Traffic fine annulled because appellant was not the offender

30.2003.405Altro tribunale3 mag 2004Granted

Sintesi

The traffic authority fined the appellant CHF 400, plus CHF 80 judicial fee and CHF 30 costs, for allegedly failing to stop at a pedestrian crossing and not wearing prescribed glasses. On administrative appeal, the Pretura penale held that the appellant was not the person who committed the offences, noted that the authority itself asked for annulment, and therefore allowed the appeal. The challenged decision was annulled and no fees or costs were imposed.

Regest

Art. 33, 90 and 95 LCStr; art. 6 ONC; administrative appeal against a traffic fine: where the file shows that the sanctioned person is not the author of the incriminated conduct, the contested decision must be annulled. The authority may, if appropriate, recommence proceedings ex novo against the actual offender. Costs are not charged when the appeal is upheld in these circumstances (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.405

Data decisione, Autorità: 03.05.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.405/pg 34071/005

Bellinzona 3 maggio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 dicembre 2003 presentato da

__________ __________, __________ __________,

contro

la decisione 5 dicembre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, _____________,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

  1. La Sezione della circolazione con decisione 5 dicembre 2003 ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 400.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-, per aver omesso di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone e per aver omesso di portare gli occhiali come indicato sulla sua licenza di condurre.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv.1, 90 cifra 1, 95 cifra 1 LCStr e 6 cpv.1 ONC.

  1. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

  2. La Sezione della circolazione propone di annullare la decisione 5 dicembre 2003 in quanto la ricorrente non ha commesso le infrazioni imputatele.

  3. Il ricorso deve essere accolto dal momento che la ricorrente - come risulta agli atti - non è l'autrice delle infrazioni rimproveratele, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura nei confronti dell'autore di tali infrazioni.

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr; 33, 90 e 95 LCStr; 6 ONC;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 9 dicembre 2003 è accolto.

§ Di conseguenza è annullata la decisione n°__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della Circolazione.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, _____________, __________ __________, __________,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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