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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.297
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.297/AMM
24007/002
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso dell'_________ _________
2003 presentato da
avv. _________
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________
2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del _________ _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ _________ 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 40.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i
seguenti fatti accertati il _________ _________ 2003
in territorio di _________ _________:
"Ha posteggiato il
veicolo TI _________ superando la durata di parcheggio
autorizzata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;
che _________ _________
è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________ _________
2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del
_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione
dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice
"la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere posteggiato il
proprio veicolo superando la durata di parcheggio autorizzata;
che l'insorgente si duole di
non avere commesso l'infrazione rimproveratagli, essendo egli al beneficio
dell'autorizzazione comunale di posteggio allegata al ricorso;
che in un successivo rapporto
di contro-osservazioni del _________ _________ 2003
l'agente denunciante non contesta l'argomentazione ricorsuale, ma sottolinea
come per l'art. 10 dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione
delle zone di parcheggio "l'autorizzazione consiste in un contrassegno
che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo"
(rapporto citato, con riferimento all'allegata ordinanza);
che a ragione il ricorrente fa
nondimeno valere di non essere stato multato per una possibile violazione
dell'ordinanza municipale ma per avere superato la durata di parcheggio,
infrazione che – data la predetta autorizzazione comunale – non può dirsi
realizzata;
che del resto anche la Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al
giudizio di quest'autorità;
che in simili evenienze si
giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere
al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
–
avv. _________
–
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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