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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.353
Data decisione, Autorità:
05.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.353/AMM
29542/007
Bellinzona
5
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 23 ottobre 2003 presentato
da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 31 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di
fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 15 giugno 2003 in territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________, s'inoltrava in un'area con percorso rotatorio
obbligato a retromarcia per cui ostacolava la marcia ad un motociclista che
circolava all'interno della stessa il quale evitava la collisione ma cadeva";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS;
che __________ __________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 ottobre 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
31 ottobre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS
il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada, i quali hanno la precedenza;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi inoltrato
"in un'area con percorso rotatorio obbligato a retromarcia per cui
ostacolava la marcia ad un motociclista che circolava all'interno della stessa
il quale evitava la collisione ma cadeva";
che il ricorrente ritiene
invece di non avere commesso alcuna infrazione;
lamenta in sostanza come il
sinistro non sia da ascrivere a una propria
manovra irregolare ma al
comportamento del centauro, reo a suo parere di essere caduto da solo dopo
essersi regolarmente fermato dietro la propria vettura ed essere poi ripartito
in modo avventato;
che l'interessato, in un
interrogatorio del 16 giugno 2003 davanti alla polizia cantonale, ha così descritto
la dinamica dei fatti (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto di polizia
del 28 luglio 2003):
"Da
__________ dei __________ iniziavo la manovra di
retromarcia per immettermi su Via __________ e dirigermi in
direzione di __________. Giunto con la parte posteriore sul
marciapiede, mi fermavo, guardavo se da Via __________ e
dall'intersezione circolare sopraggiungevano veicoli e, non vedendo nessuno,
proseguivo con la manovra di retromarcia.
Quando
mi trovavo completamente sulla Via __________ e stavo proseguendo
in avanti in direzione di __________, vedevo con la coda
dell'occhio sinistro un motoveicolo strisciare per terra da tergo in direzione
di Via __________ e due persone a terra.
D1:
Ha invaso l'intersezione circolare con la parte posteriore?
R1:
Si, circa 2 metri, ma ho subito messo la prima marcia per ripartire.
D2:
Durante la manovra finale di retromarcia, ha notato il motoveicolo che
sopraggiungeva?
R2:
No, l'ho notato unicamente strisciare a terra quando avevo già effettuato
6-7 metri in avanti";
che dalla deposizione di __________
__________, testimone dell'accaduto, si evince altresì quanto segue
(verbale 30 giugno 2003 allegato al rapporto di polizia citato):
"Il
centauro a velocità moderata si è immesso nella rotonda e prima di giungere
alla mia altezza ho visto la moto fermarsi in modo completo ed il conducente
appoggiare il piede sinistro a terra.
La
persona seduta sul sedile posteriore ha perso l'equilibrio e l'ho vista inclinata
completamente a sinistra, a questo momento ho visto la moto ripartire, con
il passeggero sempre in quella posizione anormale, e dopo pochi metri la
moto è caduta a terra e così le due persone.
La
moto dopo aver strisciato per circa due metri s'è fermata al centro della
corsia, mentre il conducente alzatosi s'è avvicinato al conducente del veicolo
color nero che in manovra di retromarcia è arrivato sino all'inizio dell'area a
percorso rotatorio, senza però minimamente invadere la corsia percorsa dal
motociclista. […]";
che le versioni del multato e
del testimone divergono invero dalle dichiarazioni rese dal motociclista,
secondo cui:
"improvvisamente
vedevo una vettura tipo monovolume che stava facendo retromarcia dalla strada
laterale situata a lato del Ristorante __________. Durante la
manovra, quest'ultima invadeva l'intersezione circolare con la metà posteriore
del veicolo.
Subito
piegavo la motocicletta a sinistra nel tentativo di evitare la collisione con
la vettura. Così facendo la moto scivolava sulla fiancata sinistra"
(verbale del 15 giugno 2003, allegato al rapporto di polizia citato);
che di fronte alle predette
versioni discordanti, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per
ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza dell'art. 36 cpv. 4 LCS,
tant'è che la stessa autorità di primo grado – preso atto delle argomentazioni
ricorsuali – ha rinunciato a postulare la conferma del querelato giudizio;
che persistendo un ragionevole
dubbio, l'insorgente deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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