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30.2003.326 ΓÇó Traffic fine upheld for ignoring road signs and police orders
30.2003.326Altro tribunale20 gen 2004Dismissed
The Pretura penale of Ticino rejected a driver's appeal against a CHF 700 traffic fine. The appellant argued that the infraction was minor and that the police officer had behaved improperly and provoked her. The court found these allegations unsupported by any evidence and held that, in any event, they did not excuse the multiple violations of traffic rules and police orders. The written record was sufficient, so the request for a personal hearing was denied. The fine was held proportionate and the appellant was ordered to pay CHF 50 court fee and CHF 50 costs.
Art. 4 LPContr, Art. 15 LPContr; appeal against an administrative traffic fine and request for personal hearing. A hearing may be refused where the file is clear and complete and the party's personal examination cannot affect the outcome. Unsupported allegations of improper police conduct do not justify violations of road-traffic rules. A fine is upheld where it is proportionate to the seriousness of the infringements and the degree of fault, and costs may be imposed on the unsuccessful appellant under Art. 15 LPContr.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.326
Data decisione, Autorità: 20.01.2004, PRPEN
Incarto n. 30.2003.326/AMM 27914/009
Bellinzona 20 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ 2003 presentato da
_________ RI0 _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0
viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 700.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"alla guida della vettura TI _________ non osservava un segnale indicante 'svoltare a destra' e transitava su una superficie vietata. In seguito non osservava un segnale indicante 'dare precedenza' e s'inoltrava in un'intersezione ostacolando la circolazione. Ometteva pure di rallentare e di fermarsi ad uno 'stop'. Inoltre non osservava a più riprese gli ordini di polizia […] l'infrazione non è stata contestata";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 14 cpv. 1, 36 cpv. 1, 67 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda della ricorrente intesa a essere convocata per un colloquio non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale dell'interessata non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un segnale indicante "svoltare a destra", per essere transitata su una superficie vietata, per non avere osservato un segnale indicante "dare precedenza", per essersi inoltrata in un'intersezione ostacolando la circolazione, per avere omesso di rallentare e di fermarsi a uno "stop" e per non avere osservato gli ordini di polizia (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale il _________ 2003);
che le argomentazioni ricorsuali si esauriscono in sostanza nelle seguenti censure:
"l'infrazione era lieve e non giustificava un intervento così drastico della polizia. Gli avvenimenti successi sono da collegare al fatto che l'agente (una donna) mi ha fermata e fin dall'inizio il suo approccio è stato tutt'altro che educato. In seguito mi teneva aperta la portiera della macchina in modo tale che si rompesse ed infine mi teneva i polsi delle braccia facendomi male senza nessun motivo. Io non ho fatto niente per oppormi, sono semplicemente stata costretta ad allontanarmi con la mia vettura in direzione della casa di mia mamma (a _________) per paura di essere percossa, o peggio, dall'agente; in quanto quest'ultima era molto alterata e mi provocava a più riprese. La prima infrazione che avevo commesso poteva essermi spedita a casa e non autorizzava l'agente a tali comportamenti";
che l'asserito comportamento scorretto della polizia è stato categoricamente smentito dall'agente denunciante (cfr. rapporto di segnalazione del _________ 2003 allegato al già citato rapporto di contravvenzione) e non risulta sorretto dal benché minimo riscontro probatorio;
che siffatto comportamento non giustificherebbe del resto lontanamente – comunque sia – le trasgressioni perpetrate dalla ricorrente alle norme della circolazione stradale, suscettibili di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica degli altri utenti della strada;
che le giustificazioni addotte dall'insorgente non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per il resto proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 14 cpv. 1, 36 cpv. 1, 67 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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