Traffic fine annulled for defective service of contravention report

30.2003.368Altro tribunale4 mar 2004Granted

Sintesi

The appellant challenged a CHF 40 traffic fine imposed for failing to display a parking ticket visibly. He argued that the contravention report had not been properly served and that he had been deprived of the chance to comment. The Pretura penale held that service could not be proven because the report had been sent by ordinary mail, not registered mail, so the appellant could not exercise the procedural rights guaranteed by the cantonal contravention procedure. The appeal was therefore upheld, the departmental decision annulled, the file sent back to the circulation authority, and no fees were charged.

Regest

Art. 3 LPContr; right to be heard in contravention proceedings; proper service of the contravention report is a precondition for the addressee to exercise the right to submit observations and request supplementary investigation. If service cannot be established, and the transmission was made by ordinary rather than registered mail, the authority cannot assume valid intimation; the resulting inability to exercise defence rights constitutes a procedural defect requiring annulment of the decision (consid. 3-4). The appeal may then be granted and the file remitted for restart of the procedure ab initio.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.368

Data decisione, Autorità: 04.03.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.368 ROC/MAM 29340/003

Bellinzona 4 marzo 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 4 novembre 2003 presentato da

__________ __________ __________,


contro

la decisione 10.10.2003 emessa dalla Sezione della circolazione,


viste le osservazioni 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A.Con decisione 10 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione del 25 agosto 2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa ammontante a Fr. 40.- (quaranta) oltre a tassa di giustizia di Fr. 20.- (venti) e spese per complessivi Fr. 10.- (dieci) per avere egli in data 21 giugno 2003 in territorio di __________, __________, posteggiato la vettura __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 48 cpv. 7 OSS.

B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ __________ è insorto con tempestivo ricorso 4 novembre 2003, postulandone l’annullamento, e adducendo, a titolo di principale motivo giustificativo, il paventato difetto di intimazione della contravvenzione ad opera delle competenti Autorità.

C.Con sue osservazioni 13.11.2003, il competente Dipartimento, constatate le motivazioni addotte dal ricorrente, propone l’annullamento della citata decisione (risoluzione no. __________), riservandosi di riprendere ex novo la procedura contravvenzionale nei confronti del ricorrente .

considerato in diritto

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

Il ricorrente, come visto, denuncia, in particolare, la mancata intimazione nei suoi confronti, e da parte delle forze inquirenti, della contravvenzione (ciò che gli avrebbe ritualmente impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo), dolendosi così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentito.

La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr).

Orbene, come giustamente rilevato nelle osservazioni 13.11.2003 del competente Dipartimento, non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente essendo avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. Così stando le cose, e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione no. __________ del __________.2003 della Sezione della Circolazione, __________, deve essere annullata per vizio procedurale, dovendosi pertanto procedere alla trasmissione alla stessa degli atti, perché questa abbia eventualmente a riprendere la procedura contravvenzionale ab initio.

per questi motivi richiamati gli artt. 1 e segg. LPContr.;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2003 di ___________ _________, __________, è accolto come ai considerandi.

§ Di conseguenza la risoluzione dipartimentale no. __________ del __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, è annullata come ai considerandi.

§§ L’incarto viene trasmesso alla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, per quanto di sua competenza.

  1. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione:

Sezione della Circolazione, __________, __________ __________, __________,

Il Giudice: Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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