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Numero d'incarto:
30.2003.29
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.29/DEM
2764/007
Bellinzona
25 marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Massimo de'Sena per statuire
sul ricorso 31 gennaio 2003 presentato da
________ ________, Via ________, ________ ________,
patr. da: Lic.iur. ________ ________, ________,
contro
la decisione 17 gennaio 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ________,
viste le
osservazioni 11 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ________
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti formanti l’incarto;
ritenuto, in
fatto
A.
La Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, con decisione 17 gennaio 2003 ha inflitto a ________
________, ________, una multa di fr. 200.-, oltre ad una tassa di
giustizia di fr. 40.- ed alle spese di
fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del motoveicolo ________,
eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di
sicurezza”.
La decisione impugnata menziona che “l’infrazione è chiaramente
documentata dal rapporto di polizia sull’incidente” ed è stata resa in
applicazione degli articoli 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv.
6 lett. A OSS.
B.
Contro la predetta pronuncia
dipartimentale ________ ________ si è aggravato davanti alla presente
istanza, mediante ricorso 31 gennaio/3 febbraio 2003.
Il
ricorrente, nel proprio gravame, sostiene di aver circolato sempre all’interno
della corsia destra della carreggiata e che la polizia cantonale non ha
adottato alcun provvedimento in relazione al sorpasso effettuato.
L'insorgente
sostiene inoltre di non essere a conoscenza di alcun rapporto di polizia in
ordine alla commissione di una presunta infrazione alle norme della
circolazione stradale e non comprende come la Sezione della Circolazione ne
possa essere in possesso. Il signor ________ postula quindi, in via
principale che, siccome l’infrazione non è comprovata, la decisione in oggetto
deve essere annullata.
C. Il
Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Sezione della
circolazione, ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando
al giudice competente la più ampia facoltà di giudizio.
Considerato in
diritto
- La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 della Legge di procedura
per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. Il ricorso in narrativa è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti acquisiti
all'incarto, senza la necessità di esperire d'ufficio ulteriori atti
istruttori, ai sensi dell'art. 12 cpv.1 LPContr. Neppure appare necessario, in
casu, risottoporre gli atti alla Sezione della circolazione, affinché si
esprima nuovamente in merito al gravame in esame.
2.L’utente
della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le
istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle
norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Sulle
strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre
circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr). È vietato ai
veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o
di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.A norma dell’art. 11 LPContr, il giudice della Pretura
penale esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della
decisione impugnata.
Agli atti non
figura alcun particolareggiato rapporto di polizia dal quale poter rilevare
l’asserito sorpasso oltre la linea di sicurezza imputato al qui ricorrente.
Le
testimonianze agli atti non permettono d’altronde di trarre alcuna conclusione
in tal senso. L’unico elemento che emerge chiaramente dall'incarto è che il qui
ricorrente ha effettivamente sorpassato il bus, ma non è dimostrato che per
compiere detta manovra di superamento il ________ abbia oltrepassato la
linea di sicurezza.
- Non
potendo pertanto maturare il solido convincimento circa l’effettiva commissione
dell’infrazione, in applicazione del principio in dubio pro reo, il
ricorrente deve essere prosciolto e la decisione impugnata annullata.
Dato
l’esito, non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi motivi, visti
gli artt. Art. 90 Cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2003 di ________
________, ________, è accolto.
Di conseguenza la decisione 17 gennaio 2003 della
Sezione della circolazione di ________ è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Non
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Lic.iur. ________
________, ________
Sezione della
circolazione, ________
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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