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Numero d'incarto:
30.2003.198
Data decisione, Autorità:
22.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.198/AMM
15857/004
Bellinzona
22
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 29 maggio 2003
presentato da
__________, __________ 1987,
(rappresentato
dalla madre __________ __________, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 16 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a __________
__________ (quindicenne) una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti
accertati il 21 marzo 2003 in territorio di __________:
"ha circolato con il
ciclomotore __________ sprovvisto del contrassegno valido e
relativa copertura assicurativa. Il veicolo è pure stato manomesso in modo tale
che avrebbe potuto superare la velocità massima autorizzata di 30 km/h.
Velocità dichiarata = 45 km/h. Inoltre ha trasportato abusivamente un passeggero";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 25, 29, 30 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 93 n. 2, 103
cpv. 1 e 106 cpv. 1 ONC; 94 cpv. 6 e 145 n. 3 OAC; 38 cpv. 2 lett. b e c OAV;
175 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che __________ __________,
rappresentato dalla madre, è insorto contro tale decisione con un ricorso del
29 maggio 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato
giudizio;
che nelle sue osservazioni del
16 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato
con il ciclomotore __________ sprovvisto del contrassegno valido
e relativa copertura assicurativa. Il veicolo è pure stato manomesso in modo
tale che avrebbe potuto superare la velocità massima autorizzata di 30 km/h.
Velocità dichiarata = 45 km/h. Inoltre ha trasportato abusivamente un passeggero"
(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il
22 marzo 2003 dalla polizia cantonale);
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti argomentazioni:
"Mio figlio ha
ricevuto la presente multa e io da rappresentante legale mi sento obbligata a
comunicarle che non trovo sia una giusta decisione! Mio figlio aveva delle
mancanze al suo ciclomotore e ha anche portato un altro giovane sul portapacchi
questo è giusto ma non credo che sia giusta la vostra decisione dato che mio
figlio aveva appena acquistato il ciclomotore. Non gli è stato nemmeno concesso
di rimettere apposto tutte queste cose come lo concedete ad altri giovani!
Riconosciamo che era sprovvisto del bollino assicurativo ma allora non capisco
perché non sono stata avvisata dalla polizia dato che lui è ancora minorenne,
invece di avvisarmi l'hanno lasciato continuare a circolare e con questo non
sono assolutamente d'accordo!";
che, riguardo all'adombrata
disparità di trattamento, è appena il caso di ricordare come una possibile
violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun
diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che
l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi
pubblici preponderanti;
che il ricorrente, nella
specie, si limita a lamentare non meglio precisate concessioni "ad altri
giovani", senza evocare un solo caso concreto né tanto meno pretendere –
per avventura – che l'autorità intenda mantenere l'asserita prassi illegale;
che sotto questo profilo il
ricorso si rivela quindi d'acchito inconsistente;
che neppure la minore età
dell'insorgente ostava all'emanazione della querelata decisione (cfr. gli art.
89 CP e 9 cpv. 3 della legge sulla magistratura dei minorenni), l'interessato
avendo già compiuto quindici anni al momento dei fatti, come risulta dai dati
indicati nel rapporto di contravvenzione del 22 marzo 2003;
che, per il resto, il
ricorrente non nega di aver perpetrato le infrazioni rimproverategli dalla
Sezione della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi
dalla decisione impugnata;
che l'entità della multa, per
finire, è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente
commisurata al grado di colpa e alla giovane età dell'interessato, come pure
contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese;
per questi motivi, visti gli art. 25, 29, 30 cpv. 1 e 90
n. 1 LCS; 93 n. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 ONC; 94 cpv. 6 e 145 n. 3 OAC; 38
cpv. 2 lett. b e c OAV; 175 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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