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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.288
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.288/AMM
24637/006
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ 2003 presentato
da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 600.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
40.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di
_________:
"alla guida del
motoveicolo TI _________ eseguiva dei movimenti (circolazione su una
sola ruota) che impedivano la manovra sicura del veicolo e produceva rumore
evitabile per l'uso irrazionale del motore. Effettuava pure ripetute manovre di
sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 42 cpv. 1
e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 33 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula
una riduzione della multa;
che in uno scritto del
_________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere eseguito alla
guida di un motoveicolo "movimenti (circolazione su una sola ruota) che
impedivano la manovra sicura del veicolo", per avere prodotto "rumore
evitabile per l'uso irrazionale del motore" e per avere effettuato
"ripetute manovre di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di
sicurezza";
che il ricorrente non contesta
le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado ("sono, come già
scritto in precedenza, sicuramente colpevole di una guida pericolosa":
ricorso, in alto), ma chiede una riduzione della multa in considerazione della
sua precaria situazione finanziaria;
che la gravità delle
violazioni ascritte all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione
inflitta dalla Sezione della circolazione;
che tuttavia, data la precaria
situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la
multa inflittagli a fr. 400.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di
rinunciare al prelievo di tassa e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto
in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv.
1, 34 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 33 ONC; 73 cpv. 6 lett. a
OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 400.–, oltre a una tassa di giustizia di
fr. 80.– e alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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