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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.396
Data decisione, Autorità:
01.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.396/AMM
32171/002
Bellinzona
1°
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 1° dicembre 2003 presentato
da
_________ RI
1 _________
(difeso dalla DI
1 _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 10 dicembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
14 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 settembre 2003 in territorio di
_________:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo _________ entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 2, 96 ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° dicembre 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione
del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico
entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli
che ne sono provvisti;
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente per avere "omesso di
sottoporre il veicolo _________ entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali";
che l'insorgente non nega la
fattispecie ("________ __________ è stato controllato dalla Polizia cantonale
in data 13 settembre 2003 e in tale data il controllo del gas di scarico era
effettivamente scaduto il 20.10.02": ricorso, punto 7), ma fa
valere anzitutto un'errata applicazione del diritto, la Sezione della circolazione
avendolo multato in base all'art. 96 ONC anziché all'art. 93 cpv. 2 LCS
(ricorso, punto 3);
che sempre stando al
ricorrente, l'autorità di primo grado avrebbe omesso di verificare la qualità
delle emissioni dei gas di scarico, ragion per cui non sarebbe possibile
desumere dalla sola scadenza del termine un'eventuale difformità del veicolo
dalle prescrizioni legali (ricorso, punti 5 segg. con rinvio alla DTF 115 IV
148);
che il Tribunale federale,
nella sentenza evocata dal ricorrente, ha avuto modo invero di negare l'applicazione
dell'art. 93 LCS al conducente di un veicolo il cui servizio di
manutenzione era scaduto ma le cui emissioni non erano state sottoposte a
ulteriori verifiche da parte dell'autorità inquirente;
che proprio per questa
ragione, tuttavia, la Sezione della circolazione non ha multato l'interessato
per avere condotto un veicolo non conforme (art. 93 LCS), ma per avere
violato l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale giusta l'art. 96
ONC, avendo egli omesso di sottoporre il proprio veicolo al servizio di
manutenzione prescritto dall'art. 59a ONC;
che la decisione impugnata
risulta dunque sotto questo profilo ineccepibile;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata all'infrazione commessa e al tempo trascorso dalla
scadenza del servizio al controllo di polizia, rettamente commisurata al grado
di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve perciò
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 2, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
_________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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