Parking on sidewalk upheld as traffic violation

30.2003.284Altro tribunale19 dic 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale dismissed the appeal against a traffic fine imposed for parking on a sidewalk. The appellant did not dispute that the car had been parked on the sidewalk, but argued that it was late, pedestrians were not impeded, and others had obtained cancellations. The court held that sidewalk parking is generally forbidden unless limited exceptions apply, which were not present. It also found the fine proportionate and confirmed the administrative decision. Court fees and costs were placed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 43 cpv. 2 LCStr and art. 41 cpv. 1 bis ONC; sidewalk parking is prohibited save for the narrow exceptions of loading/unloading or passenger embarkation/disembarkation, in which case at least 1.50 m must remain free for pedestrians and the operation must be completed as quickly as possible. The prohibition is not dependent on the time of day or on whether pedestrian traffic is in fact impeded. In contravention matters, alleged outcomes granted to other offenders are irrelevant; each offender is judged individually. A fine that falls within the statutory limits and corresponds to fault and seriousness is proportionate.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.284

Data decisione, Autorità: 19.12.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.284/pg 23230/008

Bellinzona 19 dicembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere _________ _________ per statuire sul ricorso _________ 2003 presentato da


_________, _________,

contro

la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione _________ _________ 2003 ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il veicolo TI _________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1,5 metri per i pedoni"

Fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________ _________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr e 41 cpv.1 bis ONC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce che ad altri contravventori, per la medesima infrazione, è stata annullata la multa e inoltre afferma di non essere disposta a pagare l'importo visto il luogo, l'ora e la posizione in cui si trovava il suo veicolo.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  2. Ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni.

Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli all'infuori dei velocipedi sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 metri per i pedoni. Queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (cfr. art. 41 cpv. 1 bis ONC).

  1. Nel gravame la ricorrente non contesta di aver posteggiato il proprio veicolo sul marciapiede; tale considerazione trova inoltre conferma nel suo scritto _________ _________ 2003, da cui traspare che tutte le automobili, compresa quella dell'insorgente, erano state parcheggiate - tanto per usare le sue parole - in modo "non del tutto regolamentare" sul marciapiede in questione.

  2. Il fatto sollevato dalla ricorrente, secondo cui l'ora fosse tarda e il passaggio dei pedoni non veniva per nulla intralciato, nulla muta in relazione alla multa inflittale, dal momento che tali giustificazioni sono inifluenti ai fini del giudizio. In effetti la legge, o meglio l'ordinanza sulle norme della circolazione, non fa alcun riferimento a orari particolari, ma sancisce unicamente il divieto di parcheggio sul marciapiede per tutti i veicoli tranne i velocipedi.

Le eccezioni menzionate nel testo legislativo si riferiscono unicamente al carico e scarico di merci o al far salire o scendere dei passeggeri; al riguardo, con ogni evidenza, non è sicuramente il caso nell'evenienza concreta se si considera oltretutto che tali operazioni devono avvenire nel più breve lasso di tempo possibile.

In merito all'asserzione della ricorrente, secondo cui ha lasciato una distanza libera per il passaggio di un metro, si rileva che tale spazio è inferiore a quanto prescritto dall'ordinanza sopra citata e oltretutto che questa circostanza è applicabile unicamente per le eccezioni di cui al capoverso precedente.

Di conseguenza il fatto di aver posteggiato sul marciapiede in questione per recarsi in discoteca costituisce una violazione delle regole della circolazione stradale e pertanto la contravvenzione inflitta alla ricorrente è giustificata.

  1. L'eccezione sollevata dall'insorgente circa l'annullamento della multa ad altri contravventori nella medesima occasione e per la stessa infrazione - che peraltro contraddice il suo scritto del _________ _________ 2003 - non può trovare accoglimento, in quanto in ambito contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni.

  2. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCstr e 41 cpv. 1 bis ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° _________ /_________ del _________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

  1. La tassa di giustizia di 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________,

Il presidente: Il cancelliere:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic violationsidewalk parkingpedestrian passagefineproportionalitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether parking a vehicle on a sidewalk without sufficient pedestrian passage breached traffic rules.

Decisione estratta

Yes. Sidewalk parking is prohibited except for loading/unloading or passenger embarkation/disembarkation, and only if at least 1.5 meters remain free.

Motivazione estratta

The appellant admitted parking on the sidewalk. Her arguments about the late hour and lack of actual pedestrian obstruction were irrelevant because the rule does not depend on time of day. The statutory exceptions did not apply, and the remaining space was below the required minimum.

Questione giuridica chiave

Whether the fine should be annulled because other contraveners allegedly had their fines cancelled.

Decisione estratta

No. In contravention matters, each person is responsible for her own conduct.

Motivazione estratta

The alleged treatment of other offenders could not affect the legality of the appellant's own sanction.

Questione giuridica chiave

Whether the imposed fine and costs should be set aside as disproportionate.

Decisione estratta

No. The fine was proportionate to the seriousness of the offense and within legal limits.

Motivazione estratta

The court found the amount appropriately matched the degree of fault and the gravity of the infringement.

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