Fine upheld for driving while using a phone without hands-free

30.2003.302Altro tribunale12 gen 2004Dismissed

Sintesi

The Pretura penale rejected a driver's appeal against a CHF 100 traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for using a mobile phone without hands-free equipment while driving. The appellant argued that the officer had not stopped him immediately and suggested the police account was unreliable. The court found the police statement credible, noted that the appellant had not rebutted the detailed later report, and held that the lack of immediate contestation caused no disadvantage. The fine and the lower authority's decision were confirmed, and court fees and expenses were imposed on the appellant.

Regest

Art. 31 cpv. 1 LCS; art. 3 cpv. 1 ONC; use of a mobile telephone while driving without hands-free equipment. The driver must remain constantly in control of the vehicle and may not be distracted by devices or other sound reproducing apparatus. A police report does not enjoy a formal presumption of truth, but it may be relied upon where it is detailed and remains unshaken by plausible contrary indications. The absence of an immediate stop or on-the-spot confrontation does not vitiate the sanction absent concrete prejudice to the accused. Where the infringement is established, the statutory traffic fine may be upheld (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.302

Data decisione, Autorità: 12.01.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.302/AMM 24258/010

Bellinzona 12 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 9 settembre 2003 presentato da

___________ ___________, ___________

contro

la decisione n. _/ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste le osservazioni del 25 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 18 marzo 2003 in territorio di ___________:

"ha circolato con il veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 25 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è, sotto questo profilo, ricevibile;

che ci si potrebbe invero interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il ricorrente si limita a rinviare alle argomentazioni contenute "nella lettera indirizzata al Comando della Polizia Municipale di ___________ in data 14.07.2003";

che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il ricorso dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di ___________);

che l'insorgente si duole di come sia "mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico" (lettera del 14 luglio 2003, cui il ricorso rinvia);

che sempre stando al ricorrente, "l'agente operante avrebbe … potuto appurare che il sottoscritto non stava comunicando al cellulare, ma bensì intonando un motivetto, tenendo la mano destra in prossimità della bocca a guisa di microfono" (lettera citata);

che la versione fornita dall'insorgente non risulta credibile, ove solo si consideri come in un successivo rapporto del 24 settembre 2003 – cui l'interessato non ha presentato osservazioni – l'agente denunciante ha precisato quanto segue:

"In data martedì 18 marzo 2003 alle ore 16.17 ero di servizio comandato di fronte al passaggio pedonale di via ___________, prevalentemente usato dagli scolari che si recano o tornano a casa da scuola.

All'orario di cui sopra, notai transitare davanti alla mia persona, alla distanza di ca. 50 cm, la vettura marca ___________ targata ___________ alla cui guida il conducente stava inconfondibilmente conversando con telefono cellulare in mano.

Mi rammento perfettamente che non aveva la mano a mò di microfono davanti alla bocca, ma teneva nel palmo rivolto verso l'orecchio un cellulare";

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, ma l'insorgente non evoca nel ricorso circostanze plausibili atte a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante, e neppure si esprime sulle circostanziate osservazioni presentate da quest'ultimo il 24 settembre 2003;

che neppure giova al ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, siffatta carenza non avendogli recato svantaggi né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;

che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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