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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.273
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.273/AMM
23086/007
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 5 agosto 2003 presentato
da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni dell'8 agosto
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 luglio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati in territorio di _________:
"ha posteggiato la
vettura _________ dal 3 al 4.6.03 fuori dalle linee delimitanti
un parcheggio in modo ingombrante, ostacolando la circolazione […] l'infrazione
è chiaramente documentata dalle dettagliate controsservazioni del 27.6.03
inviate direttamente alla denunciata, dell'agente denunciante";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 79
cpv. 1 OSS;
che _________ _________,
assistita dal marito, è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5
agosto 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio
o una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni
dell'8 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere
parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta
frase OSS);
che è altresì vietato fermarsi
dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2
prima frase LCS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il
proprio veicolo "dal 3 al 4.6.03 fuori dalle linee delimitanti un
parcheggio in modo ingombrante, ostacolando la circolazione"
(decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 27
giugno 2003 dall'agente denunciante);
che la ricorrente si duole
anzitutto di come l'agente denunciante, di fronte alle contestazioni sollevate
dal marito al momento di pagare la multa, abbia deciso "per un
capriccio" di avviare la procedura ordinaria di contravvenzione;
che l'interessata lamenta
inoltre "che l'agente opera con 2 pesi e 2 misure, poiché ancor oggi,
tutti i veicoli fotografati all'epoca della contravvenzione sono stazionati
nella medesima maniera e nei medesimi luoghi, perciò ne sono stati multati
tanto meno richiamati" (ricorso, pag. 2 in alto);
che la decisione dell'agente
denunciante di dare avvio alla procedura ordinaria mediante l'intimazione di un
rapporto di contravvenzione appare formalmente corretta, giacché l'infrazione
rimproverata all'insorgente – di per sé non contestata – esula dalle infrazioni
soggette alla procedura semplificata prevista dalla legge sulle multe disciplinari
(LMD, _________);
che nulla muta al riguardo la
previa intenzione dell'agente di far rientrare la trasgressione nei limiti di
un parcheggio fino a 2 ore fuori dei posti delimitati (cfr. l'avviso di
contravvenzione allegato al ricorso);
che sull'adombrata disparità
di trattamento, è appena il caso di ricordare come una possibile violazione
della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a
essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti
di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che la ricorrente, nella
specie, si limita a lamentare una presunta tolleranza dell'agente denunciante
nei confronti di terzi, senza pretendere – per avventura – che nei casi da essa
evocati l'infrazione si sia protratta per oltre 10 ore com'è il caso in
concreto, né tanto meno che l'autorità preposta al perseguimento di siffatte
infrazioni – ossia la Sezione della circolazione – intenda istituire o
mantenere l'asserita prassi illegale;
che, per il resto,
l'insorgente non nega come detto di aver perpetrato l'infrazione rimproveratale
dall'autorità di primo grado, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi
dalla decisione impugnata;
che l'entità della multa, per
finire, risulta finanche modesta ove si consideri come l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _________) commina
una sanzione pecuniaria di fr. 100.– fino a 10 ore di parcheggio e, nella
fattispecie, l'infrazione è durata almeno 30 ore (osservazioni del 27 giugno
2003 dell'agente denunciante, punto 1);
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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