AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.58
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.58/ROC/MAM
03
12/503
16
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 10 febbraio 2003
presentato da
___________, ,
difeso da:
Avv. ___________,
contro
la decisione
24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, __________
viste le osservazioni 6 marzo 2003
presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________ ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A.Con decisione 24 gennaio 2003 (emanata in forza di
un rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 27 maggio 2002 cui ha
fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di contravvenzione del
6.12.2002 avverso il quale il ricorrente ha formulato sue osservazioni in data
16.12.2002, respingendo sostanzialmente ogni addebito) la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione,
___________, ha inflitto a ___________ ___________, ___________, una multa di
Fr. 2'000.- (duemila), oltre a tassa di giustizia e spese, per avere questi, in
qualità di gerente del Bar , __________ -,
contravvenuto alle disposizioni previste in materia, segnatamente non
intrattenendosi egli all’interno del locale a tempo pieno, ma unicamente, con
modalità e tempistica irregolari e incostanti, per un lasso di tempo
giornaliero di circa 4/5 ore consecutive e non potendo conseguentemente
adempiere alle richiestegli incombenze professionali in punto al controllo
dell’igiene, dell’ordine, della quiete della tutela del buon costume,
dell’istruzione del personale e dei rapporti con la clientela all’interno e
nelle immediate vicinanze del predetto ritrovo.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________
___________ è insorto con tempestivo ricorso 10 febbraio 2003, postulandone
l’annullamento e contestando, in via subordinata, l’ammontare della multa in
virtù del principio di proporzionalità, richiedendone implicitamente una
massiccia riduzione. Quo alla richiesta principale e con particolare
riferimento alle ore lavorative giornaliere effettivamente svolte dal
ricorrente all’interno dell’esercizio pubblico, e dallo stesso determinate in
4/5 ore diarie, questi intravvede avantutto nella decisione oggetto del gravame
una violazione del principio di legalità e della determinatezza della base
legale. Il ricorrente sostiene infatti che né l’art. 82 ResPubb, né alcun altro
disposto di Legge, determinerebbe e definirebbe in maniera sufficientemente
chiara e precisa il senso e la portata dell’espressione ‘a tempo pieno’,
condizione e requisito, quest’ultimo, giudicato indispensabile dalla Legge ai
fini dell’effettivo e conforme esercizio dell’attività professionale di gerente
di un esercizio pubblico. Neppure il richiamo dipartimentale al contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
non potrebbe essere considerato ai fini di giudizio, stante l’assenza di
qualsivoglia riferimento allo stesso nella Legge che qui ci occupa. Il
ricorrente sostiene poi inoltre che neppure le ulteriori riflessioni
dipartimentali in punto al ruolo del gerente, da intendersi quale attività regolare,
costante e continuativa, non troverebbero alcun supporto nel
testo di Legge che non sottomurerebbe sufficientemente tali concetti, non
potendosi pertanto, nemmeno in tale evenienza, definire l’orario di lavoro
effettivamente svolto dal ricorrente in dissonanza con la LesPubb o con
qualsivoglia altra regolamentazione in materia. Secondo tale tesi ed
interpretazione, sarebbe giocoforza inammissibile confondere il principio di
lavoro a tempo pieno con un obbligo costante di presenza nel locale per un
orario pari a quello massimo contemplato nel predetto contratto collettivo. In
virtù di tutto quanto precede, ed in applicazione del principio penale ‘in dubio
pro reo’, la colpevolezza del prevenuto non potrebbe pertanto essere
ammessa.
C.Con sue osservazioni 6 marzo 2003, la Sezione dei permessi e
dell’immigrazione
propone, per contro, la reiezione del gravame e la
pedissequa
conferma della decisione impugnata, rilevando in particolare come
il
ricorrente rivestisse in realtà, e contrariamente a quanto la figura del
gerente
presupporrebbe
in virtù dei combinati art. 53 LesPubb in rel. con art. 81
ResPubb,
un ruolo del tutto marginale e ciò in crassa violazione dei precitati
disposti
di legge, e neppure fosse presente nel locale pubblico in questione a
tempo
pieno, ciò che, stante l’importanza delle proprie incombenze, sarebbe al
contrario
previsto dall’art. 82 ResPubb.
considerato in
diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 80 ResPubb, il gerente è la persona fisica
responsabile verso l’Ufficio e il gestore del rispetto della Legge e del
Regolamento. Il gerente è in particolare responsabile dell’igiene,
dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio
pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LesPubb). Il regolamento
fissa le modalità relative alla sua presenza (art. 53 cpv.2 LesPubb).
3.Il gerente assicura, con la sua presenza, il buon
funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in
particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine,
la quiete, l’igiene, la pulizia, ecc. (art. 81 ResPubb). Giusta l’art. 82 cpv.
1 ResPubb, il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico
esercizio, in proprio o per conto del gestore. In questo contesto, il gerente
deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro
settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza (art. 86 ResPubb).
4.Orbene, nell’evenienza concreta, l’Ufficio dei Permessi e
dell’Immigrazione ha rimproverato in particolare al ricorrente/gerente di
essere presente soltanto saltuariamente nel locale pubblico, segnatamente in
ragione di 4/5 ore diarie, non adempiendo egli conseguentemente alle proprie
mansioni a tempo pieno come prevede il precitato disposto di cui all’art. 82
cpv. 1 ResPubb e richiamandosi per l’interpretazione di quest’ultimo concetto
al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della
ristorazione.
5.Vero è che, come sostiene il ricorrente, né la Legge, né il
relativo Regolamento specificano concretamente il senso e la portata
dell’espressione ‘a tempo pieno’ testé richiamata. Neppure il richiamo al
predetto contratto collettivo non è espressamente previsto nella legislazione
in materia. Non solo. L’art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’industria alberghiera e della ristorazione (in seguito: CCNL) esclude dal
proprio campo di applicazione la figura del dirigente dell’azienda (gerente)
come pure dei direttori. Vi è di più. Anche volendo utilizzare, per avventura,
il predetto contratto, andrebbe comunque rilevato che l’art. 15 CCNL prevede sì
un tetto massimo pari a 42 ore in relazione all’orario di lavoro medio
settimanale ed al tempo di presenza dei collaboratori del settore alberghiero e
della ristorazione (art. 1 CCNL), ma non determina d’altro canto concretamente
quale sia l’orario di lavoro medio, segnatamente il tempo di presenza, fungente
da base di calcolo e metro di valutazione del predetto tetto massimo. Un conto,
in altre parole, è l’orario massimo di presenza lavorativa, altro conto è
invece la determinazione di un minimal standard di obbligatorietà di
presenza lavorativa effettiva. Per questi motivi sarebbe senz'altro arbitrario
fare riferimento unicamente al predetto contratto per determinare in
circa 8.20/8.40 ore lavorative giornaliere, il tempo pieno considerato quale
eventuale tempo di presenza usuale del gerente di un locale pubblico in ambito
alberghiero, non risultando alcuna connessione diretta e/o indiretta, né
esplicita e/o implicita tra i disposti di cui all’art. 82 cpv. 1 LesPubb e l’art.
15 CCNL.
6.Il punto di partenza, quindi, per la concretizzazione del
concetto “a tempo pieno”, nodo gordiano della presente fattispecie, va invece
per altro ricercato nella sua natura astratta di norma giuridica indeterminata,
che necessita pertanto dell'interpretazione (in questo senso: A. Scolari,
Diritto Amministrativo, parte generale, 2.a ed., Cadenazzo 2002, nn. 396 e segg,
pagg. 137 e segg);
7.È la stessa situazione e realtà socio-economica ticinese attuale
e, a dire il vero, quella degli ultimi 20 anni, ad attestare
inequivocabilmente, che l’orario normale medio di una giornata lavorativa di un
lavoratore medio, si determina in almeno 8 ore lavorative diarie. Circostanza,
questa, notoria ed incontrovertibile. Nella surriferita realtà, il concetto di
‘lavoro a tempo pieno’ è equipollente al concetto di ‘lavoro al 100%’, senza
variazione concettuale alcuna. Quanto precede in perfetta consonanza non solo
con il già precitato, seppur non direttamente applicabile, CCNL, ma pure con la
totalità degli attuali vigenti contratti collettivi e normali di lavoro
relazionati ad altri settori lavorativi, e, più in generale, con la realtà
professionale odierna, sia nel settore privato che in quello pubblico. È in
questo senso, dunque, ed in tale tempistica che il Legislatore ha voluto
intendere l’attività del gerente di un esercizio pubblico, il predetto concetto
di ‘tempo pieno’ ben dovendosi ritenere esaustivamente precisato e legalmente
determinato, la paventata violazione del principio di legalità e della
determinatezza della base legale non entrando pertanto in linea di conto.
8.La presenza del gerente nell’esercizio pubblico deve pertanto
estendersi ad un orario di 8 ore almeno. È unicamente infatti con la propria presenza
(e solo con la propria presenza!), senza surrogati di alcun tipo, che il
gerente può fare rispettare le leggi ed i regolamenti e garantire la sicurezza
dei clienti sotto tutti i punti di vista. La sua assenza dall’esercizio
pubblico è direttamente proporzionale al potenziale incremento di pericoli e
situazioni indesiderate a tutto discapito della clientela come pure di
eventuali passanti all’esterno del locale. Da cui la ratio legis della
legislazione sugli esercizi pubblici che impone al gerente il massimo impegno e
la massima disponibilità, di forze e di tempo, per esercitare la propria
attività, salvaguardando i beni giuridici maggiormente esposti, segnatamente
l’ordine, la sicurezza e la morale.
9.Ad ulteriore sostegno di quanto precede, l'art. 82 cpv. 1 ResPubb
stabilisce inoltre che il gerente deve svolgere la propria attività in un unico
esercizio. Ciò significa che la possibilità di lavorare quale gerente in più
esercizi è vietata. Questa conseguenza, lapalissiana, non è però da intendersi
nel senso che il legislatore abbia voluto, con questa misura, impedire una
eventuale concorrenza sleale o altro ancora, ma, piuttosto, deve essere intesa
nell’ottica di un’ ulteriore specificazione e completazione del precedente
concetto di "tempo pieno", nel senso che la presenza regolare e
costante del gerente in un unico esercizio pubblico deve veramente essere
interpretata come tale, senza sotterfugi o particolari alchimie dottrinali. Il
senso di potere e dovere unicamente lavorare in un solo esercizio è dunque
quello di evitare sovraccarichi di ore, ritenuto un usuale orario lavorativo
voluto, come visto, in almeno 8 ore giornaliere. Terminata infatti la regolare
e costante presenza fisica del gerente in un esercizio pubblico, risulterebbe
impensabile riproporre il medesimo gerente in un differente esercizio pubblico
e con le medesime responsabilità ed incombenze, senza potere per questo tenere
in conto il certo elevato grado di stanchezza di quest'ultimo, che non gli
permetterebbe punto di adempiere alle sue mansioni in perfetta consonanza con
quanto previsto dalla legislazione in materia.
Detto del ruolo fondamentale che spetta al gerente, figura centrale
di ogni singolo esercizio pubblico, non va dimenticata poi la figura,
altrettanto centrale, e a costituirne il "pendant", del cliente
dell'esercizio pubblico.Proprio alla sua protezione, attorno alla quale ruota
tutta la legge e che anzi la giustifica e le dà fondamento costituzionale,
concorrono le esigenze di capacità, di idoneità di impegno e di disponibilità
del gerente. Da cui l’importanza della presenza duratura del gerente nel corso
di una singola giornata, non limitata, come in casu, a ca. 4/5 ore, che
costituiscono unicamente poco più della metà di una giornata lavorativa
completa al 100%.
Si rilevi inoltre che il gerente di un esercizio pubblico riveste
poi, e ha storicamente sempre rivestito, una particolare importanza per la
sicurezza pubblica. Per primo e meglio di ogni altro, egli può o potrebbe
vedere, riconoscere, fare riflessioni sul comportamento di persone in transito
o solo temporaneamente residenti. La sua disponibilità, spontanea o richiesta,
a collaborare con le forze inquirenti per segnalazioni e ricerche è un fattore
spesso decisivo per la prevenzione di reati o la scoperta dei loro autori.
(cfr. messaggio no. __________ del __________ 1992 concernente la
revisione della Legge sugli esercizi pubblici, pag. 11 ad art. 59). Anche
queste riflessioni concorrono a determinare e comprendere la necessità di una
costante regolare e vigilata presenza del gerente che non può giocoforza, ed in
quanto tale, determinarsi unicamente in alcune ore giornaliere, ma deve, come
detto, giustamente estendersi ad una attività principale prolungata sull’arco
della giornata.
Per tutto quanto precede, deve essere pertanto senz’altro accertata
la violazione da parte di ___________ ___________ del disposto di cui all’art.
82 cpv. 2 LesPubb, ed il gravame del ricorrente deve conseguentemente essere,
su questo punto, respinto.
Ulteriori infrazioni (e i disposti di Legge in tal senso sono pure
stati richiamati dal competente Dipartimento nella sua decisione 24.01.2003 e
nelle sue osservazioni 6.03.2003) sono pure, come si dirà meglio in seguito, da
addebitare al ricorrente, che le ha in buona sostanza ammesse, dichiarando in
particolare quanto segue "in sostanza mi limitavo a presenziare dalle
ore 16.00 orario di apertura, alle 20.00/21.00, senza alcuna mansione
particolare se non quella di controllare il buon funzionamento del locale
(pulizie e andamento in generale)…il vero responsabile dell'EP è tale __________,
cittadino slavo, che funge da direttore, o "capo" come lo definisco
io. Vi sono poi due ragazzi che danno una mano nel servizio, dei quali non so
indicare i nomi ed una donna delle pulizie (al mattino). __________ è
la persona che sovrintende in tutto e per tutto l'andamento dell'EP: si occupa
del servizio, della cassa, delle ordinazioni delle bibite, del pagamento delle
fatture: in sostanza di ogni attività attinente al buon funzionamento del
locale" (cfr. suo verbale d'interrogatorio 14.03.2002).
Già si è detto che il gerente deve assicurare con la sua presenza il
buon funzionamento dell'esercizio, curando in particolare l'istruzione del
personale. Di quale istruzione si sarebbe però occupato ___________ ___________
se neppure conosce le generalità dei singoli collaboratori dell'EP in
questione?
I compiti del gerente, inoltre, si caratterizzano per la qualità, la
natura e l'autorevolezza dell'attività svolta: di guida, di comando su persone
subordinate e di responsabilità in ordine all'esecuzione e coordinamento del
lavoro e delle mansioni effettuati dalle medesime (cfr. RDAT 1988, n.
87, pag. 257), con particolare riguardo ad una regolare e vigilata
organizzazione delle prestazioni del personale di natura tale da potere
garantire l’ossequio perfetto delle norme di polizia e di igiene. Ma, in
concreto, di quale autorevolezza si tratta, quando è il gerente medesimo che
afferma implicitamente, come visto, la sua subordinazione fronte a tale __________,
che fungerebbe da direttore, e, comunque, da vero e proprio capo all'interno
del Bar __________. Le funzioni del ricorrente si compendiano invece,
come parzialmente ammesso dallo stesso ad un mero atto di presenza senza alcuna
mansione particolare, o comunque, sembrerebbe proprio di capire con compiti di
chiara e mera natura esecutiva, quali, come ammesso dal ricorrente medesimo,
quelli della pulizia. Egli afferma nondimeno di occuparsi pure del buon
funzionamento e andamento del locale in generale, ma tale allegata asserzione,
oltre che a non essere stata provata né sufficientemente resa verosimile, viene
anzi assolutamente contraddetta dagli atti istruttori, intanto già solo per il
fatto che ___________ ___________ presenzia nel locale per sole 4/5 ore giornaliere.
Troppo poco, onestamente, per potere svolgere perfettamente i propri doveri e
garantire la salvaguardia di tutti i beni e interessi giuridici coinvolti. Ma
v’è di più.
Giusta l'art. 49 LesPubb, infatti, dopo le ore 21.00 l'accesso ad un
EP quale quello in questione è vietato a tutte le persone di età inferiore ai
16 anni non accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.
Orbene, il ricorrente, proprio alle ore 21.00 se non prima, lascia usualmente
l'esercizio pubblico, ma è proprio a quell'ora che, notoriamente, un
determinato tipo di clientela maschile avvezza a relazionarsi con le
"lucciole", sempre presenti, per stessa ammissione del ricorrente, al
Bar __________, tende a riempire il locale. Senza un controllo da parte
del gerente, responsabile in tal senso, minorenni, potrebbero pure anche
inopinatamente entrare in contatto con tali realtà, ciò che la Legislazione
vuole, appunto, evitare, imponendo anche a tale scopo al gerente i ben noti e
già citati obblighi ex artt. 53 LesPubb e 81 ResPubb, che, concretamente,
___________ ___________ ha bellamente infranto.
Anche facendo astrazione di quanto precede, appare del tutto
evidente comunque che un locale pubblico generalmente frequentato da prostitute
e relativa clientela, risulta notoriamente senz'altro maggiormente soggetto a
potenziali problematiche in punto all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla
quiete notturna e, non da ultimo, a tematiche e questioni di ordine morale. A
maggior ragione, pertanto, devesi intravvedere in simili evenienze, la concreta
necessità della presenza effettiva del gerente all'interno del ritrovo che
garantisca i predetti valori. ___________ ___________ non adempie a tali doveri
poiché nell'orario più importante egli abbandona letteralmente il locale, e
poiché comunque, anche in sua presenza, ogni controllo è eventualmente e se del
caso gestito da terze persone (in particolare, tale __________!), senza
che la Legge garantisca questa eventuale facoltà di subdelega.
È del resto il ricorrente medesimo che osserva a pag. 5 del proprio
ricorso 10.02.2003 che: “lo stesso legislatore ha ritenuto che il gerente
possa (anzi, debba) essere in grado di valutare, a dipendenza di peculiarità
contingenti ad ogni tipo di locale, ad esempio in funzione dell’intensità del
lavoro, della tipologia di clientela, dell’esperienza, numero e capacità del
personale, quando ed in che misura la sua presenza si necessaria alfine di
assicurare il corretto espletamento delle responsabilità che gli incombono in
applicazione dell’art. 53 LesPubb”.
Proprio in quanto precede consta appunto, come visto, la grave
violazione del
ricorrente/gerente
ai propri obblighi: nel fatto cioè di assentarsi dal luogo di
lavoro
dopo poche ore e, oltretutto di allontanarsi proprio nel momento
notoriamente
più critico della gestione di un bar conosciuto dalla predetta
tipologia
di clientela e ad un orario di lavoro notoriamente più intenso in tarda
serata
piuttosto che nel tardo pomeriggio, quanto precede in crassa violazione
dei
disposti di cui agli artt. 53 LesPubb e 81 ResPubb.
La multa inflitta appare
peraltro rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge, una riduzione della pena non entrando in linea di conto,
l’importo di Fr. 2'000.- risultando oltretutto solo di poco superiore al
reddito conseguito dal ricorrente in un mero mese di (parziale) attività nell’EP
e, di conseguenza, confacentemente proporzionato alla gravità delle infrazioni
commesse. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e
spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 53 LesPubb, 80 e
segg. ResPubb, artt. 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 10 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 2'000.- (duemila) inflitta con decisione 24 gennaio
2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________ a ___________ ___________, ___________.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 300.- e le spese per complessivi fr. 150.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________,
___________ ___________, ___________,
Avv. ___________e ___________, ___________,
Il Giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster