Traffic fine annulled for lack of proof of violation

30.2003.29Altro tribunale25 mar 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a CHF 200 fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly overtaking a bus by crossing a safety line. The Pretura penale held the appeal admissible and decided the case on the file. It found that no detailed police report was in the record and that the witness statements did not prove that the appellant crossed the safety line. Since the infraction was not established, the court applied in dubio pro reo, allowed the appeal, annulled the administrative decision, and ordered that no fees or costs be levied.

Massima Omnilex

Art. 11 and 12 LPContr; Art. 90 cifra 1 LCStr; proof of a traffic contravention and application of in dubio pro reo. The pretura penale reviews questions of fact and law freely on the basis of the file and may decide without additional evidence where the record is sufficient. A traffic sanction cannot be upheld unless the decisive act is established with sufficient certainty; if the evidence only proves a manoeuvre in general but not the incriminated crossing of a safety line, the required conviction is lacking. In such circumstances, the accused must be acquitted and the challenged decision annulled (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.29

Data decisione, Autorità: 25.03.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.29/DEM 2764/007

Bellinzona 25 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Massimo de'Sena per statuire sul ricorso 31 gennaio 2003 presentato da

________ ________, Via ________, ________ ________, patr. da: Lic.iur. ________ ________, ________,

contro

la decisione 17 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ________,

viste le osservazioni 11 febbraio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, ________

letti ed esaminati gli atti ed i documenti formanti l’incarto;

ritenuto, in fatto

A. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, con decisione 17 gennaio 2003 ha inflitto a ________ ________, ________, una multa di fr. 200.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 40.- ed alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida del motoveicolo ________, eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”.

La decisione impugnata menziona che “l’infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull’incidente” ed è stata resa in applicazione degli articoli 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. A OSS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________ ________ si è aggravato davanti alla presente istanza, mediante ricorso 31 gennaio/3 febbraio 2003.

Il ricorrente, nel proprio gravame, sostiene di aver circolato sempre all’interno della corsia destra della carreggiata e che la polizia cantonale non ha adottato alcun provvedimento in relazione al sorpasso effettuato.

L'insorgente sostiene inoltre di non essere a conoscenza di alcun rapporto di polizia in ordine alla commissione di una presunta infrazione alle norme della circolazione stradale e non comprende come la Sezione della Circolazione ne possa essere in possesso. Il signor ________ postula quindi, in via principale che, siccome l’infrazione non è comprovata, la decisione in oggetto deve essere annullata.

C. Il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Sezione della circolazione, ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando al giudice competente la più ampia facoltà di giudizio.

Considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. Il ricorso in narrativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza la necessità di esperire d'ufficio ulteriori atti istruttori, ai sensi dell'art. 12 cpv.1 LPContr. Neppure appare necessario, in casu, risottoporre gli atti alla Sezione della circolazione, affinché si esprima nuovamente in merito al gravame in esame.

2.L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).

Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr). È vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.A norma dell’art. 11 LPContr, il giudice della Pretura penale esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

Agli atti non figura alcun particolareggiato rapporto di polizia dal quale poter rilevare l’asserito sorpasso oltre la linea di sicurezza imputato al qui ricorrente.

Le testimonianze agli atti non permettono d’altronde di trarre alcuna conclusione in tal senso. L’unico elemento che emerge chiaramente dall'incarto è che il qui ricorrente ha effettivamente sorpassato il bus, ma non è dimostrato che per compiere detta manovra di superamento il ________ abbia oltrepassato la linea di sicurezza.

  1. Non potendo pertanto maturare il solido convincimento circa l’effettiva commissione dell’infrazione, in applicazione del principio in dubio pro reo, il ricorrente deve essere prosciolto e la decisione impugnata annullata.

Dato l’esito, non si prelevano né tasse, né spese.

Per questi motivi, visti gli artt. Art. 90 Cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2003 di ________ ________, ________, è accolto.

Di conseguenza la decisione 17 gennaio 2003 della Sezione della circolazione di ________ è annullata.

2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  1. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

Lic.iur. ________ ________, ________ Sezione della circolazione, ________

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offensesafety lineburden of proofpresumption of innocenceappeal admissibilityadministrative finepolice reportacquittal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and could be decided on the file

Decisione estratta

The court had jurisdiction, the appellant was entitled to appeal, and the appeal was timely and admissible; no further evidence was needed.

Motivazione estratta

Under LPContr, the court may decide on the existing file and saw no need to return the matter to the traffic authority.

Questione giuridica chiave

Whether the alleged overtaking across the safety line was proven

Decisione estratta

The alleged traffic infraction was not sufficiently proven.

Motivazione estratta

The file contained no detailed police report and the witness statements did not establish that the appellant crossed the safety line; only the overtaking of a bus was clear.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant should be convicted and the fine upheld

Decisione estratta

Applying in dubio pro reo, the appellant had to be acquitted and the challenged decision annulled.

Motivazione estratta

Because the court could not reach firm conviction that the offense was committed, the presumption of innocence required acquittal.

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