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30.2003.83 ΓÇó Parking fine annulled for insufficient proof
30.2003.83Altro tribunale23 giu 2003Granted
The Pretura penale heard an appeal by a driver fined CHF 40 by the Sezione della circolazione for allegedly parking in a prohibited zone. The appellant argued that the vehicle was within the authorized parking limits and that the police reconstruction was unreliable. The court held the appeal admissible, stressed that police observations have no automatic presumption of truth, and found that the evidentiary record left unresolved doubts about the alleged violation. It therefore allowed the appeal, annulled the fine decision, and ordered that no court fees, expenses, or party compensation be charged.
Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 30 cpv. 1 OSS; evidentiary assessment of police reports in traffic fine proceedings. Police constations do not enjoy a general presumption of veracity and probative force; the deciding authority must assess them freely in light of the whole file and the arguments raised by the fined person. Where, after comparison of the police account and the appellant’s version, substantial doubts persist as to the commission of the parking offence, the person concerned must be acquitted of the allegation and the sanction annulled. In the absence of a statutory basis in the LPContr, no party compensation is awarded; court costs may be waived where the authority acted within its official functions (consid. relevant).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.83
Data decisione, Autorità: 23.06.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.83/AMM 6061/004
Bellinzona 23 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 febbraio 2003 presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 28 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 4 agosto 2002 in territorio di ___________:
"ha posteggiato il veicolo ___________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio […] l'infrazione è chiaramente documentata dalle dettagliate contro osservazioni degli agenti denuncianti";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che ___________ ___________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 febbraio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di parcheggio" vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio" (decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 23 ottobre e il 22 novembre 2002 dalla polizia cantonale e allo schizzo allegato);
che la ricorrente ritiene la sanzione "ingiustificata poiché … il veicolo multato si trovava entro i limiti autorizzanti il parcheggio" (ricorso, punto 9);
che, sempre stando all'interessata, "la rappresentazione grafica prodotta dal denunciante – comunque priva di qualsiasi valore probatorio – è doppiamente errata e improbabile", giacché l'auto in tale posizione "avrebbe addirittura e senza dubbio ostacolato l'uscita dei veicoli degli altri condomini dal piazzale adiacente …" (ricorso, loc. cit.);
che l'insorgente adombra in definitiva un erroneo accertamento dei fatti da parte della polizia, riconducibile a suo parere allo stato precario della segnaletica (ricorso punto 3: "il palo sul quale era fissata era stortato e la 'freccetta' che indicava il termine del divieto piegato e quindi poco visibile);
che la ricorrente sottolinea per finire come "la correttezza del parcheggio era stata constatata da altri condomini", disposti a testimoniare (ricorso, punto 5; cfr. anche osservazioni del 3 dicembre 2002, pag. 1 nel mezzo);
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dalla ricorrente, questo giudice non può giungere al convincimento che quest'ultima abbia effettivamente posteggiato in zona vietata;
che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessata dev'essere prosciolta dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
che del resto l'insorgente, sprovvista di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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