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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.308
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.308/AMM
25758/004
Bellinzona
8
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 10 settembre 2003
presentato da
_________ , _________ ()
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 29 agosto 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
20 luglio 2003 in territorio di _________:
"alla guida del
veicolo _________ eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a
sinistra della linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73
cpv. 6 lett. a OSS;
che Filippo Violetti è insorto
contro tale decisione con un ricorso del 10 settembre 2003 in cui postula una
riduzione della multa;
che in uno scritto del 26
settembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v.
anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.–, addebitandogli
inoltre oneri processuali di complessivi fr. 80.–, per avere contravvenuto alle
predette disposizioni;
che l'insorgente riconosce in
sostanza l'infrazione rimproveratagli ("Non contesto l'accaduto"),
ma reputa "l'ammenda esageratamente alta (380 CHF) in proporzione
all'infrazione commessa [considerate le circostanze specifiche addotte nel
gravame], inoltre sono un operaio che lavora in Italia e l'importo
corrisponde ad una buona percentuale del mio stipendio";
che la sanzione inflitta dalla
Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa
gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;
che le ragioni addotte dal
ricorrente inducono nondimeno – tutto ben ponderato – a ridurre la multa
inflittagli a fr. 100.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere
al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ , _________ (),
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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