AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.372
Data decisione, Autorità:
17.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.372/pg
01.405.01.24098.704
Bellinzona
17
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 5 novembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione emessa dalla Ufficio
esazione e condoni, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
5 novembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
con cui l'Ufficio esazione e condoni ha
inflitto a sua moglie una multa non meglio precisata.
-
In
data 10 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Rilevo
inoltre che la contravvenzione è stata inflitta alla signora __________
__________, __________. Non risulta, tuttavia, esserci alcuna procura della
suddetta che la autorizza a fare ricorso a suo nome.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile.
-
Vista
la particolarità del caso - considerato oltretutto che in data 16 dicembre 2003
è stata prodotta in fotocopia la ricevuta di versamento della multa, il cui
mancato pagamento aveva presumibilmente avviato la procedura - si prescinde dal
prelevare una tassa di giustizia.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 novembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Ufficio
esazione e condoni, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster