AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.400
Data decisione, Autorità:
01.10.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.400 ROC/MAM
110/009
Bellinzona
1
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 dicembre 2003
presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione
21 novembre 2003 emessa d CRTE 1
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto ed in diritto
1.In data 20 settembre 2002, il ricorrente, in virtù dell’art. 4
cpv. 2 del Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco (in seguito:
Regolamento Stambecco), è stato autorizzato a partecipare alla caccia speciale
selettiva allo stambecco per il periodo 3/13 ottobre 2002, essendogli stato
assegnato, per estrazione a sorte, un capo maschio, di età superiore agli 11
anni e ritenuto che tutti gli stambecchi marcati di un’età inferiore erano
protetti e non potevano dunque essere abbattuti;
2.In data 12 ottobre 2002, il ricorrente, nel corso di una
battuta di caccia in territorio di Aquila (zona 15) ha rintracciato ed
abbattuto uno stambecco maschio. A seguito del pedissequo controllo di rito
effettuato da parte del guardiacaccia, il ricorrente si è poi autodenunciato
presso la competente Autorità riconoscendo che il capo abbattuto fosse più
giovane rispetto all’età minima prevista per l’abbattimento di tali animali di
cui alla predetta autorizzazione 20.09.2002. A seguito di tale autodenuncia è
stata immediatamente sequestrata al ricorrente la testa dello stambecco, a
valere quale trofeo, ed in data 28.10.2002 gli è stato intimato il relativo
rapporto di contravvenzione per avere egli, in considerazione di quanto sopra,
abbattuto uno stambecco di 10 ½ anni e ciò contrariamente alle allora vigenti
norme in materia;
3.Con scritti del 6 novembre 2002 e del 26 novembre 2002,
entrambi indirizzati all’Ufficio Caccia e Pesca, Bellinzona (in seguito: UCP)
il ricorrente, per il tramite del suo difensore, sostiene che non gli può
essere imputata negligenza veruna, considerato che sia la lunghezza delle corna
dello stambecco in esame, sia il numero dei relativi nodi accertati, facessero
pacificamente presagire, oltretutto ad una distanza di tiro di ca. 150/200 m,
che si potesse trattare certo di uno stambecco di età ben più avanzata rispetto
a quella determinata dal guardiacaccia (e, come detto, riconosciuta dal
ricorrente medesimo con sua contestuale firma sul verbale di autodenuncia) e,
subordinatamente, richiama il disposto di cui all’art. 19 cpv. 1 CPS,
postulando per tali motivi il dissequestro immediato del trofeo amputato, come
pure lo stralcio di ogni e qualsivoglia procedimento contravvenzionale nei suoi
confronti a tale titolo, quanto precede in virtù della nota massima ‘nulla poena
sine culpa’. In questo contesto, il ricorrente ritiene infatti che, facendo
difetto la fattispecie soggettiva del reato e trattandosi pertanto di atto non
punibile, nemmeno può trovare giustificazione alcuna la decisione di
sequestrare (e confiscare) il trofeo dello stambecco, rappresentando
quest’ultima una vera e propria pena (accessoria), improponibile nel caso,
appunto, di non punibilità;
4.A seguito di copiosa corrispondenza tra l’UCP, da una parte, e
RI 1, dall’altra, quest’ultimo ha richiesto alla competente Autorità
l’allestimento di una perizia volta in particolar modo a determinare l’età
dello stambecco in esame, come pure il concreto grado di difficoltà nella
valutazione della stessa, avuto riguardo alle oggettive condizioni esistenti al
momento dell’abbattimento del capo. A seguito di tale richiesta, è stato
nominato quale perito dall’UCP, __________, responsabile della caccia allo
stambecco e della relativa valutazione dei trofei nel Canton Grigioni. Con suo
scritto 10 luglio 2003, e malgrado alcune velate recriminazioni (sulle quali si
tornerà meglio in seguito), il difensore non si è comunque formalmente opposto
alla nomina del surriferito perito cantonale grigionese, presentando anzi
contestualmente una serie di domande da sottoporre a quest’ultimo;
5.Nel proprio referto 11/27.08.2003 il perito ha stabilito l’età
dello stambecco abbattuto dal ricorrente in 10 ¼ anni, accertando altresì
sostanzialmente che l’età di tale capo era facilmente determinabile e
riconoscibile e rilevando inoltre che un cacciatore sufficientemente preparato
non dovrebbe incorrere in un simile errore riguardante la valutazione dell’età.
6.Stante la chiara presa di posizione contenuta nel referto
peritale, l’UCP, con suo scritto del 19.09.2003, ha respinto la predetta istanza
di dissequestro, confermando la spettanza del trofeo al Cantone ed ordinando la
pedissequa trasmissione dell’intero incartamento alla Divisione dell’Ambiente
(in seguito: Divisione) per la formale prosecuzione della procedura contravvenzionale.
7.Con decisione del 23 settembre 2003, la Divisione ha
dichiarato aperta una procedura di contravvenzione nei confronti del ricorrente
per i fatti di cui sopra, quest’ultimo, con sue osservazioni 9.10.2003, negando
sostanzialmente ogni addebito di natura penale/contravvenzionale, adducendo poi
anche seri dubbi circa l’imparzialità del perito e circa l’intero svolgimento
del lavoro peritale. Il ricorrente ricorda in particolare che lo speciale tipo
di caccia allo stambecco (e la relativa aleatorietà in punto all’estrazione a
sorte dei partecipanti, quasi a mo’ di una vera e propria ‘una tantum’)
non permette al singolo cacciatore di accumulare quella necessaria preparazione
tale da consacrarlo in modo definitivo quale esperto in materia, tutte le
circostanze nella caccia a questo particolare animale dovendo pertanto essere
vagliate e ponderate con criteri meno sistematici e severi. Concretamente, il
ricorrente sottolinea poi il fatto che, ritenuta l’impossibilità pratica di
distinguere la precisa età dello stambecco (e a tal proposito questi ha pure
prodotto copia di un e-mail apparentemente redatto da tale __________,
attestante che l’età presumibile dell’animale che qui ci occupa possa
determinarsi in una forchetta tra i 10 e gli 111/2
anni), l’uccisione di tale capo non potesse né possa essere imputata né
ad una sua (denegata) intenzionalità, né ad una sua imprevidenza colpevole,
richiamando nuovamente, ed in via subordinata, il disposto di cui all’art. 19
cpv. 1 CPS, secondo il quale chiunque abbia agito per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze di fatto deve essere giudicato secondo
questa supposizione, se essa gli è favorevole. Per questi motivi, in virtù del
precitato principio “nulla poena sine culpa”, il ricorrente contesta
nuovamente la facoltà dell’Autorità relativa al sequestro e alla confisca del
trofeo (così come stabilito all’art. 14 Regolamento Stambecco), poiché
anticostituzionale, ritenuto che, sempre a mente del ricorrente, una simile
misura rappresenterebbe una vera e propria pena accessoria, la quale, decadendo
tout court, e per i motivi di cui sopra, la punibilità del ricorrente,
né potrebbe essere pronunciata, poiché, appunto, accessoria alla pena
principale (la sanzione pecuniaria), né potrebbe, a tali condizioni, essere
prevista e comminata dalla Legge medesima. Da ultimo, il ricorrente sostiene in
ogni caso l’applicabilità dell’art. 14 Regolamento Stambecco, il quale
prevederebbe la non punibilità a due sole condizioni (cumulative), segnatamente
la lieve negligenza come pure l’autodenuncia da parte dell’autore responsabile,
ciò che conseguentemente ed automaticamente non giustificherebbe in alcun modo
la sanzione pecuniaria (multa) in quanto tale.
8.Con sua risoluzione 21 novembre 2003 (decreto no. 110), la
Divisione, ha inflitto a RI 1, una multa ammontante a Fr. 50.-(cinquanta),
oltre a tassa di giustizia di Fr. 20.- (venti) e spese giudiziarie per
complessivi Fr. 268.- (duecentosessantotto) e relative ai costi della predetta
perizia, come pure Fr. 400.- (quattrocento) a titolo di risarcimento dello
stambecco, decretando contestualmente la confisca del trofeo dello stambecco
giusta l’art. 47 cpv. 1 LCC.
9.Contro la predetta
pronuncia dipartimentale, RI 1 è insorto con tempestivo ricorso 9/10 dicembre
2003, postulandone egli l’annullamento in virtù delle motivazioni
(riconfermate) di cui alle proprie osservazioni del 09.10.2003, contestando
pure la competenza formale della Divisione dell’Ambiente in punto all’apertura
di una procedura contravvenzionale ed alla relativa emanazione dell’impugnata
decisione di multa e confisca del trofeo, ciò che permetterebbe di definire la
risoluzione no. 110 in esame viziata da nullità assoluta (ex tunc) e renderebbe
pertanto improponibile l’intero procedimento contravvenzionale. Sulle
dettagliate motivazioni del ricorrente, si ritornerà, punto per punto, in
seguito.
Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli
dall’art. 11 cpv. 2 LPContr, ha postulato l’assunzione di nuove prove,
segnatamente le escussioni testimoniali dei sigg. __________ e __________,
l’ispezione del trofeo e, subordinatamente, una perizia sullo stesso, come pure
l’accertamento del fatto che il Canton Grigioni abbia affidato o conferisca tutt’ora
delle perizie al Canton Ticino, segnatamente all’UCP, rispettivamente alla
Divisione dell’Ambiente, per l’esame di animali sequestrati, chiedendo inoltre
che venga indetta una pubblica udienza perché il ricorrente abbia a fornire le
proprie spiegazioni e motivazioni.
Preliminarmente, il ricorrente, come visto, ha postulato
l’assunzione in questa sede delle precitate prove. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr
conferisce al Giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, le nuove prove offerte non risultano suscettibili di recare chiarimenti di
rilievo ai fini del giudizio, constatate in particolare le più che esaustive e
complete motivazioni e spiegazioni del ricorrente medesimo (che renderebbero
dunque certo superfluo, già solo per motivi di economia processuale,
l’aggiornamento di un’udienza di discussione e le chieste audizioni
testimoniali), come pure la chiarezza e la relativa semplicità della
fattispecie qui verificatasi, nonché la più che sufficiente documentazione
(anche fotografica) agli atti che senz’altro permette allo scrivente Giudice di
fondare precisamente il proprio intimo convincimento in punto alle eventuali
responsabilità o meno del ricorrente (ad escludere così l’opportunità e la
necessità dell’ispezione del trofeo, come pure, e per i motivi di cui si dirà
meglio qui appresso, di una nuova perizia). Nulla osta pertanto all’esame del
ricorso nel merito.
Nel merito, il ricorrente intravede avantutto l’incompetenza della
Divisione dell’Ambiente quale Autorità incaricata per l’esecuzione delle
disposizioni penali di cui agli artt. 41 e segg. LCC, ritenendo per questo
motivo che la decisione impugnata sia viziata da nullità (assoluta). Ora,
l’art. 2 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici (LCC), stabilisce che il Consiglio di Stato debba
emanare le disposizioni per l’esecuzione della Legge (le cosiddette Vollziehungsverordnungen),
e designare contestualmente il Dipartimento competente (a valere quale subdelega).
Tale disposto rappresenta a non averne dubbio una vera e propria delega legislativa
(Gesetzesdelegation), costituzionalmente ineccepibile, né il ricorrente,
del resto, solleva obiezione alcuna al riguardo. Orbene, questa delega
legislativa si è perfezionata allorquando il Consiglio di Stato, in ossequio
alla predetta subdelega prevista dal Legislatore (costituzionalmente ineccepibile
pure essa, né il ricorrente, neppure in questo contesto, ha eccepito alcunché)
e decretando pedissequamente il relativo Regolamento sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RLCC), a valere quale vera
e propria “unselbständige Verordnung” (HAEFELIN/HALLER, Schw. Bundesstaatsrecht,
3.a ed., Zurigo 1993, nn. 1011 e segg., pagg. 326 e seg.), ha designato il Dipartimento
del Territorio quale Autorità competente per l’applicazione della LCC (art.
1 RLCC), fatte salve ben specifiche e determinate competenze esclusive di cui
all’art. 2 RLCC (che esulano però manifestamente dalle tematiche in esame).
Così stando le cose, il Dipartimento del Territorio risulterebbe dunque essere
l’unica Autorità (subdelegata), pienamente legittimata e competente per
l’esecuzione della Legge formale che qui ci concerne. Ma così non é. Infatti, nell’ottica
della possibilità, costituzionalmente garantita, di subdelegare a certe
condizioni, determinati compiti da autorità esecutive gerarchicamente superiori
(Consiglio di Stato) ad autorità esecutive gerarchicamente subordinate
(Dipartimenti, Divisioni, Sezioni, Uffici e unità amministrative in genere), il
Legislatore, per il tramite di una necessaria (cfr. HAEFELIN/HALLER,
op. cit., n. 1017, pag. 328) legge formale a carattere generale/astratto e
sottoposta a referendum, segnatamente la Legge concernente le competenze
organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (LCCdS), ha
decretato che il Consiglio di Stato, mediante regolamento, abbia a designare le
competenze decisionali delegate ai Dipartimenti e alle unità amministrative
subordinate, avendo questi pure la facoltà di subdelegare alle unità
amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla Legge ai
Dipartimenti. Il pedissequo Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
(art. 1) specifica dunque le decisioni che sono delegate alle istanze
subordinate, così come ammesso e garantito dalla predetta Legge formale. In
particolare, e per ciò che qui ci occupa, il Consiglio di Stato ha decretato
che la competenza decisionale relazionata alle norme penali di cui agli artt.
41 e segg. LCC sia direttamente attribuita alla Divisione dell’Ambiente (DA).
Tale regolamentazione rappresenta a non averne dubbio una speciale regolamentazione
specifica delle competenze in un ambito altrettanto specifico e limitato,
appunto, alle sole norme penali (artt. 41 e segg. LCC) - e solo a queste(!) -
di una Normativa (la LCC) che, in sé e di per sé, assegna invece genericamente
la globalità dei compiti di cui agli artt. 3 e segg. LCC, ad altra unità
amministrativa, gerarchicamente superiore alla predetta Divisione, segnatamente
al Dipartimento del Territorio. Una subdelega, dunque, quella prevista dalla LCCdS
che non contrasta, ma che semplicemente completa e perfeziona la subdelega
prevista all’art. 2 LCC. Quanto precede scardina la tesi del ricorrente, il
quale, errando, vuole intravedere in ciò una violazione del principio secondo
cui ‘lex specialis derogat legi generalis’. Ciò non è assolutamente il
caso. Detto altrimenti, la LCC prevede una subdelega (al Dipartimento) generale,
mentre la LCCdS - allo scopo di delegare a livelli subdipartimentali
determinate competenze che consentano di conferire una maggiore ed effettiva
responsabilità ai vari livelli dell’Amministrazione cantonale (cfr. Messaggio CdS
del 10.02.1993, n. 4057), come pure maggiore efficienza a beneficio del singolo
cittadino amministrato e dell’intera Comunità (non da ultimo a livello di
tempistica decisionale e di superiore ed approfondita conoscenza settoriale
specifica dell’Autorità incaricata, e ciò in particolare, e a maggior ragione,
nel caso di problematiche che per loro stessa natura necessitano giocoforza di
un ampio margine di apprezzamento da parte dell’Autorità giudicante: cfr. messaggio
del 10.02.1993, n. 4057) - approfondisce sostanzialmente tale istituto
giuridico, subdelegando alla Divisione dell’Ambiente ben precise competenze in
un altrettanto ben preciso e specificato campo applicativo, vale a dire quello
delle norme penali di cui agli artt. 41 e segg. LCC (seppur non in modo
esclusivo, cfr. infra). Tutte le disquisizioni fornite dal ricorrente, per
quanto esposte in modo estremamente chiaro e giuridicamente interessante, non
possono però essere prese in considerazione, poiché, concretamente, entrambe le
subdeleghe che qui ci occupano, rivestono tutti i crismi dei ben noti requisiti
fondamentali ed essenziali per la liceità di tali istituti giuridici (HAEFELIN/HALLER,
op. cit., nn. 1014 e segg., pag. 327): in primis, le stesse non sono
esplicitamente escluse né dalla Costituzione federale, né da quella cantonale. In
secundis, entrambe le subdeleghe (quella generale - di cui alla LCC
- e quella speciale - di cui alla LCCdS -) sono state previste da
una legge di carattere generale e astratto sottoposta a referendum (Gesetz im
formellen Sinn). In terzo luogo, entrambe sono state limitate a ben precisi
e determinati ambiti applicativi (si pensi in particolare alla subdelega
conferita alla Divisione ed unicamente relativa ai soli artt. 41 e seguenti
LCC, costituendo tale richiamo una più che sufficiente specificazione della deleganda
materia, laddove deve essere evidentemente intesa la totalità del relativo
capitolo VIII), i cui principi normativi fondamentali sono stati ampiamente ed
esaustivamente previsti nella totalità delle colà richiamate Leggi formali e
relativi Regolamenti che qui ci occupano. Per tutto quanto detto, dunque, la
Divisione dell’Ambiente appare senz’altro l’Autorità (di prima istanza)
competente in tema di procedure contravvenzionali ex artt. 41 e segg. LCC,
ritenuta comunque, ovviamente, la specificità di alcuni disposti di Legge
contenuti nel capitolo VIII LCC (dove viene fatto espressamente rimando ad
altre Autorità: cfr., in particolare, art. 44 cpv. 1 LCC).
Per tutto quanto precede, anche l’ulteriore tesi del ricorrente -
secondo cui l’avvenuta confisca del trofeo dello stambecco da parte
dell’Autorità dovrebbe essere invalidata a tutti gli effetti, stante il mancato
(esplicito) richiamo nel Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
dell’art. 47 LCC ed il conseguente difetto di legittima subdelega decisionale
alla Divisione dell’Ambiente - non trova migliore sorte. Come visto, infatti,
il RLCCdS, determina, in via di subdelega, la competenza della Divisione
dell’Ambiente in materia di disposizioni penali ex artt. 41 e seguenti
LCC (VIII. Capitolo). Con questo chiaro riferimento generale alle norme di
Legge implicanti l’intervento della Divisione dell’Ambiente in qualità di
Autorità subdelegata, è possibile automaticamente, e se del caso,
reinterpretare la totalità degli articoli di cui all’ottavo capitolo della LCC.
Ciò non vuole evidentemente significare che si debba in modo acritico e
aprioristico ritenere tout court ed in ogni singola evenienza la (subdelegata)
Divisione quale unica Autorità decidente, ma il predetto richiamo agli artt. 41
e segg. LCC di cui al surriferito RLCCdS, deve giocoforza essere valutato di
caso in caso. In particolare, allorquando l’art. 44 cpv. 2 LCC stabilisce che
gli altri reati di caccia (quelli non contemplati dal cpv. 1 del medesimo
disposto di legge, il quale non concerne comunque la fattispecie in oggetto)
previsti dalla legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto
cantonale (in particolare quelle di cui agli artt. 41 e 42 LCC) sono perseguiti
e giudicati dal Dipartimento (subdelega generale) in applicazione alla LPrContr,
ciò significa evidentemente, senza possibilità di errore o interpretazione
veruna, che sarà (ed è) allora la Divisione dell’Ambiente la vera ed unica
Autorità decisionale competente, e questo in virtù della nota subdelega
speciale. Ella sarà (ed è) allora pure competente, decidendo sui predetti reati
di caccia, a fissare, come in casu, l’importo del risarcimento del danno ex
art. 45 LCC. Per questi stessi motivi, e ritenuta - lo si ripeta! - la
competenza della Divisione in virtù della legittima subdelega speciale,
quest’ultima, in qualità di Autorità competente (così come sancito
all’art. 47 cpv. 1 LCC) potrà pure (e può) ordinare, senza riguardo alla
punibilità di una persona, la confisca degli animali illegalmente catturati od
uccisi. Sempre in qualità di Autorità competente (così come sancito
all’art. 47 cpv. 2 LCC), la Divisione potrà (e può) ordinare che gli oggetti
confiscati siano resi inservibili o distrutti. Non è unicamente pertanto l’art.
41 LCC oggetto della subdelega di cui al RLCCdS, come sostenuto dal ricorrente,
ma è la totalità delle disposizioni penali/contravvenzionali dell’intero
capitolo riguardante le norme penali ad esserlo, laddove era stata
originariamente prevista la generale competenza (anch’essa subdelegata) del
Dipartimento del Territorio (art. 2 LCC in rel. con l’art. 1 RLCC), poi
parzialmente trasmessa, con gli scopi e le finalità già elencate in precedenza,
alla Divisione dell’Ambiente.
Il ricorrente sostiene poi che l’art. 47 LCC (che prevede, fra
l’altro, la possibilità della confisca degli animali illegalmente uccisi) violi
il principio della forza derogatoria del diritto federale, poiché l’art. 26
della Legge federale sulla caccia conferirebbe ai Cantoni la facoltà di
disciplinare unicamente il diritto di perquisizione e di sequestro (probatorio
e/o confiscatorio), ma non il diritto di confisca, la cui natura è quella di
una pena accessoria regolata esaustivamente dall’art. 58 CPS. Orbene, anche su
questo punto e per i motivi che verranno illustrati qui appresso, il ricorso
non merita accoglimento. L’art.17 LFCP prevede tutte le disposizioni penali riguardanti
i delitti in materia di caccia (competenza esclusiva del diritto
federale). L’art. 18 LFCP prevede invece disposizioni penali concernenti le contravvenzioni
(art. 18 cpv 1 a 4 LFCP), lasciando ai Cantoni la facoltà di reprimere come
contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5
LFCP). Questo ultimo disposto di Legge ben si concilia con l’art. 335 cfr. 1
prima frase CPS, secondo il quale, infatti, rimane riservata ai Cantoni la
legislazione sulle contravvenzioni di polizia che non sono regolate dalla
legislazione federale. Seppure la terminologia scelta nelle versioni italiana e
francese del Codice penale risulta essere poco soddisfacente, è comunque, oggi
come oggi, incontrastato che per ‘contravvenzioni di polizia’, debbasi
intendere il termine (e la relativa portata giuridica) di ‘contravvenzione’ ex
art. 101 CPS (BASLER KOMMENTAR, Strafgesetzbuch II, n. 9 ad art. 335
CPS, pag. 2222). Nel caso concreto, trattasi dell’uccisione di uno stambecco da
parte del ricorrente (sulla cui colpevolezza o meno si ritornerà in seguito),
considerato quale animale appartenente ad una specie protetta così come
all’art. 7 cpv. 3 LFCP, e, come tale, soggetto ad una specifica
regolamentazione, in particolare all’ordinanza federale sulla regolazione degli
effettivi degli stambecchi (ORES). Ora, l’art. 11 ORES stabilisce che i Cantoni
sono autorizzati a punire, sulla scorta del predetto art. 18 cpv. 5 LFCP, gli
abbattimenti sbagliati per quanto riguarda la classe di età o il sesso così come
all’art. 2 cpv. 4 ORES. È chiaramente in virtù dei suesposti combinati disposti
di Legge che il Consiglio di Stato ticinese ha legittimamente previsto un apposito
Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco. L’art. 13 del Regolamento
Stambecco prevede che le infrazioni commesse durante l’esercizio della caccia
selettiva vengano punite a norma delle disposizioni penali della Legge federale
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici nonché
della Legge cantonale sulla caccia e relativo regolamento. Giusta poi l’art. 14
Regolamento Stambecco, chi, per lieve negligenza, abbatte un capo non permesso
e si autodenuncia ai sensi dell’art. 42 LCC, non è punito, il trofeo spettando purtuttavia
(a mo’ di confisca) al Cantone. Queste ultime citate disposizioni cantonali,
altro non costituiscono che la risultante, a tutti gli effetti,
dell’autorizzazione federale concessa ai Cantoni che risultano essere così
esplicitamente competenti in materia di persecuzione penale nei casi previsti dall’art.
11 cpv. 4 ORES, questi ultimi costituendo dunque infrazioni (recte:
contravvenzioni) al diritto penale cantonale in materia di caccia, laddove il
Legislatore cantonale, trattandosi, come già detto, sempre e comunque di
contravvenzioni ex art. 101 CPS, ha la facoltà di comminare, quali pene
principali, unicamente l’arresto e/o la multa, mentre che, al contrario (ed è
ciò che sembra sfuggire al ricorrente), esso ha invece la facoltà di comminare,
senza limitazioni di sorta, qualsivoglia pena accessoria e/o misura di
sicurezza, anche al di là di quanto previsto dall’art. 104 cpv. 2 CPS (BASLER
KOMMENTAR, Strafgesetzbuch II, n. 10 ad art. 335 CPS, pag. 2222), fra le
quali, di conseguenza e per ritornare al caso concreto, il sequestro e la
confisca (una cosiddetta ‘sachliche Massnahme’) da parte dell’Autorità
competente dell’animale (rispettivamente del suo trofeo) quale productum sceleris
se illecitamente abbattuto a’sensi della legislazione federale e cantonale in
materia, così come infatti previsto dagli artt. 47 cpv. 1 LCC, e artt. 13 e 14
Regolamento Stambecco. Quanto precede costituisce a non averne dubbio diritto
cantonale autonomo, garantito dal Legislatore federale, per il che la censura
sollevata dal ricorrente in punto alla violazione del principio della forza
derogatoria del diritto federale su quello cantonale è priva di fondamento.
Sull’interesse pubblico e la proporzionalità di tali norme confiscatorie, se
confrontate con i diritti costituzionali del singolo cittadino personalmente
toccato da tali disposizioni, poco vi è da dire se non il fatto di constatare
l’assoluta opportunità e necessità di simili provvedimenti, dacché,
rappresentando il trofeo la parte più pregiata dello stambecco e nel contempo
la più ambita da parte del cacciatore, chi avesse disponibilità finanziarie
potrebbe abbattere uno stambecco che gli aggrada maggiormente, non rispettando
la categoria d’età assegnatagli, e sanando poi la situazione con una mera
sanzione pecuniaria, e ciò a discapito del principio dell’uguaglianza e della
parità di trattamento, e, su tutto, a discapito di tale specie animale,
protetta dalla Legislazione federale che rischierebbe, senza tale
provvedimento, l’estinzione quasi garantita. Anche su questo punto il ricorso
non merita pertanto accoglimento. Si aggiunga poi, a titolo meramente abbondanziale,
che il principio del trofeo, in ambito venatorio, ben può essere paragonato a
determinate condizioni, e costituendo la caccia per certuni una vera e propria
passione sportiva, né più né meno ad un premio che, come in ogni genere di
sport, non viene comunque assegnato in caso di (seppur onorevole) sconfitta. Pierre
Frédy, Baron de Coubertin docet …
Il ricorrente muove poi gravi (recte: gravissime) accuse
all’indirizzo dell’Ufficio Caccia e Pesca, Bellinzona, intravedendo l’esistenza
di potenziali connivenze tra il medesimo Ufficio e quello responsabile per il Canton
Grigioni e ciò alla luce del fatto che il perito scelto dall’UCP, __________,
risultava essere un funzionario del corrispettivo Ufficio cantonale. Le
allegazioni del ricorrente sono però prive di ogni buon fondamento e rasentano
l’illazione. In primo luogo, l’UCP cantonale, con suo scritto del 26.06.2003,
aveva comunicato al ricorrente che “quale perito per la verifica dell’età dello
stambecco in oggetto è stato designato il signor __________ di __________ (GR),
il quale è responsabile della caccia allo stambecco e della valutazione dei
trofei nel Canton Grigioni”. Con comunicazione del 10.07.2003, il
ricorrente non formulava opposizione veruna in punto alla nomina di tale
perito, e, pur sollevando perplessità a proposito del fatto che la perizia venisse
eseguita nel Canton Grigioni, formalmente, neppure in questo contesto, non
eccepiva alcunché. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era poi
altresì presumibile e intuibile che il perito, così come definito e descritto
nella predetta comunicazione del 26.06.2003 da parte dell’UCP, fosse a non
averne dubbio, in quanto responsabile della caccia allo stambecco sul
territorio grigionese, un funzionario cantonale. Ma se anche ciò non fosse,
nulla muta nella sostanza. A mente dello scrivente Giudice, infatti, la perizia
in quanto tale, come pure le modalità della sua esecuzione, si rilevano
formalmente ineccepibili. Il ricorrente, d’altronde, il quale si è sempre
dimostrato parte diligente e solerte nel corso di tutta la procedura che qui ci
occupa, avrebbe potuto anche, come suo diritto, chiedere ed ottenere ulteriori
ragguagli circa la persona del perito nominato, o proporne formalmente a suo tempo
uno differente, o, ancora, produrre (nelle dovute forme!) un’eventuale perizia
di parte (debitamente firmata dal redattore, pena la sua invalidità giuridica)
ciò che egli non ha però fatto. Neppure, del resto, e in applicazione analogetica
dell’art. 248 cpv. 2 CPC, si intravedono motivi di esclusione o ricusa del
perito: in particolare, le gravi ragioni che il ricorrente sembrerebbe addurre
in sede ricorsuale, oltre che manifestamente tardive, non sono in nulla e per
nulla sottomurate, la presa di posizione di quest’ultimo costituendo a tutti
gli effetti un ‘venire contra factum proprium’, il ricorrente sapendo o
avendo comunque potuto sapere, usando la necessaria diligenza, che il perito
risultava essere un funzionario del vicino Cantone. Le accuse di connivenze tra
i preposti Uffici cantonali appaiono in ogni caso completamente fuori luogo e
se un’effettivo legame tra gli Uffici cantonali esisteva e/o esiste, ciò non
può essere altrimenti considerato che in un ottica positiva e propositiva nel
solco della auspicata collaborazione tra Cantoni, avuto riguardo a tematiche di
chiaro carattere regionale, garantita pure a livello costituzionale (art. 39
CF). Per il che, anche su questo punto, il ricorso appare manifestamente
infondato, gli accertamenti peritali ben potendo dunque costituire parte
integrante (e giuridicamente rilevante) dell’intero incartamento.
Il ricorrente, come già esaustivamente spiegato nelle sue predette
osservazioni del 9 ottobre 2003, ritiene che non gli può essere in ogni caso
imputata colpa veruna circa l’abbattimento dell’animale. Accertata dunque la
fattispecie oggettiva del reato (sia in virtù dei primissimi accertamenti del
guardiacaccia competente che, come visto, stabiliva a suo tempo un’età
dell’animale inferiore agli 11 anni consentiti, ciò che veniva del resto
riconosciuto dal ricorrente medesimo in sede di verbale di sequestro, sia in
virtù della predetta perizia 11/27.08.2004 che stabilisce definitivamente l’età
del capo abbattuto in 10 ¼ anni), a mente del ricorrente farebbe difetto la
fattispecie soggettiva dello stesso, non risultando dagli atti l’intenzionalità
dell’autore (né diretta, né eventuale) né una qualsivoglia negligenza. Per il
che, stante il non verificarsi di tutte le condizioni poste alla base
dell’infrazione prospettatagli, il ricorrente postula la sua assoluzione ed il
pedissequo contestuale decadimento di tutti i provvedimenti coercitivi di cui
alla decisione impugnata. Che il ricorrente non abbia intenzionalmente abbattutto
uno stambecco più giovane rispetto all’età d’abbattimento consentita, è
pacifico. La questione è però quella a sapere se questi, al momento di sparare,
avrebbe dovuto e potuto, usando la massima e necessaria diligenza ed attenzione
imposta dalle circostanze, riconoscere l’età della bestia e, dunque, in
concreto, stante la sua giovane età, evitare di sparare, uccidendola. Giusta
l’art. 18 cpv. 3 CPS commette un reato per negligenza colui che, per
un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non
ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato tutte
le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali. Come già rilevato in precedenza - ed é fondamentale qui ripetersi !
- il perito __________, nel suo referto dell’11/27 agosto 2003, ha stabilito
con esattezza che l’età dello stambecco abbattuto dal ricorrente (10 ¼ anni)
era facilmente determinabile e riconoscibile, e che un cacciatore
sufficientemente preparato per questo tipo di caccia, non dovrebbe incorrere
in un errore di questo tipo riguardante la valutazione dell’età. A mente dello
scrivente Giudice, è questa affermazione peritale che più conta ai fini del
presente giudizio. Nulla altro. Nulla più. Tutte le disquisizioni del
ricorrente non permettono di giungere ad una differente valutazione dei fatti.
In buona sostanza, e secondo la versione del perito, un cacciatore
sufficientemente preparato avrebbe senz’altro riconosciuto l’età dello
stambecco in questione. Vero è che, come asserisce il ricorrente, le
circostanze nell’ambito della caccia speciale allo stambecco devono essere
ponderate con criteri meno sistematici, o, comunque, differenti, rispetto a
quelli utilizzati per prassi negli usuali tipi di caccia. Altrettanto vero è il
fatto che il ricorrente si fosse trovato per la prima volta nella sua carriera
venatoria autorizzato a cacciare lo stambecco, e questa mancanza di esperienza
in tale particolare tipo di caccia non può non entrare in linea di conto. Lo
scrivente Giudice non ritiene neppure di sollevare perplessità veruna circa
l’atteggiamento tenuto da RI 1 nel corso delle fasi preparatorie e di avvicinamento
alla preda, di cui al pto. 30 (pag. 16) del suo atto ricorsuale (tanto che,
come visto, neppure ha ritenuto opportuno di dover assumere la prova dell’escussione
testimoniale di __________, l’allora compagno di caccia del ricorrente). Ma
alla luce di tali considerazioni che precedono, e per un chiaro (e
lapalissiano) ragionamento e contrario - proprio considerate tutte le
particolari difficoltà legate alla caccia in Ticino di questo particolare tipo di
animale e ritenute le ovvie difficoltà, ammesse dal ricorrente medesimo, legate
a quella che ben si può definire la fatidica ‘prima volta’ - il grado di
attenzioni e precauzioni che RI 1 avrebbe dovuto porre in essere, stante le sue
condizioni personali (inesperienza), e stante le circostanze (difficoltà nel
riconoscimento dell’età della preda), poteva e doveva essere superiore rispetto
a quello adottato da un cacciatore navigato. In considerazione
dell’inesperienza del ricorrente, più volte puntualizzata nel proprio ricorso,
a maggior ragione il dubbio circa la legittimità dell’abbattimento dell’animale
che gli si presentava di fronte doveva, o avrebbe dovuto pesare, come un
macigno, al momento di premere il grilletto. Ma così non è stato. Certo, il
ricorrente ha preso delle precauzioni (e ci mancherebbe altro!), ma non tali da
scagionarlo completamente. Quanto da lui eseguito nelle fasi preparatorie e di avvicinamento
allo stambecco rappresenta a non averne dubbio un minimal standard
precauzionale che tutti i cacciatori (anche i più esperti!) di
stambecchi devono porre in essere per procedere nei dovuti modi
all’abbattimento del capo. Ma RI 1 non era un cacciatore navigato ed esperto e
per questo motivo avrebbe potuto e dovuto fare di più, in particolare - e
tenuto conto del fatto che il perito (ad 4) ha evidenziato come un errore
sull’età non dovrebbe accadere nel caso di cacciatore sufficientemente
preparato (vorbereitet), ciò che comunque non implica manifestamente il
concetto di esperienza - esercitarsi in precedenza, perlustrando ripetutamente
la zona di battuta di caccia, individuando eventualmente gruppi di stambecchi e
studiandone gli spostamenti (e conoscendone così maggiormente le loro abitudini
e la loro morfologia) e, ancora, studiando in modo approfondito, su libri di
testo o altro, la loro natura e morfologia, il ricorrente non potendo certo in
buona fede ritenersi perfettamente in grado, senza una benché minima
esperienza, di conoscere a sufficienza la materia per il solo fatto di avere
partecipato ad un singolo (seppur necessario) corso informativo organizzato dal
preposto UCP e di avere leggiucchiato qualche dispensa fornita in
quell’occasione. Per tutto quanto precede, dunque, anche su questo punto il
ricorso è sprovvisto di fondamento, la fattispecie soggettiva dell’infrazione
commessa dal ricorrente essendo certo adempiuta, stante la sua carente
preparazione (indipendentemente dall’esperienza!) in materia di caccia agli
stambecchi, che non lo ha oggettivamente indotto a soppesare con maggiore
criterio e prudenza tutte le circostanze del caso, ciò che costituisce senza
dubbio un’imprevidenza colpevole a’sensi dell’art. 18 cpv. 3 CPS manifestatasi
nell’abbattimento di uno stambecco di un’età chiaramente inferiore rispetto a
quella per cui il ricorrente era stato autorizzato. Imprevidenza colpevole,
che, nel caso di specie, non può comunque certo essere qualificata come grave
(né del resto le competenti Autorità l’hanno mai ritenuta tale), lo scrivente
Giudice ben potendo giungere all’intimo convincimento che - per tutto quanto
detto in precedenza e tenuto conto in particolare dell’inesperienza del
cacciatore, come pure del comportamento da questi tenuto, e delle notevoli
difficoltà notoriamente insite in tale tipo di caccia - la negligenza
imputabile al ricorrente sia in ogni caso lieve a’sensi dell’art. 14
Regolamento Stambecco.
Il ricorrente richiama poi l’art. 19 cpv. 1 CPS, sostenendo di avere
agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto
(segnatamente l’età dello stambecco) e di dovere pertanto essere giudicato
secondo tale supposizione se essa gli è favorevole. Ma anche su tale punto il
ricorso non può essere accolto. Infatti, giusta il secondo capoverso del citato
disposto di Legge, se il colpevole avesse potuto evitare l’errore usando le
volute precauzioni, egli è allora punibile per negligenza, qualora la Legge,
come il caso di specie, reprima l’atto come reato di negligenza. Per i motivi
esposti nel precedente considerando, e ritenuta l’imprevidenza colpevole di RI
1, questi non può dunque appellarsi ad una (incolpevole) supposizione erronea
delle circostanze, ben avendo egli potuto, solo con una sufficiente
preparazione, evitare l’errore in esame, segnatamente evitare di abbattere uno
stambecco più giovane del consentito. Anche nell’ottica di tali considerazioni,
dunque, ben può essere accertato, una volta ancora, l’adempimento di tutte le
condizioni poste alla base della fattispecie soggettiva del reato che qui ci
concerne.
Da ultimo il ricorrente sostiene poi che, in virtù della propria
autodenuncia, risulterebbe in ogni caso applicabile al caso di specie l’art. 14
Regolamento Stambecco, secondo il quale chi, per lieve negligenza, abbatte un
capo non permesso e si autodenuncia ai sensi dell’art. 42 LCC, non è punito, il
trofeo spettando purtuttavia al Cantone. Quanto precede, a mente del
ricorrente, comporterebbe l’annullamento della multa inflittagli dalla
competente Autorità, il precitato disposto di Legge prevedendo in altri termini
che l’autore sia mandato esente da pena. La tesi del ricorrente deve senz’altro
essere condivisa ed il ricorso, su questo punto, pedissequamente accolto. Infatti,
il Regolamento Stambecco, quo alle norme penali applicabili, non rinvia tout
court alle disposizioni di cui agli artt. 41 e segg. LCC. Un rinvio al
capitolo VIII della Legge cantonale sulla caccia viene invero previsto
dall’art. 13 del Regolamento Stambecco, ma il susseguente articolo 14
(autodenuncia) prevede - proprio tenuto conto della particolarità e specificità
della caccia allo stambecco - una differente regolamentazione nel caso di autodenuncia.
Se così non fosse, ed in virtù di un’interpretazione strettamente sistematica
del Regolamento in esame, si rivelerebbe del tutto inutile, se non fuorviante,
l’elaborazione da parte del Legislatore di un apposito articolo nel Regolamento
Stambecco che abbia a determinare le conseguenze giuridiche in caso di
autodenuncia tenuto conto del (denegato) rinvio generale e globale agli artt.
41 e segg. LCC previsto all’art. 13 Regolamento Stambecco. Il richiamo
dell’art. 42 LCC, previsto all’art. 14 Regolamento Stambecco, si riferisce
pertanto sistematicamente al concetto di autodenuncia a’sensi dell’art. 42 lett.a
LCC, laddove per ‘autodenuncia’ deve intendersi il gesto spontaneo del
cacciatore che comunica l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia
della caccia, ciò che, senza alcun dubbio, il ricorrente ha fatto. Per tutti
questi motivi, la risoluzione impugnata deve pertanto essere parzialmente
modificata nel senso che al ricorrente non può venire inflitta multa alcuna,
poiché contraria a quanto previsto dalla Legislazione in materia (art. 14
Regolamento Stambecco).
Stante tutto quanto precede, il ricorso va così parzialmente accolto
come ai considerandi, con pedissequa e proporzionale riduzione (ma non
esclusione!), in applicazione del principio generale della soccombenza, di
tassa e spese di giustizia a carico del ricorrente, qui, appunto, parzialmente
soccombente.
per questi motivi richiamati gli artt. 7 cpv. 3, 18
cpv. 5 LFCP, artt. 1 e segg. ORES, artt. 41 e segg. LCC, artt. 1 e segg.
Regolamento cantonale sulla caccia selettiva allo stambecco, art. 4 cpv. 1 LCCdS,
artt. 1 e segg. RLCC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 dicembre 2003 di RI
1 è parzialmente accolto come ai considerandi.
§ Di conseguenza la risoluzione
no. 110 del 21 novembre 2003 della Divisione dell’Ambiente,
Bellinzona, è modificata nel senso che la multa colà prevista e
ammontante a Fr. 50.- (cinquanta) è annullataRI 1, non dovendo né
potendo essere soggetto a multa.
§§ Per il rimanente, la risoluzione
no. 110 del 21 novembre 2003 della Divisione dell’Ambiente,
Bellinzona, è integralmente confermata.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 50.-, come pure le spese per complessivi Fr. 50.- di questa sede
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione:
Il giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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