Late payment of traffic fine justified court costs

30.2003.385Altro tribunale29 mar 2004Dismissed

Sintesi

The appellant challenged only the costs and expenses attached to a CHF 40 parking fine, claiming she had paid the fine after returning from holidays abroad. The Pretura penale held that the payment was in any event late, after the deadline for disciplinary payment had expired, so the ordinary procedure and its cost consequences were triggered. The court rejected the appeal and confirmed the administrative decision. It nevertheless waived the costs of the present appeal proceedings for equitable reasons.

Regest

Art. 6 cpv. 1 e 3 LMD; art. 2 cpv. 3 LPContr; late payment of a disciplinary fine and allocation of costs. Where the fine is not paid within the statutory deadline, the matter passes into the ordinary procedure, which entails court fees and expenses. A party’s asserted confusion of payment slips or unspecified holidays abroad does not excuse a delay when payment could and should have been made in due time. The appellant bears the burden of the procedural consequences of untimely payment; only exceptional circumstances may justify waiving the costs of the appeal proceedings (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.385

Data decisione, Autorità: 29.03.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.385/AMM 31098/003

Bellinzona 29 marzo 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003 presentato da

__________ __________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 2 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 31 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 27 giugno 2003 in territorio di __________:

"Ha posteggiato il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;

che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 novembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere posteggiato il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata;

che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa il 4 agosto 2003 – dopo essere stata assente all'estero nel mese di luglio per vacanze – e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;

che nelle sue contro osservazioni del 1° dicembre 2003 la polizia comunale rileva come il pagamento del 4 agosto 2003 attiene a un'altra multa, la n. __________ inflitta il 23 giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003;

che in una successiva lettera del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata, attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti;

che anche volendo seguire la tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare (cfr. allegato A al ricorso);

che il mancato versamento della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

che neppure soccorre all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate "vacanze trascorse all'estero" nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo; osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora, per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;

che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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