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30.2003.341 ΓÇó Traffic fine for mobile phone use upheld
30.2003.341Altro tribunale5 feb 2004Dismissed
The Pretura penale dismissed a driver's appeal against a CHF 100 traffic fine for using a mobile phone while driving without hands-free equipment. The appellant argued that the plate number in the administrative decision did not match her vehicle. The court accepted the traffic authority's verification that she owned two cars both registered in her name and found no proof that she was not driving the vehicle involved. It held the fine proportionate and confirmed the challenged decision in full, ordering the appellant to pay the CHF 100 court fee and CHF 50 in expenses.
Art. 31 cpv. 1 LCS; art. 3 cpv. 1 ONC; art. 90 cfr. 1 LCS; proof and credibility in traffic contravention proceedings: a mere objection concerning the plate number does not suffice to overturn a fine where the record and supplementary documentation establish that the appellant owned more than one vehicle and where she neither contests the infraction itself nor makes plausible that she was not driving the relevant car. The court may rely on the file under art. 12 LPContr and will uphold the administrative sanction if it is lawful and proportionate; costs follow defeat under art. 15 LPContr.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.341
Data decisione, Autorità: 05.02.2004, PRPEN
Incarto n. 30.2003.341 ROC/MAM 28126/005
Bellinzona 5 febbraio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003 presentato da
__________ __________,
contro
la decisione ..2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni __________ 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione __________ 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia comunale della Città di __________, regolarmente intimato alla ricorrente, la quale non ha inoltrato osservazioni al riguardo) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa ammontante a fr. 100.- (cento), oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20.- (venti) e spese per complessivi fr. 10.- (dieci), per avere ella, in data __________ __________ 2003, in territorio di __________, località Via __________, circolando alla guida della vettura TI __________, impiegato un telefono senza dispositivo "mani libere". La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ __________ è insorta con tempestivo ricorso __________ 2003, postulandone l'annullamento e facendo rilevare che il numero di targa della propria vettura (TI __________) non corrisponde a quello di cui alla decisione impugnata.
C. Con sue contro-osservazioni __________ 2003, l'Agt __________. __________ della Polizia Comunale di __________ ha rilevato, dopo attenta verifica, che le autovetture __________ __________ (TI __________) e __________ __________ (TI __________) risultavano entrambe immatricolate a nome della ricorrente.
D. Stante quanto precede, il competente Dipartimento, con sue osservazioni
__________ 2003, propone la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della sua decisione no. __________ /__________ del __________.2003.
considerato in diritto
La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto
o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).
__________, come detto, nega implicitamente di essere l'autore
dell'infrazione, per il solo fatto che il numero di targa della propria vettura non
corrisponderebbe a quello riportato nella decisione __________.2003. Quanto
precede è però stato manifestamente sconfessato dalle contro-osservazioni
dell'agente denunciante, il quale ha prodotto, in corso di procedura, la
necessaria documentazione dalla quale si evince con meridiana evidenza che
la ricorrente possedeva, al tempo della commessa infrazione, due vetture,
entrambe immatricolate a suo nome, segnatamente le automobili __________
(TI __________) e __________ (TI __________). Non solo. V’é di più.
Oltre a tale evidente constatazione, la ricorrente, infatti, non ha neppure mai del resto contestato l’infrazione in quanto tale, né, comunque, è stata in grado di
provare, o quantomeno rendere verosimile, il fatto che in data __________
2003, ella non si trovasse alla guida della vettura TI __________, e neppure ha
saputo indicare eventuali altre persone che avrebbero potuto, se del
caso, avere accesso alle chiavi della predetta __________, rimanendo
anzi, in questo contesto, del tutto silente ed inattiva.
4.Stante quanto precede, la totale mancanza di prove atta a corroborare la
versione sostenuta dalla ricorrente rende le giustificazioni da lei
addotte affatto credibili, questo Giudice giungendo pertanto all'intimo
convincimento che __________ __________ non possa essere prosciolta dall'addebito
mossole.
per questi motivi, richiamati gli art. 31 cpv. 1, 90 Cifra 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________ 2003 di __________ __________, __________, è respinto.
§ Di conseguenza, la risoluzione no. __________ /__________ del __________ __________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente confermata.
La tassa di giustizia in fr. 100.- (cento) e le spese per complessivi fr. 50.- (cinquanta), relative al presente giudizio, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro
30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
Sezione della circolazione, Camorino, __________ __________, __________.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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