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Numero d'incarto:
30.2003.355
Data decisione, Autorità:
13.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.355/AMM
30324/003
Bellinzona
13
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 ottobre 2003
presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 17 ottobre 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
27 agosto 2003 in territorio di __________:
"ha
circolato con la vettura __________ producendo rumore evitabile
per l'inefficacia del silenziatore";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29, 93 n. 2 LCS; 53, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 ottobre 2003 in cui
postula in sostanza una riduzione della multa;
che in uno scritto del 4
novembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere "circolato
con la vettura __________ producendo rumore evitabile per
l'inefficacia del silenziatore";
che l'insorgente riconosce in
sostanza l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di avere "provveduto
immediatamente il giorno dopo alla sostituzione del filtro dell'aria"
e lamenta difficoltà economiche, il suo stipendio quale apprendista bastando
appena a far fronte alle spese di cassa malati e d'alloggio;
che la sanzione inflitta dalla
Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dall'entità della
trasgressione perpetrata dall'interessato, e ciò nonostante l'immediata
regolarizzazione del veicolo dopo il controllo di polizia;
che la precaria situazione
finanziaria allegata dal ricorrente induce nondimeno – tutto ben ponderato – a
ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, ad adeguare gli oneri di primo grado
e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 53,
219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________
__________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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