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Numero d'incarto:
30.2003.261
Data decisione, Autorità:
12.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.261/
03
771/103
Bellinzona
12
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sacha
Krämer in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 luglio 2003
presentato da
_________ _______, _______ , _________ (_____),
difesa da: Avv. _________ _________,
_________,
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le
osservazioni del 22 agosto 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, _________;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei
permessi e dell'immigrazione con
decisione 11 luglio 2003 ha inflitto alla signora _________ _________ una
multa di fr. 150.--, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr.
10.--, per aver lavorato in qualità d'intrattenitrice dal 3 febbraio 2003 al 12
febbraio 2003, presso il locale notturno _________ a _________,
priva del relativo permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che
le permettesse di svolgere tale attività.
Fatti accertati dalla Polizia
cantonale durante l'ispezione dell'esercizio pubblico _________ sito in
Via _________ a _________, svoltasi in data 12 febbraio 2003 alle
ore 23.15.
.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e dell'art. 45 RLaLPS-extra
CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________, con ricorso 28 luglio
2003, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Per la ricorrente la notifica
del decreto non sarebbe valida e l'infrazione non provata.
C. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione propone con scritto 22 agosto 2003, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Nel caso di specie il
decreto (n. _________ /_____) della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non è stato notificato alla ricorrente per via rogatoriale,
ma per lettera raccomandata. Il citato decreto non risulta quindi essere stato
notificato secondo le forme previste dalla Convenzione europea di assistenza in
materia penale.
Giusta la giurisprudenza del
Tribunale federale una notifica irregolare non deve arrecare pregiudizio al
destinatario. Ciò implica in specie, per chi ha comunque ricevuto l'atto, il
diritto di impugnare la decisione anche dopo la scadenza del termine di
ricorso, senza tuttavia poter differire a piacimento la decorrenza del termine
(cfr. DTF 113 Ib 269 consid. 2; 119 IV 330 consid. 1c). Le regole della buona
fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che il destinatario agisca con
tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie. Il termine per
impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal
momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e
rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. DTF
111 Ia 283).
In concreto, né la ricorrente
ha subito pregiudizio a seguito della notificazione irregolare, né bisogna
ricorrere alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di termine di
ricorso: _________ _________ ha infatti ricevuto la decisione, ne ha
preso conoscenza e ha tempestivamente inoltrato l'allegato ricorsuale.
Ne consegue che la censura
avanzata dalla ricorrente è priva di qualsivoglia fondamento e deve pertanto
essere respinta.
- Giusta l'art. 3 cpv. 3
LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di
lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS).
Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con una multa fino a fr.
2000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS e art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
Il giudice fonda il suo
convincimento sulle prove agli atti o, in assenza di prova diretta,
sull'insieme degli indizi (cfr. DTF 102 IV 33 consid. 2a; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5a. edizione, § 59 n. 12 segg., pag. 255).
Nel caso concreto, il giudizio
della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si fonda a ragione sull'insieme
di diversi indizi, che permettono di giungere alla conclusione che la
ricorrente abbia illegalmente lavorato quale intrattenitrice presso l'esercizio
pubblico _________. In primo luogo, si evince dagli atti che
l'insorgente ha già svolto in passato l'attività di intrattenitrice in altri
locali notturni del Cantone, ella quindi non è estranea a tale attività ed è
conosciuta nell'ambiente dei locali notturni (cfr. copie permessi di dimora).
In secondo luogo, emerge che la ricorrente ha soggiornato in un monolocale
affittatogli a fr. 1'000.-- al mese, benché non disponesse di alcuna entrata
economica tale da permetterle una simile spesa, avendo dichiarato di essere
studentessa (cfr. contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni). A tal proposito
va rilevato che il monolocale non è stato dato in affitto da un locatore
qualsiasi, ma dal signor _________ _________, gestore e gerente del
locale notturno _________ e persona a lei nota da anni (cfr.
contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni). Peraltro il citato
monolocale non era occupato solo dalla ricorrente, bensì anche da Irina _________
e _________ _________, coinquiline che a loro volta erano obbligate
a versare al locatore una pigione mensile di fr. 1'000.-- a persona senza fruire
di alcun reddito, essendo la prima disoccupata e la seconda studentessa (cfr.
rapporto di contravvenzione 14 febbraio 2003).
La ricorrente ha inoltre
sostenuto di essere stata in viaggio a scopo turistico ("Va detto che
la Signora _________ _________ era in viaggio per scopo turistico
già da alcuni giorni e dopo aver incontrato la sua amica _________ residente
a _________ aveva intenzione di soggiornare qualche tempo in
Ticino per poter rendere visita e frequentare i suoi amici" [cfr.
ricorso 28 luglio 2003, pag. 2]). Sulla durata del presunto soggiorno la
ricorrente non è però stata in grado di dare alcuna indicazione ("Non
sono in grado di dire quanto tempo ero intenzionata a rimanere in
Svizzera." [cfr. contravvenzione 13 febbraio 2003, pto dichiarazioni]),
in merito si osserva però che il rapporto di locazione prevedeva il versamento
di un canone mensile, ciò che, oltre a far dubitare dell'asserito scopo del
viaggio, rende verosimile l'intenzione di un soggiorno prolungato.
Ulteriore indizio a sostegno
della predetta tesi risulta dalle ammissioni della ricorrente, secondo cui:
"Sono stata presente
nel locale in questione il giovedì 06 e venerdì 07 febbraio 2003 e nei giorni
martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2003, nelle ore serali durante l'apertura e
chiusura dell'esercizio pubblico" (cfr. contravvenzione 13 febbraio
2003, pto dichiarazioni).
Una presenza così assidua in
un lasso di tempo così breve, nonché la presenza nel locale praticamente
dall'apertura alla chiusura, lasciano presagire che la ricorrente non ha
frequentato l'esercizio pubblico come una cliente occasionale.
A conferma che la presenza
della ricorrente non può essere paragonata a quella di una semplice cliente, vi
è anche il rinvenimento del suo mantello in un locale privato adibito a
guardaroba per gli impiegati del locale e non nell'apposito guardaroba per i
clienti (cfr. rapporto di contravvenzione 14 febbraio 2003 pag. 2). Tanto più
che al momento dell'ispezione l'insorgente si trovava al bancone con altre otto
ragazze originarie dei paesi dell'est, tra le quali quattro regolarmente
impiegate come ballerine mentre le restanti - Irina _________, _________
_________ e _________ _________ - sono risultate prive di qualsiasi
permesso (cfr. rapporto di contravvenzione 14 febbraio 2003, pag. 2) e una di
esse ha ammesso di essere stata presente come intrattenitrice e che dopo
qualche giorno di prova sarebbe stata sua intenzione stipulare un contratto di
lavoro (cfr. verbale di interrogatorio _________).
Dato quanto precede, non si
vede come la ricorrente possa seriamente addurre la sussistenza del benché
minimo dubbio che ella abbia esercitato l'attività di intrattenitrice senza
permesso.
- La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 12 cpv. 1,
23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS e gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 28 luglio 2003 è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della
ricorrente, che ha già anticipato l'importo.
-
Intimazione a:
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, _________,
_________ _________,
_________,
Avv. _________ _________, _________.
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio
può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del
Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica
(art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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