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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.304
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.304/AMM
26411/006
Bellinzona
7
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso dell'8 settembre 2003
presentato da
________ ________, ________
contro
la decisione n.
________/________del ________2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
________,
viste le osservazioni del 19 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 5
settembre 2003, ha inflitto a _________ _______una multa di fr. 200.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti fatti accertati il 15 luglio 2003 in territorio di
_________:
"Ha circolato con il
veicolo _________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2
OETV;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso dell'8 settembre 2003 nel quale
chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
19 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza
e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la
larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58
cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); per la guida di un veicolo a
motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere circolato con
un'autovettura "avente due copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti" (decisione impugnata; cfr. anche, nel dettaglio, il
rapporto di contravvenzione del 17 luglio 2003);
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti censure:
"1. La macchina era
nel posteggio e quindi non stavo circolando
- Ho provveduto subito al
cambiamento e la polizia mi aveva dato un termine di 10 giorni per effettuare
tale sostituzione ciò vuol dire che per 10 giorni avrei potuto circolare ancora
con queste gomme
Ne deduco che c'è mancanza
di coerenza visto che se mi date una multa non avrei più potuto circolare con
l'auto in queste condizioni";
che l'accertamento del reato a
veicolo fermo (nel piazzale _________ _________ a _________: v. rapporto di
contravvenzione citato) non giova alla ricorrente, giacché non è dato a
divedere come l'automobile sia potuta giungere in loco senza aver circolato nel
suo stato difettoso, né l'interessata pretende – per avventura – che la vettura
vi sia stata condotta da terzi;
che la successiva
regolarizzazione del veicolo non basta altresì a esimere l'insorgente da ogni
pena, e ciò a prescindere dall'assegnazione di un termine di 10 giorni per
sostituire gli pneumatici;
che siffatto termine non
conferiva difatti all'interessata – con ogni evidenza – il diritto di circolare
per 10 giorni in violazione della legge, il veicolo dovendo essere ripristinato
sul posto o, all'occorrenza, rimorchiato in officina;
che la multa inflitta è, per
finire, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e alla buona volontà mostrata dall'interessata nel
conformarsi alle prescrizioni legali, come pure contenuta nei limiti concessi
dalla legge;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente, ma la sua difficile situazione
(cfr. osservazioni del 18 luglio 2003 alla polizia comunale) giustifica – in
via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno
giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58
cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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