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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.306
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.306/AMM
25657/004
Bellinzona
8
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso dell'8 settembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
22 agosto 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 250.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti fatti accertati l'8 maggio 2003 in territorio di
_________:
"alla guida del
veicolo _________ ha circolato nell'abitato di _________ a
velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con apparecchio
radar: 69 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 64 km/h";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv.
1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 settembre 2003 in cui
postula un riesame del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1)
indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1
prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari
(_________) commina, per un eccesso di velocità in abitato da 11 a 15 km/h, una
multa disciplinare di fr. 250.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in
abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 64 km/h in
luogo dei 50 km/h prescritti;
che il ricorrente non nega di
avere commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere in sostanza di essere
incorso per la seconda volta in due anni nella medesima infrazione e di non
essersi trovato in entrambe le occasioni "in giro come su una pista
vedi _________ o quant'altro";
che ne desume, l'insorgente,
come "il cartello o il limite concesso risulta un po' troppo basso",
tanto più che "se la pattuglia della polcomunale di M.sio si dovesse
fermar[e] per una mattinata e non come fanno loro per un'ora e mezza deducereste
che le auto che transitano in quel tratto di strada su quaranta auto ne
fermereste almeno 38";
che l'adombrata inadeguatezza
del limite di 50 km/h nel tratto in questione non esimeva lontanamente
l'interessato – comunque fosse – dall'obbligo di rispettare siffatta velocità
massima, a lui del resto perfettamente nota in esito alla prima infrazione
evocata nel ricorso;
che le ragioni addotte
dall'insorgente non giustificano neppure una riduzione della multa, la cui
entità corrisponde all'importo prescritto dal già citato elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari;
che l'autorità di primo grado
non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando al
trasgressore una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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