Traffic fine annulled for reasonable doubt on right-of-way breach

30.2003.358Altro tribunale9 mar 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly re-entering the roadway without yielding and colliding with a motorcycle. The Pretura penale held that the file did not prove a breach of the duty to yield and that it could not be excluded that the motorcycle was still outside the driver's field of vision when he entered traffic. Applying the criminal-law standard of personal fault and reasonable doubt, the court allowed the appeal, annulled the fine, and waived all fees and expenses.

Massima Omnilex

Art. 36 cpv. 4 LCS; art. 15 cpv. 3 ONC; art. 90 n. 1 LCS; proof of a traffic infraction when re-entering circulation and limits of criminal liability under reasonable doubt. A driver who re-enters traffic must not impede road users having priority. However, a sanction requires sufficient proof that the driver actually failed to yield; where the evidence does not exclude that the other vehicle was still outside the driver's field of vision at the decisive moment, the necessary certainty is lacking. In such circumstances the appeal must be upheld and the administrative fine annulled (consid. in diritto).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.358

Data decisione, Autorità: 09.03.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.358/AMM 29600/005

Bellinzona 9 marzo 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 28 ottobre 2003 presentato da


__________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 4 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 15 giugno 2003 in territorio di __________:

"alla guida della vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;

che __________ ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 4 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 36 cpv. 4 LCS il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

che tale disposizione è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";

che la decisione dell'autorità di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 13 agosto 2003, pag. 4):

"Al momento della nostra constatazione i veicoli erano già stati rimossi. […]

Il protagonista __________ saliva da __________ verso __________. All'altezza della casa __________ si fermava, per un breve momento, in uno spiazzo a destra della carreggiata. Poi ripartiva rimettendosi sulla cantonale.

Il motociclista __________ che saliva da __________ verso __________, notando l'auto che si rimetteva sulla cantonale e ritenendo che la stessa gli tagliasse la strada, frenava. Perdeva la padronanza del veicolo che cadeva a terra e, strisciando sull'asfalto andava a cozzare contro la parte posteriore dell'auto.


dichiarava che circolava ad una velocità di 70 km/h.

Da parte nostra facciamo rimarcare che dall'inizio della frenata al punto in cui la moto si è fermata intercorrono 42 metri.";

che l'insorgente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso con circospezione sulla strada osservando il traffico proveniente da tergo e di avere visto l'altro veicolo solo dopo essersi già trovato sulla propria corsia in fase di accelerazione;

che sempre stando al ricorrente il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità eccessiva del motociclista, superiore a quella dichiarata e tale – comunque sia – da non permettergli di fermarsi nel suo spazio visivo;

che in ambito penale ognuno risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

che l'insorgente si duole nondimeno di come il sinistro, senza la colpa centauro, non si sarebbe affatto verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento penale;

che il multato, in un interrogatorio del 15 giugno 2003 davanti alla polizia cantonale, ha così descritto la dinamica dei fatti (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia del 13 agosto 2003):

"Al volante della mia auto percorrevo la cantonale che da __________ porta a __________. […] Salendo ho dovuto accostare a lato della strada per qualche minuto. Al momento di ripartire, esponevo [il] segnale di direzione sinistro e guardavo nello specchietto retrovisore. Notavo la strada libera dietro a me e quindi mi mettevo in movimento. Al momento in cui ho raggiunto il campo stradale con tutta la vettura, sempre guardando nel retrovisore interno, notavo sopraggiungere a forte velocità una moto. Udivo il rumore della frenata della moto, e poi percepivo l'urto alla parte posteriore. […] In sostanza al momento in cui ero con tutta l'auto sulla strada sono stato tamponato dalla moto";

che tale versione diverge in parte dalle dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia citato);

che tuttavia questo giudice – dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non dispone di indizi sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza degli art. 36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, non potendosi segnatamente escludere che il motoveicolo fosse ancora fuori dalla visuale dell'automobilista nel momento in cui quest'ultimo si è immesso nella circolazione;

che sussistendo un ragionevole dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic violationright of wayreasonable doubtcollisionfineappealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant violated the duty to yield when re-entering traffic and could be fined under the traffic code

Decisione estratta

The evidence did not permit attributing a breach of the duty to yield; reasonable doubt remained as to whether the motorcycle was even within the driver's field of vision when he re-entered traffic.

Motivazione estratta

The court compared the police findings with the parties' accounts and concluded that the file did not exclude an alternative reconstruction favorable to the appellant. In criminal matters, liability requires proof of personal fault; the cyclist's alleged conduct could not replace proof of the appellant's own violation.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged decision and costs should be maintained

Decisione estratta

The challenged decision was annulled and no procedural costs were charged.

Motivazione estratta

Because the appeal succeeded, the lower decision could not stand and process costs were waived.

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