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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.338
Data decisione, Autorità:
27.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.338/AMM
28928/007
Bellinzona
27
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del __________ 2003 presentato
da
__________ __________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del __________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del __________ 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 1200.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati
il __________ 2003 in territorio di __________:
"Ha omesso, quale __________,
di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti l'obbligo di conservare
tutta la documentazione per il controllo dell'autorità d'esecuzione";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 23 e 28 cpv.
2 OLR2;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del __________ 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del
__________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 23 cpv. 3 ORL2
il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due
anni, presso la sede dell'azienda il registro della durata del lavoro, della
guida e del riposo (lett. a), i dischi e le serie di dischi settimanali del
cronotachigrafo (lett. b), i fogli settimanali e quotidiani del libretto di
lavoro e i libretti di lavoro compilati (lett. c), come pure eventuali rapporti
giornalieri ad uso interno dell'azienda, le carte di lavoro, i permessi e le
decisioni di dispensa (lett. d);
che chiunque ostacola
l'autorità di esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso
all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni
necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con l'arresto o
con la multa (art. 28 cpv. 2 lett. d ORL2), la quale non può superare, di
regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);
che in concreto la Sezione
della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere "omesso,
quale __________, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti
l'obbligo di conservare tutta la documentazione per il controllo dell'autorità
d'esecuzione";
che l'insorgente non contesta
in sostanza la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma giustifica
l'inadempienza come segue:
"Ho
lavorato come __________ fino alla fine del mese di __________ 2003.
Dopo
luglio, all'inizio di agosto ho preparato tutti i dischi e il libretto di
lavoro, che ho lasciato dentro la macchina.
Sono
partito in vacanza nel mio paese, con la famiglia.
Dopo
alcuni giorni sono ritornato in Svizzera con il bus, mentre l'automobile è
rimasta in vacanza, per comodità di mia moglie.
Durante
le vacanze mia moglie ha fatto le pulizie alla macchina e per sbaglio ha
buttato un sacchetto con carte varie, dove vi erano i dischi e il libretto di lavoro.
Per
questo motivo non ho potuto presentare i dischi e il libretto di lavoro che
avevo preparato appositamente per il controllo.
Siccome
mia moglie ha buttato involontariamente i dischi e il libretto non trovo giusto
che io debba pagare CHF 1340.– di multa";
che le giustificazioni addotte
dal ricorrente non lo esimevano tuttavia dall'obbligo di conservare la documentazione
richiesta con la dovuta diligenza e presso la sede dell'azienda (art. 23
cpv. 3 OLR2);
che l'insorgente avrebbe
dovuto, quanto meno, informare la moglie dell'importanza degli atti lasciati
nel veicolo ed evitare – in ultima analisi – ch'essa scambiasse la
documentazione per "carte varie" destinate al macero;
che neppure soccorre al
ricorrente invocare la sua buona fede, le contravvenzioni alle norme sulla
circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per
negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che la sanzione inflitta dalla
Sezione della circolazione risulta quindi – di per sé – giustificata dalla
trasgressione perpetrata dall'interessato, nulla mutando al riguardo il fatto
di non avere egli distrutto personalmente la nota documentazione;
che l'involontarietà
dell'infrazione perpetrata dal ricorrente giustifica nondimeno – tutto ben
ponderato – di ridurre la multa inflittagli a fr. 600.– e di soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106
cpv. 1 LCS; 23 e 28 cpv. 2 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________
__________ è inflitta una multa di fr. 600.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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