Late Italian-language appeal deemed inadmissible

30.2003.377Altro tribunale3 dic 2003Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a traffic fine decision before the Pretura penale. The appeal had initially been filed in German, and the court ordered a mandatory resubmission in Italian within 10 days. Although the notification had been received on 17 November 2003, the corrected filing was submitted only on 28 November 2003, after expiry of the deadline on 27 November 2003. The court therefore declared the appeal inadmissible and imposed CHF 50 in court fees and costs on the appellant.

Regest

Art. 4, 6, 7 and 15 LPContr; inadmissibility of an appeal not resubmitted in Italian within the peremptory time limit. Where the law requires an appeal to be filed in Italian and the court grants a final term to cure formal defects, failure to comply within the prescribed period entails non-admission. The deadline runs from proper notification of the order to cure; a filing after expiry is ineffective. Following an unsuccessful appeal, a modest fee and costs may be charged to the appellant (consid. B-C).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.377

Data decisione, Autorità: 03.12.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.377/rol 30544/010

Bellinzona 3 dicembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 1 novembre 2003 presentato da

__________ __________, __________, __________ (rappresentato dall'avv. __________ __________, __________ __________, __________)

contro

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 1 novembre 2003 l'avv. __________ __________, per conto del ricorrente, ha inoltrato ricorso contro la decisione 24 ottobre 2003 con cui la Sezione della circolazione ha inflitto al signor __________ una multa di fr. 540.--, oltre fr. 100.-- di tassa di giustizia e fr. 40.-- di spese, per aver eseguito nella galleria autostradale del __________, alla guida del veicolo __________, un'incauta, irregolare e pericolosa manovra di inversione di marcia superando la doppia linea di sucurezza demarcata.

Il ricorso era redatto in lingua tedesca.

B. In data 14 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente, per il tramite del proprio legale, quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):

art. 4 3 il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso darà dichiarato irricevibile."

Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al legale del ricorrente il 17 novembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, ai sensi degli art. 4, 6 e 7 LPContr, è scaduto infruttuosamente il 27 novembre 2003.

Il ricorrente ha dato seguito alla richiesta il 28 novembre 2003, ossia tardivamente. Il ricorso è pertanto irricevibile.

C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 1 novembre 2003 inoltrato dall'avv. __________ __________, __________ __________, per conto del signor __________ __________, __________ __________, è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, Avv. __________, __________, __________


__________, __________,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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