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Numero d'incarto:
30.2003.366
Data decisione, Autorità:
26.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.366/AMM
03
936/106
26
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 novembre 2003 presentato
da
___________ ___________, ___________
(difeso dall'avv. Edy
Grignola, Chiasso)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, ___________,
viste le osservazioni del 28 novembre
2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 24 ottobre 2003, ha
inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere
"impiegato in qualità d'imbianchino, presso l'albergo ___________, __________
__________, dal 21.10.2002 al 26.10.2002, per complessivi 5 giorni, il cittadino
stati terzi __________ __________ __________, 1982, sprovvisto del
permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione
citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 giugno 2003);
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS e 45
RLALPS-Extra CE/AELS;
che contro tale risoluzione
___________ ___________ è insorto con un ricorso del 4 novembre 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 28 novembre 2003, propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo
straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà
occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno,
anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente
qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o
all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o
all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante,
volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari,
artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo
temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che l'autorità di primo grado
ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere impiegato quale imbianchino
– presso l'albergo ___________ di __________ – un cittadino straniero
sprovvisto di regolare autorizzazione;
che, stando all'insorgente,
quest'ultimo avrebbe "lavorato come imbianchino presso lo ___________
Hotel __________ su incarico di un imprenditore italiano, tale __________
(cfr. doc. B), che ha eseguito i lavori per conto della proprietà
dell'albergo (l'Immobiliare __________ SA) e non della società che lo
gestisce (la ___________ __________ SA)" (ricorso, pag. 3, punto
3a);
che a ragione la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione rileva nondimeno come il ricorrente sia
amministratore unico, con firma individuale, di entrambe le società (cfr.
l'estratto del registro di commercio consultabile sul sito www. __________.__);
che l'attività svolta dal
cittadino extracomunitario, "imbianchino in proprio" incaricato
di "eseguire dei lavori di imbiancatura presso lo stabile __________
" (cfr. allegato C al ricorso, verso il basso), rientra senz'altro nella
nozione di "attività dipendente o indipendente" enunciata dal
predetto art. 6 cpv. 1 OLS, ed è stata altresì esercitata – in ultima
analisi – in favore del ricorrente proprietario dell'immobile (ricorso, loc.
cit.);
che quest'ultimo configura
pertanto un "datore di lavoro" a norma del diritto degli stranieri (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer, Coira 1991, pag. 120 con richiami di
giurisprudenza; cfr. anche Nguyen,
Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 686), e ciò a prescindere dal
quesito di sapere se lo straniero sia stato contattato dal datore di lavoro
direttamente oppure da terzi;
che la prima censura è
destinata pertanto all'insuccesso;
che l'insorgente nega dipoi
ogni sua colpa nell'accaduto, adducendo di ignorare finanche l'esistenza del
lavoratore abusivo sul cantiere e di avere del resto informato "tutte
le ditte straniere presenti sul cantiere __________ … della necessità di
avere un permesso per i loro collaboratori, permessi che venivano di norma
controllati dagli addetti dell'Immobiliare __________ SA"
(ricorso, punto 3b, pag. 4 in alto);
che, sempre a dire
dell'insorgente, "se si considera l'elevato numero di ditte occupate
sul cantiere __________ (oltre una trentina), è facile intuire come,
nonostante tutti i controlli, qualche appaltatore possa avere impiegato un operaio
senza il necessario permesso" (ricorso, loc. cit.);
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove
solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero
senza essersi preventivamente assicurato che il lavoratore è autorizzato ad
assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che l'interessato sapeva dei
propri obblighi di datore di lavoro, tant'è ch'egli riconosce – come si è
appena detto – che "i permessi venivano di norma controllati dagli
addetti dell'Immobiliare __________ SA" (ricorso, loc. cit.);
che, comunque sia, le
contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che neppure l'elevato numero
delle ditte presenti sul cantiere esimeva il ricorrente, contrariamente al suo
parere, dal dovere di verificare la regolarità della situazione dei lavoratori
stranieri;
che il ricorso risulta dunque
anche sotto questo profilo destituito di buon fondamento;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso
specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 LDDS; 6
e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione a:
–
___________ ___________, ___________,
– avv. __________, __________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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