Traffic fine upheld for driving while using a phone

30.2003.74Altro tribunale11 giu 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a CHF 100 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for driving while holding a mobile phone without a hands-free device. He argued that the phone records did not match the time indicated by police. The Pretura penale held that the appeal was admissible but unfounded: the police officer’s observation remained credible, the small time discrepancy was not decisive, and the billing records did not exclude other phone use. The fine was confirmed and the appellant was ordered to pay CHF 50 in court fees and CHF 50 in costs.

Massima Omnilex

Art. 31 cpv. 1 LCS; art. 3 cpv. 1 ONC; evidentiary value of police observations in traffic contraventions. A driver must maintain constant control of the vehicle and avoid distraction by a telephone used without hands-free equipment. Police observations do not enjoy a legal presumption of truth, but they may be relied upon where the contrary evidence does not undermine them in substance. Minor discrepancies in timing, reasonably attributable to approximation or recording imprecision, are insufficient to displace the officer’s account when the documentary evidence does not exclude the impugned conduct.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.74

Data decisione, Autorità: 11.06.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.74/AMM 7152/009

Bellinzona 11 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 20 febbraio 2003 presentato da


_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 26 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 30 settembre 2002 in territorio di _________:

"ha circolato con il veicolo _________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

che _________ _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 febbraio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";

che tale decisione poggia sull'accertamento di un agente della polizia comunale, il quale dichiara di aver visto l'insorgente – alle ore 18.05 – condurre un autoveicolo "mentre teneva in mano sinistra il telefonino";

che l'insorgente si duole di come "in data 30 settembre 2002 è stata effettuata una sola chiamata alle ore 18.09 e 57 secondi. L'Agente _________ _________ nell'intimazione di contravvenzione datata 28 novembre 2002 cita come orario esatto le 18.05. Pertanto contesto la decisione del sig. _________, in quanto non sussiste l'infrazione regolarmente constatata dal momento che alle 18.05 non è stata effettuata e ricevuta nessuna chiamata" (ricorso, con rinvio al giustificativo delle comunicazioni inerente alle telefonate effettuate dal cellulare intestato alla signora _________ _________ che il ricorrente dichiara "di mia appartenenza");

che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;

che, tuttavia, l'insorgente non evoca elementi suscettibili di inficiare le dichiarazioni dell'agente nella loro sostanza, ove appena si consideri come lo scarto fra l'ora indicata nel rapporto di contravvenzione e quella risultante dal giustificativo "_________ " – inferiore a 5 minuti – può benissimo essere dovuto a un'imprecisa indicazione dell'orologio dell'agente e/o a una ragionevole approssimazione nella compilazione del rapporto medesimo;

che, comunque sia, il giustificativo delle comunicazioni allegato al ricorso attesta solo le telefonate in uscita; esso non consente dunque di escludere che l'interessato abbia ricevuto telefonate alle ore 18.05, abbia impiegato altrimenti il cellulare (ad esempio per chiamare un numero occupato) o abbia finanche utilizzato un altro cellulare (tanto più che quello indicato dall'interessato risulta essere, come detto, intestato a terzi);

che in simili circostanze nulla induce a discostarsi dalle constatazioni dell'agente di polizia, di modo che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere";

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;

che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

_________ _________ _________, _________, Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offencemobile phonehands-free devicepolice evidencefinedriving distractioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and timely

Decisione estratta

The appeal was admissible in form and could be decided on the file.

Motivazione estratta

Competence, standing, and timeliness were satisfied under the cited procedural rules.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant committed the traffic offence by using a phone without hands-free device while driving

Decisione estratta

Yes. The court found the police officer's observations credible and sufficient to establish the offence.

Motivazione estratta

The appellant's phone records did not disprove the officer's report; the small time discrepancy could be explained, and the records showed only outgoing calls, not the absence of other phone use.

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