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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.284
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.284/pg
23230/008
Bellinzona
19
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere _________ _________ per statuire sul ricorso _________ 2003
presentato da
_________, _________,
contro
la decisione
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione _________ _________ 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa
di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per
i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI _________ su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni"
Fatti accertati il _________
2003 in territorio di _________ _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr e 41 cpv.1 bis ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che ad altri
contravventori, per la medesima infrazione, è stata annullata la multa e
inoltre afferma di non essere disposta a pagare l'importo visto il luogo, l'ora
e la posizione in cui si trovava il suo veicolo.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Ai sensi dell'art. 43
cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni.
Se non è autorizzato
espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri
veicoli all'infuori dei velocipedi sul marciapiede. In mancanza di siffatta
segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o
scaricare merci oppure per far salire o scendere passeggeri dai veicoli; deve
restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 metri per i pedoni. Queste
operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (cfr. art. 41
cpv. 1 bis ONC).
-
Nel gravame la
ricorrente non contesta di aver posteggiato il proprio veicolo sul marciapiede;
tale considerazione trova inoltre conferma nel suo scritto _________ _________
2003, da cui traspare che tutte le automobili, compresa quella dell'insorgente,
erano state parcheggiate - tanto per usare le sue parole - in modo
"non del tutto regolamentare" sul marciapiede in questione.
-
Il fatto sollevato dalla
ricorrente, secondo cui l'ora fosse tarda e il passaggio dei pedoni non veniva
per nulla intralciato, nulla muta in relazione alla multa inflittale, dal
momento che tali giustificazioni sono inifluenti ai fini del giudizio. In
effetti la legge, o meglio l'ordinanza sulle norme della circolazione, non fa
alcun riferimento a orari particolari, ma sancisce unicamente il divieto di
parcheggio sul marciapiede per tutti i veicoli tranne i velocipedi.
Le eccezioni menzionate nel
testo legislativo si riferiscono unicamente al carico e scarico di merci o al
far salire o scendere dei passeggeri; al riguardo, con ogni evidenza, non è
sicuramente il caso nell'evenienza concreta se si considera oltretutto che tali
operazioni devono avvenire nel più breve lasso di tempo possibile.
In merito all'asserzione della
ricorrente, secondo cui ha lasciato una distanza libera per il passaggio di un
metro, si rileva che tale spazio è inferiore a quanto prescritto dall'ordinanza
sopra citata e oltretutto che questa circostanza è applicabile unicamente per
le eccezioni di cui al capoverso precedente.
Di conseguenza il fatto
di aver posteggiato sul marciapiede in questione per recarsi in discoteca
costituisce una violazione delle regole della circolazione stradale e pertanto
la contravvenzione inflitta alla ricorrente è giustificata.
-
L'eccezione sollevata
dall'insorgente circa l'annullamento della multa ad altri contravventori nella
medesima occasione e per la stessa infrazione - che peraltro contraddice il suo
scritto del _________ _________ 2003 - non può trovare accoglimento, in quanto
in ambito contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni.
-
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCstr e 41 cpv. 1 bis ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° _________ /_________ del _________ _________ 2003
emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
-
La tassa di giustizia di
150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
_________ _________, _________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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