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Numero d'incarto:
30.2003.360
Data decisione, Autorità:
25.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.360/AMM
29409/001
Bellinzona
25
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 ottobre 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 14 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 270.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
17 giugno 2003 in territorio di Lugano:
"Alla
guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso. Ometteva
pure di recare seco la licenza di condurre […]
la
multa disciplinare non è stata pagata entro il termine fissato; l'importo versato
tardivamente è stato trasmesso all'Ufficio esazione e condoni a totale copertura
della presente risoluzione";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 90 n. 1, 99 n.
3 LCS e 68 cpv. 1 OSS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 ottobre 2003, nel
quale chiede – in sostanza – di annullare le tasse e spese a suo carico di
complessivi fr. 80.–;
che nelle sue osservazioni del
14 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 270.–, addebitandogli
inoltre oneri processuali di complessivi fr. 80.–, per non avere osservato un
segnale luminoso e per non avere recato seco la licenza di condurre;
che l'insorgente non contesta
la multa di fr. 270.–, ma si duole in sostanza di come gli siano stati
addebitati oneri processuali di fr. 80.– per il solo fatto ch'egli abbia
ritardato di pochi giorni il pagamento della sanzione, nell'attesa di una
risposta della Polizia a una lettera di reclamo per l'atteggiamento a suo dire
scorretto dell'agente denunciante;
che il mancato versamento
della multa entro il termine comporta tuttavia – a prescindere dall'inoltro di
un reclamo – l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima
frase LMD), con il relativo addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art.
2 cpv. 3 LPContr;
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono quindi di esimere l'insorgente dal pagamento delle
tasse e spese decise dalla Sezione della circolazione, le quali non configurano
del resto – contrariamente al parere dell'interessato – una multa, bensì oneri
cagionati allo Stato dal procedimento contravvenzionale;
che il ricorso, infondato,
deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero
essere addebitate, per principio, anche le tasse e le spese dell'attuale
giudizio;
che le circostanze particolari
del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tali oneri;
per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv.
1, 90 n. 1 e 99 n. 3 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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