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.93/AMM 7047/008

Bellinzona 1 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 febbraio 2003 presentato da

_________ _________, _________ (rappresentato dalla _________ Protezione Giuridica SA, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 18 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 5 novembre 2002 in territorio di _________:

"alla guida dell'autofurgone _________ trainante il rimorchio _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una vettura sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 febbraio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 18 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono; prima di voltare a sinistra, la precedenza dev'essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere eseguito "una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una vettura sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa";

che il ricorrente ritiene invece di non avere commesso alcuna infrazione;

lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una propria

manovra irregolare ma al comportamento dell'altra protagonista, rea a suo parere "di non essersi conformata a quanto previsto dagli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 della LCStr e questo in virtù del fatto che quest'ultima ha urtato il rimorchio allorquando lo stesso si trovava ormai fermo da diversi secondi" (ricorso, pag. 3 in basso);

che, in concreto, dalla deposizione resa il 6 novembre 2002 dalla teste _________ _________ davanti alla Polizia cantonale si evince quanto segue:

Ieri sera, 5.11.2002 verso le 18:30, al volante della mia automobile percorrevo la strada cantonale in territorio di _________, proveniente da _________ e diretta a _________.

Davanti a me circolava un autofurgone trainante un rimorchio.

[…] detto veicolo era intenzionato a svoltare a sinistra, in direzione del piazzale del Garage che si trova in quel punto […]

[…] il conducente dell'autofurgone ha iniziato la svolta e, con il veicolo trainante ha raggiunto il piazzale del Garage, mentre il rimorchio si trovava ancora su via _________, di traverso ed in modo perpendicolare all'asse stradale. Rammento che ad un dato momento il convoglio si è arrestato, forse perché il conducente stava cercando un punto dove andare ad arrestarsi. So che la manovra è durata un attimo e, considerata la posizione del rimorchio, ho dovuto attendere giacché non avevo sufficiente spazio per oltrepassare l'ostacolo. In questi istanti, sull'altra corsia non ho visto sopraggiungere nessun veicolo.

Poco dopo, autofurgone e rimorchio si sono mossi in avanti e, quasi nel medesimo tempo, avendo, il rimorchio, il pianale di carico basso, ho notato che dalla corsia opposta alla nostra, stava sopraggiungendo un'automobile.

Quest'ultima, non dava segni di voler rallentare. Ho pensato di avvisare il o la conducente con l'avvisatore ottico (bilux) del mio veicolo ma, essendo già vicina al rimorchio, non ho fatto a tempo a farlo.

[…] dal momento in cui l'autofurgone ha iniziato la svolta sino a quando è avvenuta la collisione, è passato un po' di tempo, e questo mi fa credere che la conducente dell'automobile, quando è iniziata la svolta, si trovava ancora abbastanza distante. […]

A mio parere, il conducente [dell'autofurgone] ha eseguito la manovra di preselezione in modo corretto. […] (verbale del 6 novembre 2002 allegato al rapporto di polizia del 15 novembre 2002);

che un secondo testimone, _________ _________, ha confermato le circostanze descritte da _________ _________ (rapporto di polizia citato, pag. 5 in fine);

che dalla dinamica appena descritta si evince come il sinistro non sia riconducibile – per vero – a una mancata concessione di precedenza da parte del ricorrente ("sull'altra corsia non ho visto sopraggiungere nessun veicolo": deposizione _________, loc. cit.), ma al fatto che la conducente dell'automobile non si sia avveduta del rimorchio rimasto fermo per qualche istante sulla sua corsia di marcia;

che ciò è confermato anche dagli accertamenti di polizia, secondo cui non sono state riscontrate – nonostante il fondo stradale asciutto – "tracce prodotte dai due veicoli rimasti coinvolti" (rapporto di polizia citato, pag. 4 in alto), come pure dalle dichiarazioni della stessa automobilista coinvolta, stando alla quale "all'improvviso, ho notato qualcosa di scuro sulla mia corsia di marcia. Data la vicinanza con questo oggetto sconosciuto, non ho avuto il tempo di reagire" (verbale del 9 novembre 2002, pag. 2 nel mezzo, allegato al rapporto di polizia citato);

che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione, sicché l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

_________ _________, _________, _________ Protezione Giuridica SA, _________, Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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