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30.2003.252 ΓÇó Appeal inadmissible for missing challenged decision
30.2003.252Altro tribunale5 nov 2003Inadmissible
The appellant filed a complaint against an administrative fine issued by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione, but did not enclose the challenged decision. The Pretura penale granted a peremptory five-day period to cure the defect, warning that the appeal would be inadmissible. As the deadline expired without submission of the decision, the court declared the appeal inadmissible and charged CHF 50 in court fees and costs to the appellant.
Art. 4 and 6 LPContr; admissibility of a contravention appeal requires attachment of the challenged decision. If a required annex is missing, the authority must invite correction within a peremptory time limit under threat of inadmissibility. The sanction applies also where the omitted document is indispensable for judicial review, since production of the decision enables the court to examine admissibility and, if appropriate, manifest unfoundedness under art. 10 cpv. 1 LPContr. Failure to comply with the cure period entails non-entry into the merits and allocation of costs according to art. 15 LPContr.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.252
Data decisione, Autorità: 05.11.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.252/pg 03 766/109
Bellinzona 5 novembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 23 luglio 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
la decisione ..2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
Il 23 luglio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa, a quanto sembra, di fr. 600.- oltre che fr. 200.- di tassa di giustizia e un importo imprecisato di spese, per una violazione non meglio precisata;
In data 25 luglio 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 23 luglio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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