Appeal inadmissible for not being filed in Italian

30.2003.276Altro tribunale28 ott 2003Dismissed

Sintesi

The President of the Pretura penale in Bellinzona decided on an appeal against a traffic fine of CHF 40 plus costs. The appeal had originally been filed in German. The court warned the appellant to resubmit it in Italian within 10 days under penalty of inadmissibility, but the defect was not cured. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 50 in court fees and expenses.

Regest

Art. 5 cpv. 1 e 6 LPContr; lingua del ricorso e conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio: il ricorso contro una decisione in materia di contravvenzioni deve essere redatto in lingua italiana. Tale requisito è imperativo. Se un ricorso non conforme viene rinviato all’interessato con intimazione di correggerlo entro un termine perentorio e sotto comminatoria d’irricevibilità, l’omessa sanatoria entro il termine impone la declaratoria di irricevibilità. La tassa di giustizia può essere posta a carico della parte soccombente in applicazione dell’art. 15 LPContr.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.276

Data decisione, Autorità: 28.10.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.276/pg 22111/009

Bellinzona 28 ottobre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 4 agosto 2003 presentato da

_________ _________, domiciliata a _________, _________ _________,

contro

la decisione 18 luglio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 4 agosto 2003 _________ _________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 18 luglio 2003 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre che fr. 20.- di tassa di giustizia e fr. 10.- di spese, per aver parcheggiato il veicolo targato _________ in un luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

L'allegato era redatto in lingua tedesca.

B. In data 7 agosto 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

art. 4 3 Il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado ella sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 4 agosto 2003 inoltrato da _________ _________, _________, è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, _________,


_________, _________,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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