Traffic fine annulled for pedestrian-crossing incident

30.2003.315Altro tribunale9 gen 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a CHF 200 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly failing to yield to pedestrians at a crosswalk. The Pretura penale admitted the appeal, held that police findings had no automatic presumption of truth, and found that the written record and the appellant’s account left reasonable doubt as to the infraction. It therefore annulled the fine. The court also declined to levy costs or award party compensation.

Massima Omnilex

Art. 33 cpv. 1 et 90 n. 1 LCS; art. 6 cpv. 1 ONC; art. 15 cpv. 2 LPContr: pedestrian crossings; evidentiary assessment of police reports in contravention proceedings. Police observations do not enjoy, as such, a presumption of veracity or evidentiary force binding the deciding authority. The authority must freely assess their persuasiveness in light of the record and the objections raised by the fined person. If, after comparison of the police account with the appellant’s version, a reasonable doubt remains as to the commission of the offence, the accused must be exonerated. Costs follow loss, but no fees or expenses are to be charged to an authority acting within its official functions; absent a specific legal basis, no party compensation is awarded (consid. on evidentiary value and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.315

Data decisione, Autorità: 09.01.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.315/AMM 26734/005

Bellinzona 9 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003 presentato da

_________ _________, _________ (difeso dall'avv. _________, _________)

contro

la decisione n. _/ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 30 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 9 luglio 2003 in territorio di _________:

"alla guida della vettura _________ superava un veicolo fermo davanti ad un passaggio pedonale e ometteva di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando la carreggiata";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 6 cpv. 1 ONC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003 in cui chiede – previa assunzione di nuove prove – l'annullamento del querelato giudizio e il suo proscioglimento;

che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 6 cpv. 1 prima frase ONC, il quale concreta il principio sancito dall'art. 33 cpv. 1 LCS, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole attraversarlo;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.–, come detto, per avere omesso di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando la carreggiata (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia comunale di _________);

che l'insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante, sottolineando come i due pedoni evocati – ch'egli ha avuto modo di vedere – non si trovavano sulla carreggiata né avevano manifestato l'intenzione di attraversare (ricorso, pag. 2 verso il basso; cfr. anche le osservazioni del 24 luglio e del 19 agosto 2003);

che a sostegno delle sue affermazioni, l'interessato produce una dichiarazione scritta della moglie, la quale – pur non essendo in grado di escludere la presenza di pedoni a destra della strada – è certa che "nessuno di costoro aveva iniziato l'attraversamento del passaggio pedonale" (allegato D al ricorso);

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto questo giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione lineare fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che, persistendo un ragionevole dubbio, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offensepedestrian crossingevidentiary assessmentreasonable doubtfinecourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the traffic fine was admissible

Decisione estratta

The court had jurisdiction, the appellant was entitled to appeal, and the appeal was timely.

Motivazione estratta

Admissibility followed from Art. 4 LPContr.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had committed the traffic infraction concerning pedestrians at a crosswalk

Decisione estratta

The court was not persuaded that the appellant had committed the alleged infraction; reasonable doubt remained and he had to be acquitted of the accusation.

Motivazione estratta

Police observations are not presumed truthful as such; after comparing them with the appellant’s consistent account and supporting statement, the court could not reach conviction beyond reasonable doubt.

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