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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.251
Data decisione, Autorità:
21.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.251/AMM
21812/004
Bellinzona
21
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del _______ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 30 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
dell'11 luglio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di
fr. 500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese
di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 14 maggio 2003 in territorio di __________:
"Ha omesso di
sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a
cpv. 1 e 96 ONC;
che Ursula Arietti è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 24 luglio 2003 in cui postula l'annullamento
della multa;
che nelle sue osservazioni del
30 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che chiunque viola le disposizioni
dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con
l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il
proprio veicolo – una __________ -__________ messa per la prima
volta in circolazione nel marzo 1998 (fotocopia licenza di circolazione
allegata alle osservazioni del 3 giugno 2003) – al controllo periodico del sistema
antinquinamento;
che l'ultimo servizio di
manutenzione era in effetti scaduto nel mese di gennaio 2002 (cfr. bollino antinquinamento
allegato alle osservazioni citate), ossia oltre quindici mesi prima del
controllo effettuato dalla polizia cantonale il 14 maggio 2003;
che la ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere
che "si è trattato solo di una svista, suffragata da un uso limitato
dell'auto con targhe trasferibili e la sosta prolungata (febbraio e marzo) con
deposito targhe c/o il vostro Ufficio di circolazione";
che, sempre stando
all'insorgente, occorre inoltre "tenere conto che il bollino
anti-inquinamento risulta alquanto incomprensibile decifrare la data di scadenza
per via dello scolorimento dovuto a fattori atmosferici";
che l'interessata ne conclude
perché "venga presa in considerazione la mia buona fede e mi venga
annullata la multa";
che le giustificazioni addotte
dalla ricorrente non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, ove
appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della circolazione
stradale sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 100 n. 1
cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che la lamentata difficoltà di
lettura del bollino antinquinamento non esimeva altresì l'interessata – una
volta constatato il problema – dal dovere di verificare la scadenza del
servizio di manutenzione consultando la documentazione obbligatoriamente
fornita dal garage con il citato bollino;
che l'insorgente non poteva
dunque ragionevolmente prevalersi dell'asserita illeggibilità del bollino per
procrastinare sine die l'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al
controllo periodico delle emissioni di gas di scarico a norma dell'art. 59a
ONC;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e al tempo trascorso
dalla scadenza del bollino al controllo di polizia, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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