AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.55
Data decisione, Autorità:
12.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.55/pg
5004/005
Bellinzona
12
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 11 febbraio 2003 presentato
da
_________ _________, -
contro
la decisione
31 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, _________, ;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione 31 gennaio 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
100.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i
seguenti motivi:
"ha
circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida,
un telefono senza il dispositivo mani libere"
Fatti accertati il 18 settembre
2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv.1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo
Giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non essere certa
di aver guidato alla data indicata, in quanto il veicolo in questione non è
utilizzato esclusivamente dalla ricorrente.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando nel contempo a questo Giudice la più ampia facoltà di giudizio.
D. Alla ricorrente,
richiamato il suo obbligo di collaborazione, è stato assegnato in data 14
aprile un termine, scaduto infruttuosamente, per indicare e comprovare le
asserzioni contenute nel ricorso.
considerato, in diritto
-
La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua
attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
- La motivazione ricorsuale
addotta dalla ricorrente è costituita dall'asserzione di non esser certa di
aver guidato il veicolo __________ il giorno dell'infrazione "dato
che l'agente denunciante non mi ha fermata per intimarmi la contravvenzione ed
entrare in possesso delle mie generalità"; al riguardo si osserva che
è irrilevante ai fini del presente giudizio il fatto che l'agente denunciante
non ha provveduto a fermare la multata e ad intimarle sul posto la
contravvenzione. L'agente non è infatti tenuto a procedere in tal senso.
Abbondanzialmente si rileva
che le constatazioni operate dall'agente, peraltro non contestate al momento
del ricevimento della contravvenzione datata 4 novembre 2002 nonostante la
ricorrente avesse tale facoltà, non possono essere il frutto della sua
fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro,
di subire sanzioni penali ed amministrative.
-
L'affermazione della
ricorrente, secondo cui "devo dedurre che la presunta infrazione non
sia stata da me commessa vista la mia attenzione verso le problematiche del
traffico cittadino ed i rischi che esso comporta" è irrilevante ai
fini del presente giudizio, in quanto non ha alcun valore probatorio per la
fattispecie in esame, trattandosi di una semplice deduzione.
-
In sostanza la
ricorrente non ha provato di non essere stata al volante il 18 settembre 2002
alle ore 15.40, non ha portato la benché minima prova in relazione all'assenza
di telefonate nella circostanza riportata ed inoltre ha disatteso all'obbligo
di collaborazione che le incombeva giusta l'art. 16 LCStr, non avendo risposto
alle domande che le sono state poste.
-
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 31 e 90 Cifra 1 LCStr,
3 ONC e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 11 febbraio 2003 è
respinto.
Di conseguenza, è
confermata la decisione n° __/ del __________ 2003 dalla Sezione
della circolazione, _________,
-
La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50 .- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della presente (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________,
_________ _________, -,
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster