AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2003.393
Data decisione, Autorità:
11.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.393/
(401)
03 196 / 506
11
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sacha
Krämer in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 novembre 2003
presentato da
_________ _________, _________,
difeso da: Avv. _________ _________,
_________,
contro
la decisione n.
(______) _________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni 12 dicembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione 7 novembre 2003 ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 400.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 80.--
e le spese di fr. 30.--, per non avere nella sua funzione di gerente del locale
notturno _________ ottemperato a certi suoi obblighi, e più in
particolare per non aver tenuto a disposizione degli organi di controllo un
piano settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza, per non aver
esposto in modo ben visibile - all'interno dell'esercizio pubblico - il listino
prezzi delle bevande e dei cibi, per non aver messo a disposizione della
clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore - per la
medesima quantità - di quello della bevanda alcolica più economica, per non
aver riservato almeno un terzo dello spazio disponibile ai fumatori ed infine
per aver omesso di esporre in modo ben visibile gli orari di apertura e
chiusura.
Fatti accertati dalla Polizia
cantonale durante l'ispezione dell'esercizio pubblico in Via _________ a
_________, svoltasi in data 12 febbraio 2003.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43, 53, 57, 59, 61 e 66 LEsPub e degli art. 80, 81, 86
e 105 RLEsPub.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________, con ricorso 24 novembre
2003, si aggrava ora dinanzi a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Egli infatti sostiene
l'inammissibilità della decisione 7 novembre 2003 in violazione del principio
"ne bis in idem", l'insufficienza della motivazione a fondamento
della decisione predetta e l'erroneità della decisione nel merito.
C. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione propone con scritto 12 dicembre 2003, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti acquisiti ai sensi dell'art.
12 LPContr.
-
Preliminarmente va detto
che ai sensi del principio "ne bis in idem" nessuno può essere
perseguito due volte per lo stesso reato (vedi DTF 118 IV 269). Giusta la
giurisprudenza del Tribunale federale, l'applicazione del principio giuridico "ne
bis in idem" richiede in primis che la procedura sia indirizzata contro la
stessa persona ed inoltre che il reato rimproverato sia già stato oggetto del
primo procedimento (vedi DTF 119 Ib 311).
Nel caso concreto il presente
procedimento non risulta un "doppione". Infatti la presente procedura
contravvenzionale riguarda unicamente le violazioni alle norme sugli esercizi
pubblici, mentre la procedura contravvenzionale del ___ ______ 2003
(cfr. decreto n. _________), tuttora pendente, riguarda la violazione
alle norme in materia di stranieri. La presente procedura contravvenzionale non
è dunque già stata evasa con rapporto di intimazione 22 agosto 2003. Il fatto
che il ricorrente con osservazioni 31 marzo 2003 si sia soffermato sull'esito
dell'ispezione nel suo insieme (cfr. scritto 4 marzo 2003), non preclude
all'autorità dipartimentale l'apertura di due differenti procedimenti.
In ambito penale in caso di
più infrazioni l'autorità competente le raggruppa in un unico procedimento per
poter applicare una pena unica come sancito dall'art. 68 CP (per più multe la
condanna ad una unica multa [Gesamtbusse: cfr. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, n. 44 ad art. 68 CP]). Questo principio non si applica nel
diritto penale amministrativo, ove vige il cumulo delle multe. Lo stesso vale
per le contravvenzioni di diritto cantonale, quando, come è il caso per il
Cantone Ticino, la legge non prevede l'applicazione della parte generale del
codice penale (cfr. NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, loc. cit.; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2a edizione, n. 16 ad art. 68 CP)
In secondo luogo, il
ricorrente ribadisce la totale assenza di motivazione a fondamento della
decisione 7 novembre 2003. Quanto indicato nella decisione impugnata si
riferisce agli accertamenti esperiti durante il sopralluogo e notificati al
ricorrente con scritto 4 marzo 2003 e in seguito con rapporto di
contravvenzione 8 settembre 2003. Risulta quindi che la decisione impugnata,
che fa esplicito riferimento ai precedenti scritti, è chiaramente e
sufficientemente motivata in merito all'applicazione delle norme 43, 53, 57,
59, 61 e 66 LEsPub e degli art. 80, 81, 86 e 105 RLEsPub.
La decisione 7 novembre 2003 è
dunque ammissibile, di conseguenza su questo punto il gravame deve essere
respinto.
- Giusta l'art. 86 RLEsPub,
il gerente deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di
lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza.
Ai sensi dell'art. 66 LEsPub,
le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una
multa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--; sono punibili fra gli altri il gerente e il
suo rappresentante.
In sua assenza il gerente non
solo è tenuto a farsi sostituire, ma deve correttamente istruire il personale
che lo sostituisce sui compiti che gli competono ai sensi della vigente
normativa (art. 81 e 87 cpv. 1 RLEsPub). Inoltre neppure la sostituzione
temporanea svincola il gerente dalle sue responsabilità (art. 87 cpv. 2 RLEsPub).
In merito al presunto luogo di
giacenza del piano di lavoro, va detto che il ricorrente dà indicazioni
contraddittorie. Inizialmente, con scritto 31 marzo 2003, l'interessato ha
sostenuto che il piano di lavoro mensile relativo al mese di marzo si trovasse
nel cassetto della cucina, anche se poi durante l'ispezione il sostituto non è
riuscito a trovarlo, benché avesse controllato in tutti i cassetti (cfr.
rapporto informativo 14 aprile 2003). Successivamente con scritto 23 settembre
2003 egli ha sostenuto che:
"il piano di lavoro è
sempre stato a disposizione nell'esercizio pubblico ma evidentemente il signor _________
che non era dipendente a tempo intero dell'esercizio pubblico non sapeva
dove lo stesso si trovasse. Lo stesso è però sempre stato esposto in modo ben
visibile all'interno di un armadio nel locale sul retro del bar."
In concreto comunque non è
stato possibile presentare il documento richiesto al momento dell'ispezione, le
motivazioni così addotte sono prive di fondamento e la presente censura deve
pertanto essere respinta.
- Secondo gli art. 59 cpv.
2 LEsPub e 105 cpv.1 RLEsPub, una lista completa dei prezzi deve essere esposta
all'interno in modo ben visibile e leggibile oppure presentata al cliente.
Affinché l'esposizione della lista adempia alla norma, quest'ultima deve dunque
risultare ben visibile e leggibile. Nella fattispecie però è risultato che la
stessa si trovava dietro il bancone in un luogo non accessibile alla clientela
e per nulla visibile (cfr. rapporto informativo 14 aprile 2003). Non essendo
adempiuta la condizione richiesta, anche su questo punto il gravame deve essere
rigettato.
Riguardo all'obbligo di
mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un
prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda analcolica
più economica ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LEsPub, va osservato quanto segue.
Al momento dell'ispezione sul
listino prezzi non figuravano tre bevande analcoliche di prezzo inferiore a
quello della bibita alcolica meno cara. A conforto di tale costatazione, vi è
il fatto che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver sanato tale violazione
solamente dopo l'ispezione ("conformemente a quanto richiesto lo stesso
è stato modificato inserendo tre bevande analcoliche di prezzo inferiore a
quello della bibita alcolica meno cara" [cfr. allegato scritto 31
marzo 2003]), come d'altronde si evince dai due diversi listini prezzi
allestiti, i quali non danno comunque indicazione alcuna sulle rispettive
quantità e che dunque non permettono di appurare la censura presentata dal
ricorrente ("va però sottolineato che se rapportata alla quantità vi
sono comunque più bevande alcoliche il cui costo è inferiore alla bevanda
alcolica meno cara poiché a parità di prezzo la quantità è evidentemente
maggiore" [cfr. osservazioni 31 marzo 2003]).
Essendo manifestamente data la
violazione alla suddetta norma e risultando prive di fondamento le motivazioni
addotte, tale censura deve essere respinta.
- Giusta l'art. 43 LEsPub,
gli orari e i periodi di apertura e chiusura degli esercizi pubblici devono
essere esposti in modo ben visibile.
In concreto il sopralluogo del
12 febbraio 2003 ha permesso di costatare che gli orari non erano stati esposti
all'esterno. A giustificazione di tale manchevolezza l'interessato ha avanzato
presunti atti di vandalismo a danno dell'esercizio pubblico. Il gerente è la
persona fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della
legge e del regolamento (art. 80 RLEsPub); è quindi anche sua mansione quella
di rispettare l'obbligo succitato. L'interessato doveva quindi porre rimedio
all'assenza degli orari di servizio all'esterno dell'esercizio pubblico,
sostituendoli o trovando altre soluzioni adeguate, tenuto conto che in primo
luogo il ricorrente non hai mai sporto denuncia contro i presunti atti di
vandalismo e che in secondo luogo il ricorrente è stato a conoscenza della
manchevolezza di un orario di servizio all'esterno già prima dello svolgersi
dell'ispezione ("Quanto all'esposizione all'esterno dell'orario di
apertura lo stesso è stato più volte apposto e riapposto in maniera ben
visibile sulla porta d'entrata; purtroppo è impossibile evitare che vandali si
divertano a strappare e deturpare i numeri autocollanti della porta"
[scritto 31 marzo 2003, pag. 2]).
Le motivazioni addotte
dall'insorgente sono prive di fondamento, infatti le norme e il regolamento
sugli esercizi pubblici non pretendono che il gestore si occupi di questioni di
ordine pubblico, ma pretendono al contrario il rispetto dell'obbligo di
esposizione; ne consegue che su questo punto il gravame deve essere respinto.
- Ai sensi della norma 57 LEsPub,
nei locali dove vengono serviti cibi dev'essere garantita un'appropriata
ventilazione e almeno un terzo dello spazio disponibile dev'essere riservato ai
non fumatori.
Il disposto succitato menziona
esplicitamente i locali dove sono serviti cibi. Nel caso concreto l'esercizio
pubblico è un locale notturno, che per definizione è l'esercizio, aperto nelle
ore serali e della notte, nel quale si svolgono ballo, gli spettacoli di
varietà e le esibizioni musicali (art. 21 RLEsPub). Dalla predetta descrizione
si evince che in un locale notturno non è previsto il servizio di cibi. Gli
esercizi pubblici che possono o devono allestire un servizio di cibi sono stati
enunciati dal legislatore negli art. da 9 a 40 RLEsPub.
Infatti, è anche poco
plausibile che un avventore si rechi in un locale notturno per consumare cibo,
visto che di regola un tale servizio alla luce anche degli orari di apertura e
chiusura non è offerto. In concreto va detto che dal listino prezzi si evince
la totale assenza di una proposta di cibo.
Con la predetta norma il
legislatore vuole salvaguardare la salute degli avventori, imponendo agli
esercizi pubblici che propongono un servizio di cibi una zona adibita ai non
fumatori. Il legislatore fa quindi una distinzione ben precisa tra gli esercizi
pubblici. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione vorrebbe estendere la
norma a tutti gli esercizi pubblici, con la motivazione che segue:
"Tenuto conto che tale
novella legislativa è direttamente collegata all'art. 52 cpv. 1 della legge
sanitaria del 18 aprile aprile 1989 (aspirazione del fumo della combustione del
tabacco a un non fumatore in un luogo chiuso costituisce un atto
pregiudizievole alla salute), la scrivente autorità si pone il quesito se il
legislatore non volesse proteggere il cliente/avventore indipendentemente dal
consumo o meno di un pasto. Infatti, anche gli snack-bar, caffè o esercizi
simili sono di principio tenuti ad offrire al cliente lo spazio necessario per
il non fumatore" (Osservazioni 12 dicembre 2003, pto. 4, pag. 3).
Siffatta interpretazione,
seppur comprensibile da un punto di vista sanitario, non può essere condivisa
di fronte alla chiara lettera del testo di legge, poiché se l'intenzione del
legislatore fosse stata quella di prevedere una zona non fumatori in tutti gli
esercizi pubblici non avrebbe certo previsto come condizione di applicazione
della norma il servizio di cibi.
Non sussiste quindi nessuna
violazione al disposto 57 LEsPub, di conseguenza su tale punto il gravame del
ricorrente deve essere accolto.
- Questo giudice giunge
alla conclusione che il ricorrente ha commesso le infrazioni rimproverategli,
ad eccezione di quella ai sensi dell'art 57 LEsPub.
Il ricorso va pertanto
parzialmente accolto, e l'importo della multa, correttamente commisurato se
tutte le infrazioni fossero date, deve essere ridotto.
Tutto ben ponderato, ritenuto
che la maggior parte delle infrazioni vengono confermate, la multa può essere
fissata in fr. 300.--. Visto l'esito della procedura non si può prescindere
dall'applicare una tassa di giustizia ridotta.
per questi motivi visti gli art. 43, 53, 57, 59, 61 e
66 LEsPub, gli art. 80, 81, 86 e 105 RLEsPub e gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 24 novembre 2003 è
parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
-
Il signor _________ è
condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- oltre a una tassa di
giustizia di fr. 60.- e spese di fr. 20.-.
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- di questa sede sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ____________,
Avv. _________ _________, _________,
_________ _________, _________
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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