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Numero d'incarto:
30.2003.356
Data decisione, Autorità:
09.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.356/AMM
29764/004
Bellinzona
9
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 26 ottobre 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 17 ottobre 2003, ha inflitto ad __________
__________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati
il 4 settembre 2003 in territorio di __________:
"Ha omesso, quale
tassista, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti le pause e l'uso
del cronotachigrafo";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 8, 15, 21
cpv. 1 e 2 OLR2;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 ottobre 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;
che in uno scritto del 4
novembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo l'art. 8 cpv. 1
OLR2, dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di
almeno 45 minuti nella misura in cui non comincia, immediatamente dopo, un
periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale (prima frase);
se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di
guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti
ciascuna (seconda frase); durante le pause il conducente deve astenersi dalla
guida di un veicolo (terza frase);
che per l'art. 8 cpv. 2 OLR2
il lavoratore deve altresì osservare una pausa – nelle modalità prescritte ai
cpv. 3 e 4 – al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella
misura in cui non comincia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano
o settimanale;
che fin tanto che il
conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre
tenere il cronotachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e
servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori come
pure le pause siano correttamente indicate (art. 15 cpv. 1 OLR2);
che chiunque contravviene alle
disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–13
OLR2), oppure alle norme sul controllo (art. 15–23 OLR2) è punito con l'arresto
o con la multa (art. 28 cpv. 1 e 2 OLR2), la quale non può superare, di regola,
fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);
che in concreto la Sezione
della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "omesso,
quale tassista, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti le pause e
l'uso del cronotachigrafo";
che durante un controllo
esperito dalla Polizia cantonale il 4 settembre 2003 erano difatti emerse le
seguenti trasgressioni: "1. superamento ore di guida senza pausa 2.
superamento ore di lavoro senza pausa 3. uso scorretto del cronotachigrafo"
(cfr. rapporto di contravvenzione dello stesso 4 settembre 2003, a metà);
che le argomentazioni
ricorsuali si esauriscono nelle seguenti censure:
"Sono
molto addolorato per questa decisione, e anche il termine che gli è stata data
(OMESSO) Non ho omesso niente di quanto mi si accusa
Voglio
brevemente dirvi che il mio tachigrafo è posizionato nel vano bagagli
dell'auto, non essendoci posto all'interno della stessa. E essendo il
tachigrafo vecchio (ma funzionante, e a norma di legge) non è possibile fare
l'impianto all'interno dell'auto in modo da averlo sott'occhio. In definitiva,
metto il disco di lavoro il mattino e lo tolgo la sera, o il mattino, senza
disinserirlo nelle pause, che sono tantissime, non riesco ogni volta
fatta una corsa a ricordarmi di disinserirlo. Voi saprete bene com'è la
situazione di lavoro dei tassisti, che dopo aver girato a vuoto la città di __________
per tante volte, arriva una corsa da fare nel momento in cui ti trovi a
pranzo, e non si può non andarci, e così facendo mi trovo in
difetto con la legge. Ma io come gli altri dobbiamo tirare avanti con la
vita, non so fare un altro mestiere, e ho quasi 60 anni.
Oggi
è domenica e sono le ore 11.20 nel momento che scrivo questa lettera. Fino a
questo momento ho fatto una sola corsa da fr. 25.– da via __________ per
l'aeroporto di __________. […] Io non so come pagare una
multa del genere, perciò faccio affidamento sul vostro buon senso";
che l'autorità amministrativa,
contrariamente a quanto sembra intendere l'interessato, non gli rimprovera
un'omissione del disco cronotachigrafo come tale, bensì l'uso dell'apparecchio
non conforme alle prescrizioni, così come il superamento delle ore di guida e
di lavoro senza pausa;
che siffatte infrazioni non
sono sostanzialmente contestate dal ricorrente, il quale riconosce anzi di non
disinserire il disco e di effettuare corse durante le pause, trovandosi "così
facendo … in difetto con la legge";
che le giustificazioni addotte
dall'insorgente a sostegno del suo agire (posizionamento del tachigrafo nel
vano bagagli; necessità finanziaria di accettare ogni corsa) non lo esimevano
d'altro canto dall'obbligo di osservare le predette disposizioni legali sulle
pause e sul controllo;
che neppure soccorre al
multato invocare possibili dimenticanze ("non riesco ogni volta fatta
una corsa a ricordarmi di disinserirlo"), le contravvenzioni alle
norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se
commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata,
la sanzione risultando giustificata – di per sé – dalle trasgressioni
perpetrate dall'interessato;
che la precaria situazione
allegata dal ricorrente giustifica nondimeno – tutto ben ponderato – di ridurre
la multa inflittagli a fr. 300.–, di adeguare gli oneri di primo grado e
di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106
cpv. 1 LCS; 8, 15, 28 cpv. 1 e 2 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad __________
__________ è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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