Appeal against parking fines on private property dismissed

30.2003.342Altro tribunale16 feb 2004Dismissed

Sintesi

The Pretura penale of Bellinzona rejected an appeal against three administrative fines imposed for parking on privately signed property. The appellant argued that he had only visited a tenant, that the vehicles did not hinder traffic, that he had parked in an unmarked corner, and that he had not been warned earlier. The court held that the posted prohibition covered the entire site and that none of the arguments justified the parking. It also upheld the lower authority’s costs and imposed appeal costs on the appellant.

Regest

Art. 375bis and 375ter CPC; challenge to fines for unlawful parking on privately signed property. A posted prohibition authorizes sanctions for parking on the entire affected area, including unmarked corners, irrespective of whether the vehicle obstructed traffic or the driver’s purpose was to visit a tenant. Alleged unequal treatment based on tolerated violations elsewhere does not confer a right to equal illegality, absent substantiated proof of a maintained unlawful practice and the absence of overriding public interests. A lack of prior warning does not excuse disregard of a clearly posted prohibition. Where the sanction and costs remain within statutory limits and are proportionate to the fault, the appeal must be dismissed and costs may be charged to the appellant (consid. 2-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.342

Data decisione, Autorità: 16.02.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.342/AMM 28803/010 28802/004 28801/009

Bellinzona 16 febbraio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

le decisioni n. _________ /, _________ / e _________ /_________ del _________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisioni n. _________ /, _________ / e _________ /_________ del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ tre multe per complessivi fr. 150.–, addebitandogli inoltre oneri per complessivi fr. 90.–, per i seguenti fatti accertati in date _________, _________ e _________ _________ 2003 in territorio di _________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________ [rispettivamente TI _________], di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ _________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;

che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);

che il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (art. 375bis cpv. 2 prima frase CPC);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________ [rispettivamente TI _________], di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del _________, _________ e _________ _________ 2003 agli atti);

che il ricorso si esaurisce nelle seguenti argomentazioni:

"non ritengo giuste le tre contravvenzioni, in quanto se ho posteggiato sul fondo in questione, non è stato per illecito uso, bensì i giorni delle contravvenzioni mi ero recato presso un inquilino del palazzo: Signor _________

Tengo a precisare che ho notato il cartello 'Posteggi privati, art….' in diversi piazzali di negozi ecc., ma non ho mai visto dare la multa ai clienti.

In questi tre casi, io mi sono recato presso un inquilino dello stabile (non ho posteggiato per andare a fare spese da un'altra parte o a tagliarmi i capelli)

Pertanto intendo fare ricorso aggiungendo i seguenti motivi:

  1. Sia l'auto che la moto (per il giorno ..03) erano posteggiate in modo da non intralciare il normale traffico del sito.

  2. L'auto (e la moto) non erano posteggiate in un posteggio di un altro inquilino, bensì in un angolo del piazzale (non marcato come posteggio) che, come già detto, non recava nessun fastidio

  3. Ad ogni modo, mi sono visto arrivare 3 multe tutte assieme; credo che se mi avessero avvisato per tempo, dopo la prima multa mi sarei organizzato differentemente";

che il fatto di aver solo reso visita a un inquilino del palazzo (anziché "andare a fare spese da un'altra parte o a tagliarmi i capelli") non conferisce all'interessato, con ogni evidenza, il diritto di posteggiare su un sedime privato debitamente segnalato con apposito avviso del giudice di pace, e ciò a prescindere dalla questione di sapere se i veicoli fossero posti "in modo da non intralciare il normale traffico del sito";

che neppure soccorre al ricorrente la circostanza di aver posteggiato "in un angolo del piazzale (non marcato come posteggio)", siffatta area essendo anch'essa coperta dal divieto generale affisso in loco conformemente al già citato art. 375bis CPC;

che sull'adombrata disparità di trattamento ("ho notato il cartello 'Posteggi privati, art….' in diversi piazzali di negozi ecc., ma non ho mai visto dare la multa ai clienti"), è appena il caso di ricordare come una possibile violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

che il ricorrente, nella specie, si limita a dolersi di non meglio precisate tolleranze, senza circostanziare la propria censura né pretendere – per avventura – che sussista un'analogia con l'attuale fattispecie o che l'autorità preposta al perseguimento di tali infrazioni intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;

che la lamentata assenza di preavviso ("mi sono visto arrivare 3 multe tutte assieme; credo che se mi avessero avvisato per tempo, dopo la prima multa mi sarei organizzato differentemente") non esimeva altresì l'insorgente dal dovere di rispettare il divieto di posteggio segnalato sul posto e non può pertanto giovare al multato;

che l'insorgente, in definitiva, non nega l'adempimento delle fattispecie ravvisate dalla Sezione della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalle decisioni impugnate;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, l'importo complessivo delle multe (cfr. art. 68 n. 1 cpv. 2 CP) essendo per altro proporzionato alle infrazioni commesse, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge;

che l'autorità di primo grado non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando al trasgressore tasse di giustizia per complessivi fr. 60.– e le spese per fr. 30.–;

che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell'odierna sentenza (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

parking prohibitionprivate propertyadministrative fineequal treatmentcostsproportionality