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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.77
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.77/KRM
7001/008
Bellinzona
4
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003
presentato da
_________, domiciliato
a _________, _________,
difeso da:
Avv. _________ _________, _________,
contro
la decisione
_________ 2003 (ris. n. _________ /_________) emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione _________
2003, n. _________ /_________, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a
_________ _________, _________, una multa di fr. 540.--, oltre ad una tassa di
giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo _________ ha circolato a velocità eccessiva su un tratto
contrassegnato dalla limitazione a 120 Km/h. La velocità accertata per il
tramite di un veicolo inseguitore di polizia provvisto delle apposite
apparecchiature di rilevamento consentite dalle istruzioni federali sui
controlli di velocità del _________.98. è stata di 176 Km/h. Velocità
punibile dedotta la tolleranza: 158 Km/h."
Fatti accertati il
_________ 2002 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla
Pretura penale, chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si
dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. Il Dipartimento delle
istituzioni propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
-
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione
stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono
competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù
del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti
punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le
denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata
del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di
competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr
2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La
Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al
Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10.1985).
L'art.
6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una
contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame
delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri
in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni
non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione,
ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze,
nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della
circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei
limiti di velocità, il conducente, che in autostrada supera di 35 km/h o più la
velocità
massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle
circostanze
concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto
(DTF
123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
- 3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato
ad una velocità di 158 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando
quindi di 38 km/h il limite di 120 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza
del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata,
se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta
legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame
è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo
quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr.
Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione
operata
tramite inseguimento è o meno corretta.
3.2.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
Per questi motivi,
visti gli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d
e cpv. 5 ONC, 6, 7 LALCStr , 4 lett. f,
47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione _________
2003, n. _________ /_________, del Dipartimento delle istituzioni è annullata.
1.2. Gli atti sono trasmessi
al Ministero pubblico.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Avv. _________ _________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino,
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, _________ (z.H.
Herrn _________)
Ministero pubblico, Lugano
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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