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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.295
Data decisione, Autorità:
27.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.295/pg
25243/005
Bellinzona
27
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con per
statuire sul ricorso 6 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________,
contro
la decisione
emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ____________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 22 agosto
2003, n. _________ /_________, il Dipartimento delle istituzioni
ha inflitto a _________ _________, _________, una multa di fr.
560.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr.
40.--, per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo _________ ha circolato nell'abitato di _________ a
velocità superante i 30 Km/h prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 59 Km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 56 Km/h."
Fatti accertati il 30
giugno 2003 in territorio di _________. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit.
a ONC, 22 cpv.1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti alla
Pretura penale. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario,
nel seguito.
C. Il Dipartimento delle
istituzioni per contro si astiene dal formulare un giudizio.
considerato in diritto
-
Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
-
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale
del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a
giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice
penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù
della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece
competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in
materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del
riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle
autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in
precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della
circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei
minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10.1985).
L'art.
6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
Una
contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame
delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,
entri
in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle
contravvenzioni
non riguarda quindi solo una caratteristica propria
dell'infrazione,
ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili
conseguenze,
nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della
circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei
limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la
velocità
massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle
circostanze
concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto
(DTF
123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).
- 3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato
ad una velocità di 56 km/h (già dedotto il margine di tolleranza),
superando
quindi di 26 km/h il limite di 30 km/h ivi vigente. Alla luce della
giurisprudenza
del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente
considerata,
se confermata, come grave violazione delle regole della
circolazione
ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della
predetta
legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in
esame
è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione,
secondo
quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2
RALCStr.
3.2.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2
e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione _________ 2003,
n° _________ /_________, del Dipartimento delle Istituzioni è
annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al
Ministero pubblico.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ____________,
_________ _________, _________,
Ministero pubblico, _________
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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