Late Italian filing made appeal inadmissible

30.2003.344Altro tribunale18 mar 2004Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a traffic fine decision issued by the Sezione della circolazione. The Pretura penale had ordered him to refile the appeal in Italian within a peremptory 10-day period, warning that failure to do so would render the appeal inadmissible. The appellant was notified on 24 October 2003 but refiled only on 4 November 2003, after the deadline expired. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered that no fees or costs be levied.

Massima Omnilex

Art. 5 LPContr; mandatory Italian-language filing and peremptory cure period for appeal submissions under the contravention procedure. Where an appeal is filed in a language other than Italian, the court may assign a peremptory term to regularize the defect under penalty of inadmissibility. If the corrected filing is submitted after expiry of the term, the appeal must be declared inadmissible without examination on the merits; the court may further dispense with fees and costs. The decisive point is timely compliance with the cure order, not the subsequent rectification in itself (consid. B).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.344

Data decisione, Autorità: 18.03.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.344/pg 28234/002

Bellinzona 18 marzo 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003 presentato da


__________, __________, _

contro

la decisione 26 settembre 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 9 ottobre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 26 settembre 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 300.-, oltre fr. 60.- di tassa di giustizia e fr. 70.- di spese, per aver eseguito, alla guida della vettura __________, un cambiamento di corsia, da destra a sinistra, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo.

Il ricorso era redatto in lingua tedesca.

B. In data 16 ottobre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):

art. 4 3 il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso darà dichiarato irricevibile."

Si rileva che il menzionato scritto è stato notificato al ricorrente il 24 ottobre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, ai sensi degli art. 4, 6 e 7 LPContr, è scaduto infruttuosamente il 3 novembre 2003.

Il ricorrente ha dato seguito alla richiesta il 4 novembre 2003, ossia tardivamente. Il ricorso è pertanto irricevibile.

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 9 ottobre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________,


__________, __________, _

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

inadmissibilitydeadlinelanguage requirementtraffic fineprocedural regularitylate filingcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal complied with the mandatory Italian-language filing requirement under LPContr

Decisione estratta

The appeal did not comply in time because the corrected filing was submitted after the peremptory deadline.

Motivazione estratta

The court had expressly ordered re-filing in Italian within 10 days, with the warning of inadmissibility. The appellant was notified on 24 October 2003, so the deadline expired on 3 November 2003; the filing on 4 November 2003 was late.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be examined on the merits despite the procedural defect

Decisione estratta

No; the untimely re-filing prevented substantive review.

Motivazione estratta

Because the appeal was not re-submitted within the peremptory time limit, it had to be declared inadmissible under the procedural rules.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and costs should be charged

Decisione estratta

No fees or costs were levied.

Motivazione estratta

The dispositive part expressly ordered that no court fees or expenses be collected.

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