Appeal inadmissible for failure to refile in Italian

30.2003.207Altro tribunale23 set 2003Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione, but his appeal was filed in German. The Pretura penale notified him that, under the contravention procedure, the appeal had to be submitted in Italian and granted a peremptory 10-day term to cure the defect. The appellant did not react within the deadline. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged the appellant CHF 50 in judicial fees and costs.

Regest

Art. 5 cpv. 1, art. 6 LPContr; formal validity of a contravention appeal filed in a non-official procedural language. The language requirement is mandatory under cantonal procedural autonomy. A defective appeal must be returned with a peremptory deadline for resubmission in the prescribed form; if the party fails to cure the defect within the set time, the appeal is inadmissible. Where the appeal is unsuccessful or inadmissible, a modest judicial fee may be imposed pursuant to art. 15 LPContr (consid. D-E).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.207

Data decisione, Autorità: 23.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.207/pg 15564/090

Bellinzona 23 settembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 10 giugno 2003 presentato da

____________ ____________, ____________

contro

la decisione 16 maggio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 10 giugno 2003 ____________ ____________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400 .-, oltre fr. 80.- di tassa di giustizia e fr.80.- di spese, per essersi inoltrato, alla guida della vettura ____________, in un'area con percorso rotatorio obbligato senza concedere la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da sinistra collidendo conseguentemente con lo stesso.

L'allegato era redatto in lingua tedesca.

B. In data 17 giugno 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

art. 4 3 Il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 2003 inoltrato da ____________ ____________, ____________, è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50 .- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, ____________,


____________, ____________,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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