Appeal against fine for illegal use of private parking dismissed

30.2003.312Altro tribunale9 gen 2004Dismissed

Sintesi

The Pretura penale dismissed an appeal against a CHF 50 fine imposed by the Sezione della circolazione for illegally parking on a private lot posted with a prohibition notice. The appellant did not seriously dispute the parking act, arguing instead that he was a subtenant and entitled to use reserved spaces. The court held that any right to use assigned spaces did not authorize use of other parking places and that the evidence in the file, including a photograph, was sufficient. The fine was found proportionate. Although costs would normally follow the losing party, the court exceptionally waived fees and costs.

Regest

Art. 375bis–375ter CPC; appeal against a fine for unauthorized use of private parking spaces. A person who has a right to park in designated spaces of a tenant does not thereby acquire the right to use other spaces on the same premises. A posted general prohibition at the entrance of the site suffices; the absence of an express absolute ban on each individual space is irrelevant. Where the infringement is not meaningfully contested and the file contains evidentiary support such as a photograph, the complaint that proof was not separately delivered is unavailing. A fine within the statutory range and commensurate with the degree of fault is upheld (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.312

Data decisione, Autorità: 09.01.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.312/AMM 26403/005

Bellinzona 9 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 18 settembre 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 luglio 2003 in territorio di _________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 settembre 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti);

che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: "Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo" (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "Io ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2);

che l'insorgente adduce nondimeno di essere "un subaffittuario della spettabile _________, locataria di metà del 2° piano dello stabile … nel fondo in oggetto" e di avere quindi "personalmente diritto di parcheggiare … negli spazi riservati" da tale società (ricorso, punto 1);

che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un "divieto assoluto di parcheggio" (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso);

che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni);

che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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