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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.225
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.225/AMM
19224/002
Bellinzona
2
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 giugno 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ una
multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e
le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati _________ 2003 in
territorio di _________:
"alla guida del
motoveicolo TI _________ effettuava una manovra di sorpasso di una
colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 47 cpv. 2, 90 n. 1
LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale postula in sostanza
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v.
anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che giusta l'art. 47 cpv. 2
LCS "se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere
al loro posto nella colonna dei veicoli";
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere superato
con un motoveicolo una colonna di veicoli fermi oltrepassando la linea di
sicurezza (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione
e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia cantonale);
che il ricorrente afferma
invece di "non aver commesso l'infrazione imputatami",
soggiungendo come "in ogni caso vorrei vedere la foto che mi segnala
l'infrazione";
che in un successivo rapporto
del 15 luglio 2003, sul quale l'insorgente ha avuto occasione di esprimersi, la
polizia cantonale ha avuto modo di precisare quanto segue:
"La persona in sella
al motoveicolo _________ 125 TI _________ ha circolato su via _________
direzione _________ – _________, sorpassando una colonna di
vetture ferme, oltrepassando la linea di sicurezza ivi esistente. […]
Il denunciante si trovava
in colonna ed ha constatato l'infrazione senza poter fermare il motociclista
poiché questo, nella sua repentina manovra raggiungeva la testa della colonna,
imboccando via _________ in direzione _________ ";
che le constatazioni di un
agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza;
che l'insorgente non evoca
tuttavia – nel ricorso o nelle osservazioni ai rapporti di polizia – nessuna
circostanza concreta suscettibile di inficiare gli accertamenti di polizia;
che nelle osservazioni del
_________ 2003 egli non ha del resto neppure contestato di aver contravvenuto –
se non altro – all'art. 47 cpv. 2 LCS (sorpasso di una colonna ferma),
limitandosi a far valere che "se avessi superato l'auto o le auto in
colonna sarei rimasto all'interno della linea …";
che, ciò posto, nulla induce
nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale
non aveva per altro nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla
realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;
che neppure giova
all'interessato invocare la carenza di una prova fotografica della sua
infrazione, ove appena si consideri come l'accertamento di un reato può essere
esperito anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la
constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo;
che l'entità della multa, per
finire, è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 47 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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