Traffic fine confirmed for ignoring road signs and markings

30.2003.241Altro tribunale29 set 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A driver appealed a CHF 300 administrative traffic fine imposed for disregarding a no-entry sign and driving left of a double safety line on a temporarily closed motorway access. The court held that the admitted conduct violated the road traffic rules, that the objective seriousness of the breach justified the sanction, and that the first authority had already considered the appellant’s explanation. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible and the fine was confirmed. In light of the special nature of the case, the court exceptionally waived court fees and costs.

Massima Omnilex

Art. 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 and 90 n. 1 LCS; Art. 18 cpv. 1 and 73 cpv. 6 lett. a OSS: failure to respect traffic signs and road markings, in particular a prohibition sign and a double safety line, constitutes an offence punishable by fine. When the driver admits the facts, a request for mitigation fails if the objective seriousness of the violation and the degree of fault justify the amount imposed and the sanction remains within statutory limits; the court may nevertheless exceptionally waive costs for reasons of case character (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.241

Data decisione, Autorità: 29.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.241/AMM 18652/008

Bellinzona 29 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 17 luglio 2003 presentato da


__________, __________

contro

la decisione n. __________ /__________ del 13 giugno 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 23 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 giugno 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 21 aprile 2003 in territorio di __________:

"alla guida della vettura __________ non osservava un segnale indicante 'divieto di circolazione' e transitava a sinistra della doppia linea di sicurezza su un accesso autostradale momentaneamente chiuso alla circolazione. […] nell'applicazione della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 7.5.2003";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS;

che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 luglio 2003, nel quale postula in sostanza una riduzione della multa;

che nelle sue osservazioni del 23 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

che ci si potrebbe seriamente interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso essendo stato presentato oltre un mese dopo l'intimazione del querelato giudizio;

che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2; cfr. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per non avere osservato un segnale indicante "divieto di circolazione" e essere transitato a sinistra della doppia linea di sicurezza su un accesso autostradale momentaneamente chiuso alla circolazione;

che il ricorrente ammette di aver commesso le infrazioni ravvisate dall'autorità di primo grado ("effettuavo sì, una manovra non consentita dall'ordinamento della circolazione"), ma chiede in sostanza una riduzione della multa in considerazione del fatto che la trasgressione è avvenuta "solo al fine di poter chiedere ragguagli agli agenti in servizio sulla medesima strada";

che l'argomentazione ricorsuale non consente tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri la gravità oggettiva delle infrazioni commesse alle norme della circolazione, in particolare del superamento di una doppia linea di sicurezza, destinata a separare i due sensi di circolazione (art. 73 cpv. 2 OSS);

che nella commisurazione della multa l'autorità di primo grado ha del resto già tenuto conto delle medesime giustificazioni addotte dal multato nelle sue osservazioni del 7 maggio 2003;

che l'entità della multa inflitta è in definitiva proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa del multato e alle ragioni addotte dal medesimo, ed è contenuta inoltre nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso – nella misura in cui è ricevibile – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza del ricorrente;

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

traffic offenceroad signsroad markingsfineproportionalitycost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the traffic fine for violating road signs and markings should be reduced or set aside

Decisione estratta

The appeal was rejected because the admitted infractions were objectively serious and the fine was proportionate and within statutory limits.

Motivazione estratta

Road users must obey signs and markings; driving against a no-entry sign and to the left of a double safety line breached those rules. The appellant’s explanation did not justify a lower sanction, and the first authority had already considered those arguments when setting the fine.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged for the appeal proceedings

Decisione estratta

No costs were levied in view of the particular nature of the appeal, despite the appellant’s loss.

Motivazione estratta

Although costs would ordinarily follow the losing party, the court exceptionally waived them.

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