Appeal against traffic fine for misuse of S sign dismissed

30.2003.343Altro tribunale26 apr 2004Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a CHF 500 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly abusing the S sign and priority lane during a transport. The Pretura penale held that the relevant ordinance on S traffic applies to defined non-cross-border Alpine transports and found no basis to set aside the administrative decision. It rejected the appeal, confirmed the fine, and ordered CHF 250 in court fees and costs against the appellant.

Regest

Art. 57 cpv. 1 LCStr; Art. 1 OTS; scope of S traffic and review of traffic fine: S traffic is limited to the transports expressly authorized by the ordinance, in particular certain non-cross-border Alpine transports meeting the prescribed territorial and documentary conditions. Where the appellant fails to show that these conditions are absent, the sanction for abusive use of the S sign and preferential lane is upheld. The proportionality of a fine is reviewed against the seriousness of the infringement, the degree of fault, and the statutory maximum; if these criteria are met, the appeal must be dismissed (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.343

Data decisione, Autorità: 26.04.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.343/pg 28725/008

Bellinzona 26 aprile 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da

_________ _________, _________,

contro

la decisione _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino, ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del veicolo articolato targato BE _________ /TI _________ effettuava un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio."

Fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8, 57 cpv.1, 106 cpv.1 LCStr e 1,3 OTS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che il trasporto in questione non deve essere considerato transfrontaliero con la conseguenza che non ha utilizzato abusivamente della sigla "S".

C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Per l'art. 57 cpv.1 LCStr il Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della circolazione.

Ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza sul traffico S (in seguito OTS) gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose e i corrispondenti rimorchi possono essere muniti, nel traffico S, davanti e dietro del segnale conformemente all'allegato 4 dell'OETV.

Il traffico S comprende i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. Tali Cantoni sono indicati nell'allegato.

I trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale, non ché le relative corse con veicoli vuoti possono essere autorizzati come traffico S.

  1. L'ordinanza del Consiglio federale sul traffico S è entrata in vigore il 23 settembre 2002.

. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. Art. 90 Cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la multa di fr. inflitta con decisione _________ 2003 dalla Sezione della circolazione, Camorino, a _________, _________.

  1. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.00 sono a carico del ricorrente.

  2. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

  3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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