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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.241
Data decisione, Autorità:
29.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.241/AMM
18652/008
Bellinzona
29
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 17 luglio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del 13 giugno 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 23 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 13 giugno 2003, ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
21 aprile 2003 in territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________ non osservava un segnale indicante 'divieto di
circolazione' e transitava a sinistra della doppia linea di sicurezza su un
accesso autostradale momentaneamente chiuso alla circolazione. […] nell'applicazione
della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del
7.5.2003";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18
cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 luglio 2003, nel quale
postula in sostanza una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr,
ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe seriamente
interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso essendo stato
presentato oltre un mese dopo l'intimazione del querelato giudizio;
che il quesito può rimanere
nondimeno indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due
direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due
sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
che sulle strade dove sono
tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra
di queste linee (art. 34 cpv. 2; cfr. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per non avere osservato
un segnale indicante "divieto di circolazione" e essere transitato a
sinistra della doppia linea di sicurezza su un accesso autostradale
momentaneamente chiuso alla circolazione;
che il ricorrente ammette di
aver commesso le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado ("effettuavo
sì, una manovra non consentita dall'ordinamento della circolazione"),
ma chiede in sostanza una riduzione della multa in considerazione del fatto che
la trasgressione è avvenuta "solo al fine di poter chiedere ragguagli
agli agenti in servizio sulla medesima strada";
che l'argomentazione
ricorsuale non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove
solo si consideri la gravità oggettiva delle infrazioni commesse alle norme
della circolazione, in particolare del superamento di una doppia linea di
sicurezza, destinata a separare i due sensi di circolazione (art. 73 cpv. 2
OSS);
che nella commisurazione della
multa l'autorità di primo grado ha del resto già tenuto conto delle medesime
giustificazioni addotte dal multato nelle sue osservazioni del 7 maggio 2003;
che l'entità della multa
inflitta è in definitiva proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,
rettamente commisurata al grado di colpa del multato e alle ragioni addotte dal
medesimo, ed è contenuta inoltre nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – nella misura
in cui è ricevibile – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata
confermata;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza del ricorrente;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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